CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38914/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16/09/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Suprema Corte sez. IV del 31.01.2018, in ordine alla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Enna del 30.11.2016, con cui il predetto era stato assolto in ordine al reato ex artt. 110 c.p. 624 625 nn. 2 e 7 c.p., riformava la predetta sentenza condannando il Biancoviso, concedendo le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e stabiliva la pena finale diminuita per il rito prescelto, in mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], previa avvenuta restituzione in termini per proporre il presente ricorso, ha presentato ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Si rappresenta con il primo il vizio di violazione di norme processuali per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello. 4. Con il secondo motivo si rappresenta l'assenza di querela rispetto al reato ascritto alla luce delle novelle al riguardo introdotte con Dlgs. 150/2022. 5. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui al primo motivo proposto che assorbono il secondo rendendone pleonastica l'analisi. La sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma, il 2 otto