CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Lette le conclusioni scritte depositate via PEC dallé.Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] Barbara e dalliAvv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di M ADONIA Domenico, che hanno insistito per léaccoglimento dei rispettivi ricorsi 2 6) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 14 gennaio 2019 dal Tribunale di Palermo in relazione a fattispecie di ricettazione 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Barbara con gli Avv.ti Armetta e Vallone del Foro di Trapani. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di ricettazione. Secondo la ricorrente, la motivazione costituirebbe una apodittica e superficiale riproposizione delle considerazioni svolte dalla giudice di primo grado e sarebbe fondata su un elemento assolutamente insufficiente costituito dal fatto che l'automobile intestata alla [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe aver fatto un rifornimento di carburante presso il distributore abusivo. Stante la presenza nel processo anche del marito, secondo la difesa non si potrebbe ragionevolmente escludere che sia stato costui o altre persone a svolgere tale condotta. 2.1.2. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie contravvenzionale di quell'articolo 712 codice penale. Secondo la difesa, la motivazione dei giudici del merito, tutta articolata sulla incongruenza del prezzo di vendita del carburante, permetterebbe più di ritenere una ragione di sospetto in capo all'acquirente. 2.1.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'articolo 648 secondo connma e 62 n. 4 codice penale Si lamenta in particolare la mancanza di motivazione sul punto nella sentenza di primo grado e si ritiene qualificante il limitato valore economico del bene ricettato e la complessiva scarsa rilevanza dei fatti. 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Antonino con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo. 2.2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di ricettazione. In particolare, non potrebbe considerarsi valido elemento di prova il rinvenimento delle ricevute di pagamento e delle schede clienti del 23 novembre 2011 del 30 novembre 2011 perché: • la ricevuta-scheda cliente del 23 novembre 2011 era compilata a penna, conteneva il cognome del ricorrente nella parte prestampata e presentava una firma illeggibile. In essa, l'indicazione del corrispettivo era specificata "per differenza conteggio"; • la ricevuta-scheda cliente del 30 novembre 2011 era compilata a penna, conteneva il cognome del ricorrente nella parte prestampata e presentava una firma illeggibile. In nessuna delle schede era specificata modello e targa del veicolo che avrebbe fatto rifornimento presso distributore abusivo e comunque non vi era stato alcun accertamento su rapporti patrinnoniali pregressi tra imputato e gestione del distributore medesimo. 2.2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie contravvenzionale di quell'articolo 712 codice penale. Secondo la difesa, la motivazione dei giudici del merito, tutta articolata sulla incongruenza del prezzo di vendita del carburante, permetterebbe più di ritenere una ragione di sospetto in capo all'acquirente che qualificherebbe piuttosto la fattispecie contravvenzionale. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'articolo 648 secondo comma e 62 n. 4 codice penale Anche in questo caso, si lamenta in particolare la mancanza di motivazione sul punto nella sentenza di primo grado e si ritiene qualificante il limitato valore economico del bene ricettato e la complessiva scarsa rilevanza dei fatti. 2.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Domenico con l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo. 2.3.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di ricettazione. In particolare, il ricorrente contesta che la targa cui si ricollegherebbero le proprie contestate attività risulterebbe posta ad automobile a sé non intestata e quindi di proprietà di terzi al momento dei fatti. Vi sarebbe in particolare un travisamento del fatto nella parte in cui si afferma che il teste SORINO avrebbe affermato che l'imputato aveva la disponibilità del mezzo avendo costui erroneamente affermato, come risulterebbe dalla visura di cui all'allegato 29 del ricorso, che il bene era intestata all'imputato 2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'articolo 131 bis codice penale in conseguenza della occasionalità delle condotte e del modesto disvalore penale delle stesse. 2.3.3. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie contravvenzionale di quell'articolo 712 codice penale in quanto la motivazione dei giudici del merito, tutta articolata sulla incongruenza del prezzo di vendita del carburante, permetterebbe più di ritenere una ragione di sospetto in capo all'acquirente. 2.3.4. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata del reato di ricettazione in considerazione della particolare tenuità della condotta. 2.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo. 2.4.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione non avendo la Corte considerato gli elementi a sostegno del riconoscimento dedotti dalla difesa. 2.4.2. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della mancata applicazione del regime della continuazione tra i fatti di cui è causa e i fatti di cui alla sentenza prodotta dalla difesa. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 3.2. Con conclusioni scritte depositate via PEC, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] Barbara, e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Domenico, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Le doglianze in punto dichiarazione di responsabilità penale dei singoli ricorrenti risultano proporre motivi in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondate. 2.1. Rimane infatti al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Infatti, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito e il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica. Non è quindi possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati nel caso specifico le peculiarità del luogo dove sorgeva la stazione di servizio abusiva che, in quanto recintato, chiuso all'accesso del pubblico, controllato da impianto di videosorveglianza, non permetteva l'accesso a chiunque ma soltanto persone specificamente riconosciute e identificate ovvero autorizzate. 2.2. In relazione a tale premessa, l'indicazione nominativa dei soggetti nell'ambito delle scritture rinvenute nei locali de quibus logicamente permette di desumere l'identità delle persone che ivi si recavano. 2.2.1. Le stesse considerazioni legittimamente pongono l'affermazione per cui chi si recava in un siffatto "distributore" poteva avere, proprio per tali peculiarità oltre che per la mancanza delle insegne solitamente presenti nelle stazioni di servizio e per la mera considerazione del prezzo del combustibile, la ragionevole certezza della provenienza da delitto dello stesso. 2.2.2. Altrettanto correttamente, la Corte valorizza il fatto che, essendo l'automobile un bene ad uso tendenzialmente personale, il proprietario che ne perda la disponibilità o ne ceda temporaneamente l'uso a terzi sia comunque in grado di indicare il soggetto che possa aver acquistato illegittimamente combustibile, in ciò di fatto valorizzando la mancanza di alcuna indicazione in ordine alle indiscusse disponibilità del bene di provenienza delittuosa. 2.2.3. In sostanza, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 2.2.4. Sussiste inoltre adeguata motivazione in ordine alla individuazione dei soggetti interessati al rifornimento. 2.2.4.1. Va premesso che la documentazione rinvenuta sui luoghi de quibus risulta avere una particolare valenza in quanto predisposta dagli stessi autori materiali delle condotte, destinata a regolare le spettanze di dare e avere con le persone ivi specificate e addirittura redatta su moduli prestannpati. Tutto ciò, ben lungi dal provare alcune estraneità delle persone ivi citate, palesa la presenza di una consolidata conoscenza conseguente alla stabilità dei traffici e dei rapporti e correttamente valutata alla stregua di consolidate massime di esperienza. 2.2.4.2. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale valorizza che sia stato individuato anche le modalità con cui è stato versato il corrispettivo tramite prestazione fornita "da [OSCURATO:PERSONA] Gomme in favore del SIINO" e il fatto che la documentazione relativa al pagamento del carburante stato ritrovato negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] Gomme, ditta individuale dell'imputato. 2.2.3.3. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la stessa Corte territoriale valorizza il fatto che nelle annotazioni, oltre alla dicitura "vettura moglie" [dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]] vi era la specifica dicitura "moglie" la cui presenza logicamente si ricollega ad un'attività materiale dalla donna, il che unitamente alla indicazione della targa dell'automobile a costei intestata esclude la possibilità di legittima interpretazione alternativa. 2.2.3.4. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], risultano correttamente valorizzate le circostanze attinenti al ritrovamento di documentazione in cui era specificamente citato Mimmo [OSCURATO:PERSONA] come acquirente del combustibile e la presenza di una firma leggibile che, dalla lettera del ricorso, non risulta nemmeno disconosciuta. 2.2.3.5. Quanto allo [OSCURATO:PERSONA], infine, deve rilevarsi che, in sede di ricorso, nemmeno si contesta la dichiarata penale responsabilità attenendo le doglianze alla valenza e sussistenza delle circostanze attenuanti. 3. Alla stregua delle circostanze sopra articolate ed in particolare in considerazione della correttezza delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale nella parte in cui si parametrata la sostanziale consapevolezza della provenienza delittuosa del carburante alle peculiari caratteristiche del luogo in cui la distribuzione dello stesso avveniva, deve ritenersi manifestamente infondata la doglianza con cui si chiede la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 712 codice penale. Infatti, la disponibilità del bene e la mancanza di qualsivoglia elemento da cui desumere le coordinate di un acquisto lecito impongono di ritenere che l'imputato abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa. 4. Manifestamente infondate le doglianze in punto mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'articolo 648 capoverso cod pen e della circostanza attenuante comune prevista dall'articolo 62 n. 4 cod pen. Correttamente, la Corte territoriale, in relazione a tutti gli imputati, contesta la serialità delle condotte, le peculiarità delle stesse in relazione alla stabile destinazione dei locali all'abusivo rifornimento, il rilevante disvalore dell'intera vicenda pienamente percepito e rappresentato dai singoli imputati in conseguenza della già richiamate peculiarità del luogo in cui le condotte si svolgevano. Nemmeno può sottacersi che la presenza di condotte afferenti alla medesima sfera giuridica e patrimoniale impone di parametrare l'entità del danno alla complessiva rilevanza delle condotte afferenti a ciascun soggetto. 5. Le stesse considerazioni palesano la insussistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis codice penale posto che la reiterazione delle condotte e la consapevolezza della presenza di una struttura stabile per permettere le medesime escludono in radice la possibilità di ritenere sussistente, alla stregua della corretta ricostruzione processuale, alcun profilo di occasionalità delle condotte e di scarsa rilevanza dei fatti. 6. Altrettanto logica, legittima e coerente è la motivazione del provvedimento impugnato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per effetto delle precedenti condanne. Al proposito, vale ricordare che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, gli richiamati precedenti), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) potendo anche il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, il tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 7. Va infine dichiarata l'inammissibilità della doglianza articolata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato riconoscimento della continuazione fra i fatti di causa e quelli oggetto di ulteriore sentenza. Non vi è infatti traccia di tale richiesta nell'atto di appello presentato dal ricorrente, non vi è indicazione dei modi e dei tempi in cui è stata presentata la richiesta del ricorrente stesso, non sono nemmeno indicati gli estremi della sentenza rispetto cui si chiedeva riconoscimento della continuazione, non sono indicati i fatti le ragioni che fondavano la richiesta applicazione del regime della continuazione nel presente giudizio. La doglianza risulta quindi del tutto generica, non presentata con i motivi di appello e nemmeno valutabile in termini concreti. 8. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M.