CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 23906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22839/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1170 del 2017 del 2017, pubblicata il 19.6.2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] convenne il giudizio il fratello Giuseppe nonché i nipoti Luca, Guido ed Edoardo, per lesione di legittima in relazione alla successione della madre [OSCURATO:PERSONA], proponendo azione di riduzione e divisione. La de cuius aveva nominato quali suoi eredi universali i nipoti ed aveva legato, in sostituzione di legittima, ai figli Filippo e Giuseppe l'usufrutto dell'intero asse ereditario (costituito principalmente da beni immobili, dal relativo mobilio e da un libretto di risparmio dell'importo di euro 2.107,91). [OSCURATO:PERSONA] rinunciò al legato in sostituzione di legittima così determinando l'accrescimento della quota di usufrutto del fratello Giuseppe. 2.Con sentenza non definitiva, all'esito dell'espletamento della CTU, il Tribunale di Catania dichiarò la lesione della quota di legittima spettante all'attore, pari ad un terzo dell'asse ereditario, ex art. 537 c.c. Nella decisione venne determinato l'asse il cui valore totale, al lordo delle passività, fu individuato in euro 94.009,48. Non essendo stato stabilito il valore della nuda proprietà dei beni ereditari, necessario per quantificare la quota della legittima, la causa venne, quindi, rimessa sul ruolo disponendo una nuova CTU. 3.Con sentenza definitiva, il Tribunale ordinario di Catania, assegnò taluni beni e quote di beni all'attore oltre la somma di euro 18.846,57 a titolo di conguaglio, sul presupposto che il valore dei beni legati a [OSCURATO:PERSONA] fosse pari ad euro 51,117,65. Al contempo venne rigettata la domanda di riduzione atteso che il legato disposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] aveva un valore corrispondente alla quota di legittima a lui spettante. La sentenza venne impugnata da Giuseppe, Luca, Guido ed [OSCURATO:PERSONA] i quali contestarono la stima effettuata dal giudice di prime cure riguardo ai valori dell'usufrutto legato in favore di [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente della nuda proprietà dell'asse ereditario. In particolare gli odierni ricorrenti ritennero che ai fini della determinazione del valore della nuda proprietà dei beni dovesse considerarsi come base di calcolo, non già l'intera massa ereditaria, bensì i soli beni poi effettivamente assegnati - a seguito della reintegrazione - a [OSCURATO:PERSONA]. 4.11 giudice di seconde cure respinse l'appello, ripercorrendo e confermando l'iter motivazionale del giudice di prime cure che alla luce della CTU fissò in euro 51.117,65 il valore, attualizzato, dei beni legati in usufrutto a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello affermò, confermando la decisione impugnata ed evidenziando l'assenza sul punto di alcuna specifica censura da parte degli appellanti, la correttezza del metodo di calcolo del valore dell'usufrutto e la corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della determinazione della quota di riserva e dell'entità di eventuale lesione occorresse far riferimento al valore dei beni dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione mentre quando si provvede alla reintegrazione della legittima si deve considerare il valore dei beni al tempo della disposta reintegrazione. Sicché il calcolo del valore dell'usufrutto legato al Cavallaro e della nuda proprietà dell'asse ereditario, "la riduzione delle disposizioni testamentarie ed i conguagli in denaro sono stati appunto commisurati al valore dei beni al momento della decisione giudiziale". I ricorrenti impugnano la sentenza con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione di giudicato interno, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. perché "la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva vincola la successiva decisione definitiva" sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevarlo e dichiararlo d'ufficio. Secondo i ricorrenti, in particolare, la sentenza definitiva avrebbe rideterminato il valore della quota ereditaria spettante a [OSCURATO:PERSONA] in euro 51.117,65 violando il giudicato sceso sulla sentenza non definitiva, in quanto non impugnata, laddove quella non definitiva lo avrebbe determinato in euro 31,336,49. 2.Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. Con questa doglianza, in sostanza, ci si duole sotto altro profilo del fatto che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno. 3. I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l'evidente connessione, e sono infondati. Nel dettaglio i motivi sono infondati in quanto non colgono la ratio della decisione, denunciando l'esistenza della violazione di un giudicato interno non sussistente. Poiché con le indicate censure si denuncia la sussistenza di un error in procedendo, questa Corte è giudice del fatto processuale, sicché è opportuno muovere dal contenuto della sentenza n. 1906 del 2012 del Tribunale di Catania, confermata dalla Corte d'appello, la quale espressamente muove dagli esiti della sentenza non definitiva n. 2690 del 2010. Il Tribunale di Catania nella sentenza n. 1906 del 2012, preliminarmente, clà atto della revoca disposta nel corso del giudizio (26.1.2011) dell'ordinanza con la quale era stato conferito l'incarico al CTU di procedere alla rivalutazione del valore dell'usufrutto di spettanza dell'attore nell'assorbente considerazione che, richiamando all'uopo plurimi precedenti di questa Corte, "nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, commi secondo e quarto, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della ( controversia si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia un preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde il detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva". Premesso quanto innanzi, il Tribunale di Catania afferma come nell'ultimo supplemento peritale sia stato calcolato il valore dell'usufrutto sull'intero asse relitto, in considerazione dell'accrescimento ex art. 675 c.c., di spettanza di [OSCURATO:PERSONA]. Nel dettaglio il predetto giudice in sintonia e continuità con la sentenza definitiva afferma "fissato il valore della massa dividenda, al netto delle passività, nella superiore misura di E 94,009.48, ( e che alla quota di legittima di spettanza dell'attore va quindi assegnato un controvalore - calcolato, come si ripete, all'attualità al fine di rendere possibili le successive operazioni divisionali - di E 31.336,49), deve pertanto determinarsi nella misura in moneta attuale di E 51.117,65 il valore dell'usufrutto rimasto legato per l'intero a [OSCURATO:PERSONA]: donde è su un valore della nuda proprietà dell'asse di E 42.891,83 che va operata la reintegrazione della quota di detta quota di legittima." La sentenza definitiva, quindi, muove a fa propri gli esiti della decisione non definitiva, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, sicché nessuna violazione di giudicato risulta essere nella specie sussistente. Sicché, prendendo ora in considerazione la sentenza della Corte d'appello oggetto di censura, va evidenziato come essa argomenti, confermandole dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nella sentenza definitiva, ossia dal valore dell'asse ereditario, quantificato in euro 94,009,48, e dalla quota spettante al legittimario pari ad un terzo dello stesso. Sicché, la Corte d'appello, afferma come nella specie, "il calcolo dei valori dell'usufrutto legato a [OSCURATO:PERSONA] e della nuda proprietà s dell'asse ereditario, la riduzione delle disposizioni testamentarie ed i conguagli in denaro sono stati appunto, correttamente commisurati al mutato valore dei beni al momento della decisione giudiziale". La decisione impugnata è, quindi, in linea con il principio sancito da Cass. 5320 del 2016 in forza del quale "Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente". 4.Con il terzo motivo, si denuncia, muovendo dalla ritenuta fondatezza dei primi due motivi, la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'appello ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla maggiorazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 determinazione delle spese di lite "stante la soccombenza della parte resistente". Il motivo, essendo la censura proposta solo in funzione dell'accoglimento dei motivi innanzi indicati, nella specie respinti, deve essere rigettato. 5.Ne consegue il rigetto del ricorso, nulla per le spese non essendosi costituito [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di