CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1981
Cassazione n. 09836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/04/1981 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza resa il 23 febbraio 2021, rigettava il reclamo, proposto dal condannato [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 23 ottobre 2020 di rigetto della sua istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata con riferimento al periodo di espiazione di pena, intercorso tra il 6.08.2013 ed il 5.02.2014 per avere in quel periodo commesso reati già oggetto di sentenza di condanna irrevocabile. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto nessuna valutazione critica circa la causa e l'entità dei reati, essendosi limitato a prendere atto della loro commissione secondo quanto emerso dai relativi processi. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e generici. 1.E' noto che la norma di cui all'art. 54 della L. n. 354 del 1975 postula quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103 del regolamento di esecuzione, comma 2, introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". In tal modo si è richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento, sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura ed alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali senza sia richiesto che le finalità rieducative siano già state conseguite con il completamento dell'opera risocializzazione (Cass. sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, rv. 252355): la lezione interpretativa offerta sul punto da questa Corte ha già indicato che in assenza di attività trattamentali, perché non offerte dall'istituto penitenziario, debba essere considerato ogni altro elemento comportamentale, dal quale poter desumere una revisione critica da parte del detenuto delle passate condotte e l'evoluzione della sua personalità con l'abbandono di logiche e scelte di vita devianti (Cass. sez. 1, n. 2304 del 9/4/1996, rv. 204923, Ronch; sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, rv. 214832, Gstein; sez. 1, n. 17229 del 27/2/2001, rv. 218745, PG in proc. Fidanzati). Inoltre, anche per la concessione della liberazione anticipata, come per gli altri benefici di cui al capo 6 della L. 26 luglio 1975, n. 354, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma da giustificare in modo specifico, circa i presupposti richiesti dall'ordinamento e le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti. 2. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha osservato che nel semestre oggetto della domanda erano stati commessi plurimi reati dal condannato, per i quali era stato già giudicato con sentenza irrevocabile, consistiti in minacce ed ingiurie da giugno a dicembre 2003 e nella violazione degli obblighi di assistenza familiare dal gennaio 2003 con condotta permanente. Sebbene non si trattasse di fatti di particolare allarme sociale, tuttavia gli stessi, secondo il giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza, commessi in modo reiterato ed in danno dei prossimi congiunti, erano univocamente indicativi della mancata partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione. 2.1 L'ordinanza in esame ha esposto in termini chiari, logici e coerenti con le norme richiamate le ragioni della decisione, ha apprezzato anche le caratteristiche dei fatti di reato e ha espresso un giudizio negativo sui comportamenti tenuti dal ricorrente che si mantiene nell'ambito di una plausibile e non illogica valutazione discrezionale, non contraddetta da elementi di segno contrario. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 202