Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39178/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Croazia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 4/6/2021 -dato atto che sì è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] - letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/6/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 642 cod.pen., condannandolo alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:j 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'eccepita tardività della querela, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare e condividere le conclusioni del primo giudice sebbene l'istanza punitiva risulti proposta ad otto mesi di distanza dal momento in cui la Compagnia assicuratrice ha avuto conoscenza dei fatti.

Infatti, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Basile, l'agenzia di investigazioni incaricata degli accertamenti sul sinistro denunziato dal prevenuto redigeva una relazione in data 4 luglio 2016 nella quale esponeva che l'incidente non si era verificato così come denunziato dall'assicurato ma la società formalizzava la querela solo il 14 marzo 2017.

Secondo la difesa i giudici di merito hanno errato ritenendo che il termine per la proposizione della querela decorra dal momento in cui i titolari del relativo potere hanno avuto conoscenza del fatto di reato, nella specie il 30/1/2017, dovendo al contrario fissarsi il termine in coincidenza con l'esito delle investigazioni demandate all'agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. poiché l'eventuale inattività delle ramificazioni periferiche della società assicuratrice non può ridondare a carico dell'odierno ricorrente; 2.2 il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della frode assicurativa.

Sostiene la difesa che la denunzia dell'imputato aveva uno scopo esclusivamente cautelativo, non essendo stata formulata alcuna richiesta risarcitoria, e che difetti nella specie la prova della consapevolezza e volontà dell'imputato di procurarsi illegittimamente l'indennizzo assicurativo; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale sebbene l'imputato avesse conseguito fin dal 2011 la riabilitazione in relazione ai precedenti a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

I giudici di merito hanno correttamente valutato l'eccezione di tardìvità della querela sollevata dalla difesa, disattendendola sulla scorta dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, questa Corte ha chiarito che il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi. (Sez. 2, Ord. n. 48026 del 04/11/2014, Rv. 261326; n. 10978 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272373).

Nella specie è incontroverso che la notizia dell'illecito pervenne presso l'[OSCURATO:PERSONA] della società Axa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il procuratore speciale Pascone presentò tempestiva querela il 14 marzo seguente.

2. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del delitto ex art. 642 cod.pen.La difesa ha riproposto la tesi di una denunzia meramente cautelativa, priva di una formale richiesta di risarcimento, già analizzata e disattesa dal primo giudice alle pagg. 4 e

5. Invero, le emergenze processuali attestano che il prevenuto si rivolse alla Assilink che, tramite la dipendente [OSCURATO:PERSONA], lo aiutò a redigere una richiesta di risarcimento danni avente ad oggetto un sinistro stradale accaduto con modalità del tutto diverse da quelle denunziate e senza il coinvolgimento del veicolo di proprietà dell'Halilovic, assicurato presso Axa.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235; n. 43534 del 19/11/2021, Rv. 282350).

Pertanto il reato, che si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice, è perfetto e punibile anche se dalla azione criminosa posta in essere per frodare l'assicuratore non derivi alcun concreto vantaggio all'assicurato.

3. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche i giudici d'appello hanno confermato l'inesistenza di elementi atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria con valutazione che sfugge a censura in questa sede in quanto congruamente giustificata in aderenza alle risultanze processuali. 3.1 Manifestamente infondato è anche il rilievo in punto di mancato riconoscimento del beneficio della sospensione in quanto l'art. 164, comma 2 n. 1, cod.pen. testualmente esclude la possibilità di ammissione al beneficio per chi "ha riportato condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta riabilitazione".

Nella specie il prevenuto, come emerge a pag. 6 della sentenza di primo grado, ha riportato condanna per i delitti di ricettazione e violazione della legge sulle armi sicché, nonostante l'intervenuta riabilitazione, non poteva beneficiare dell'invocata sospensione come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata (in tal senso Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, Rv. 265912). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Croazia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 4/6/2021 -dato atto che sì è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] - letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/6/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 642 cod.pen., condannandolo alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:j 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'eccepita tardività della querela, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare e condividere le conclusioni del primo giudice sebbene l'istanza punitiva risulti proposta ad otto mesi di distanza dal momento in cui la Compagnia assicuratrice ha avuto conoscenza dei fatti. Infatti, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Basile, l'agenzia di investigazioni incaricata degli accertamenti sul sinistro denunziato dal prevenuto redigeva una relazione in data 4 luglio 2016 nella quale esponeva che l'incidente non si era verificato così come denunziato dall'assicurato ma la società formalizzava la querela solo il 14 marzo 2017. Secondo la difesa i giudici di merito hanno errato ritenendo che il termine per la proposizione della querela decorra dal momento in cui i titolari del relativo potere hanno avuto conoscenza del fatto di reato, nella specie il 30/1/2017, dovendo al contrario fissarsi il termine in coincidenza con l'esito delle investigazioni demandate all'agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. poiché l'eventuale inattività delle ramificazioni periferiche della società assicuratrice non può ridondare a carico dell'odierno ricorrente; 2.2 il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della frode assicurativa. Sostiene la difesa che la denunzia dell'imputato aveva uno scopo esclusivamente cautelativo, non essendo stata formulata alcuna richiesta risarcitoria, e che difetti nella specie la prova della consapevolezza e volontà dell'imputato di procurarsi illegittimamente l'indennizzo assicurativo; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale sebbene l'imputato avesse conseguito fin dal 2011 la riabilitazione in relazione ai precedenti a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di merito hanno correttamente valutato l'eccezione di tardìvità della querela sollevata dalla difesa, disattendendola sulla scorta dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, questa Corte ha chiarito che il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi. (Sez. 2, Ord. n. 48026 del 04/11/2014, Rv. 261326; n. 10978 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272373). Nella specie è incontroverso che la notizia dell'illecito pervenne presso l'[OSCURATO:PERSONA] della società Axa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il procuratore speciale Pascone presentò tempestiva querela il 14 marzo seguente. 2. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del delitto ex art. 642 cod.pen.La difesa ha riproposto la tesi di una denunzia meramente cautelativa, priva di una formale richiesta di risarcimento, già analizzata e disattesa dal primo giudice alle pagg. 4 e 5. Invero, le emergenze processuali attestano che il prevenuto si rivolse alla Assilink che, tramite la dipendente [OSCURATO:PERSONA], lo aiutò a redigere una richiesta di risarcimento danni avente ad oggetto un sinistro stradale accaduto con modalità del tutto diverse da quelle denunziate e senza il coinvolgimento del veicolo di proprietà dell'Halilovic, assicurato presso Axa. Questa Corte ha in più occasioni precisato che il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235; n. 43534 del 19/11/2021, Rv. 282350). Pertanto il reato, che si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice, è perfetto e punibile anche se dalla azione criminosa posta in essere per frodare l'assicuratore non derivi alcun concreto vantaggio all'assicurato. 3. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche i giudici d'appello hanno confermato l'inesistenza di elementi atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria con valutazione che sfugge a censura in questa sede in quanto congruamente giustificata in aderenza alle risultanze processuali. 3.1 Manifestamente infondato è anche il rilievo in punto di mancato riconoscimento del beneficio della sospensione in quanto l'art. 164, comma 2 n. 1, cod.pen. testualmente esclude la possibilità di ammissione al beneficio per chi "ha riportato condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta riabilitazione". Nella specie il prevenuto, come emerge a pag. 6 della sentenza di primo grado, ha riportato condanna per i delitti di ricettazione e violazione della legge sulle armi sicché, nonostante l'intervenuta riabilitazione, non poteva beneficiare dell'invocata sospensione come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata (in tal senso Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, Rv. 265912). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 39178/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris