CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21784/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via delle Milizie n. 106;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 5061/2018, depositata il 21/11/2018;Numero registro generale 15804/2019Numero sezionale 4406/2026Numero di raccolta generale 21784/2026Data pubblicazione 25/06/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 22 maggio 2026;In data 21 novembre 2009, l’ufficio notificò a [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, “il contribuente”) l’avviso di accertamento n.R1T010201043/2009 relativo all’anno d’imposta 2003, con il qualefurono accertate maggiori imposte per complessivi euro 1.681.906 edirrogate sanzioni per euro 252.285,90.impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano.In data 7 agosto 2010, l’agente della riscossione notificò alcontribuente la cartella di pagamento n. 068 2010 0498486159,chiedendo, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 600 del 1973, il pagamentodi oltre 1.000.000 di euro.Con la sentenza di primo grado, la C.T.P. accolse in parte il ricorso,sicché l’ufficio provvide a sgravare in parte gli importi relativi allacartella, proponendo appello in data 30/9/2011.La C.T.R. della Lombardia rigettò l’appello, disponendo “per quantoconcerne l’iva, che la relativa imposta venga determinata sulla basedella sentenza di primo grado”.Tale ultima sentenza divenne definitiva in data 30 aprile 2015.Successivamente, l’agente della riscossione notificò al contribuentela cartella di pagamento n. 068 2015 0051102343000. Quest’ultimo nechiese l’annullamento perché l’ammontare delle imposte dovute inseguito alla sentenza definitiva sull’avviso di accertamento era statoerroneamente calcolato in quanto “l’ufficio non ha tenuto in debitaconsiderazione i versamenti degli acconti Irpef e Iva effettuati dal sig.[OSCURATO:PERSONA] nonché, per quanto riguarda l’Iva, non ha applicatole relative aliquote”.r.g. n. 15804/2019 a.c. 22/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15804/2019Numero sezionale 4406/2026Numero di raccolta generale 21784/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. di Milano accolse il ricorso.Su appello dell’ufficio, nel contraddittorio con il contribuente, laC.T.R. della Lombardia confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, l’ufficio propose ricorso perrevocazione, evidenziando che il giudice d’appello avrebbe commessoun errore nel ritenere che la cartella impugnata non avesse tenutoconto dei versamenti periodici a titolo di Iva effettuati dal contribuente,pari ad euro 197.051,48.Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. della Lombardiarigettò il ricorso per revocazione.Avverso la sentenza della C.T.R., l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso il contribuente.Il sostituto P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatouna requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 395,comma 1, n. 4 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenziadelle Entrate si duole che la sentenza emessa in sede d’appello avevatenuto conto due volte dell’ammontare dei versamenti periodici dell’Ivaa debito e deduce che la questione dei versamenti a titolo di Iva operatidal contribuente non costituì un punto controverso della causa sullaquale la sentenza d’appello ebbe a pronunciarsi.Ne discenderebbe, secondo l’Agenzia, la ammissibilità e lafondatezza del ricorso per revocazione, contrariamente a quanto decisodalla C.T.R. a qua.1.1. Il motivo è infondato.r.g. n. 15804/2019 a.c. 22/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15804/2019Numero sezionale 4406/2026Numero di raccolta generale 21784/2026Data pubblicazione 25/06/2026E’ la stessa Agenzia delle Entrate, nella parte del ricorso dedicataallo svolgimento del processo, che spiega che il ricorso del contribuentecontro la cartella di pagamento n. 06820150051102343000 era statoproposto per contestare l’ammontare della pretesa tributaria rispettoai versamenti nelle more effettuati, sicché la questione dei versamentigià operati e della quantificazione delle somme risultante nella cartelladi pagamento impugnata costituì “un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare” (art. 395, n. 4 c.p.c.).Mancava, dunque, un requisito di ammissibilità del ricorso perrevocazione, sicché l’odierno ricorso per cassazione è infondato.2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore diDomenico [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio, che si liquidano in eurosettemilaottocento, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a.come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 15804/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15804/2019Numero sezionale 4406/2026Numero di raccolta generale 21784/2026Data pubblicazione 25/06/2026([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 15804/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]