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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 agosto 1984

Cassazione n. 05047/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1984; avverso l'ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 10/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Lucca in data 8 giugno 2018, nonché di annullamento dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n.141/22 SIEP emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 13 aprile 2022, ai sensi dell'art.656, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti dello stesso istante.

1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha considerato infondata la richiesta di cui sopra osservando che, quanto a uno dei due furti (quello di una chiave posta all'interno di una autovettura parcheggiata nel giardino dell'abitazione della persona offesa) per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole con la sentenza sopra indicata, il giudice della cognizione non aveva escluso l'ipotesi di cui all'art.624-bis cod.pen. né tanto meno aveva operato una riqualificazione del fatto in furto semplice ex art.624 cod. pen.

Pertanto, con il provvedimento di cui sopra è stata rilevata la ostatività alla richiesta di sospensione dell'esecuzione il furto aggravato accertato con la sentenza di condanna, non essendo stata interamente espiata la relativa condanna.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.624-bis cod. pen. sostenendo che il giardino non può essere equiparato ad un edificio o comunque ad un luogo destinato a privata dimora, di talché nella fattispecie non potrebbe configurarsi il furto aggravato ex art.624-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, il giudice dell'esecuzione non ha effettuato - come, invece, lamentato dal ricorrente - una indebita interpretazione della sentenza di condanna, essendosi al contrario limitato a constatare l'avvenuta condanna dell'odierno ricorrente per il reato ex art.624-bis cod. pen., rispetto alla quale non viene nemmeno contestata da parte del ricorrente la circostanza che la relativa condanna non è stata ancora interamente espiata.

2.1. Al riguardo va ricordato che al giudice dell'esecuzione è riservato il mero controllo di legalità del titolo esecutivo e non anche la possibilità di riqualificazione del reato (Sez. 1, Sentenza n. 32725 del 05/11/2020, Rv. 279931 - 01).

Pertanto, le questioni sollevate dal condannato rispetto alla configurabilità nella fattispecie del furto aggravato avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione nel giudizio di cognizione e, essendosi ormai formato il giudicato sul punto, tale aspetto non può più essere messo in discussione in sede di esecuzione.

2.2. Nel caso in esame, quindi, il giudice dell'esecuzione non ha fatto altro che riscontrare i titoli di reato per cui è intervenuta condanna, attribuendo ai fatti contestati l'esatta qualificazione giuridica loro attribuita dal giudice della cognizione, da cui è derivata l'impossibilità di disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione, data la presenza di una fattispecie ostativa ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1984; avverso l'ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 10/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Lucca in data 8 giugno 2018, nonché di annullamento dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n.141/22 SIEP emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 13 aprile 2022, ai sensi dell'art.656, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti dello stesso istante. 1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha considerato infondata la richiesta di cui sopra osservando che, quanto a uno dei due furti (quello di una chiave posta all'interno di una autovettura parcheggiata nel giardino dell'abitazione della persona offesa) per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole con la sentenza sopra indicata, il giudice della cognizione non aveva escluso l'ipotesi di cui all'art.624-bis cod.pen. né tanto meno aveva operato una riqualificazione del fatto in furto semplice ex art.624 cod. pen. Pertanto, con il provvedimento di cui sopra è stata rilevata la ostatività alla richiesta di sospensione dell'esecuzione il furto aggravato accertato con la sentenza di condanna, non essendo stata interamente espiata la relativa condanna. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.624-bis cod. pen. sostenendo che il giardino non può essere equiparato ad un edificio o comunque ad un luogo destinato a privata dimora, di talché nella fattispecie non potrebbe configurarsi il furto aggravato ex art.624-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, il giudice dell'esecuzione non ha effettuato - come, invece, lamentato dal ricorrente - una indebita interpretazione della sentenza di condanna, essendosi al contrario limitato a constatare l'avvenuta condanna dell'odierno ricorrente per il reato ex art.624-bis cod. pen., rispetto alla quale non viene nemmeno contestata da parte del ricorrente la circostanza che la relativa condanna non è stata ancora interamente espiata. 2.1. Al riguardo va ricordato che al giudice dell'esecuzione è riservato il mero controllo di legalità del titolo esecutivo e non anche la possibilità di riqualificazione del reato (Sez. 1, Sentenza n. 32725 del 05/11/2020, Rv. 279931 - 01). Pertanto, le questioni sollevate dal condannato rispetto alla configurabilità nella fattispecie del furto aggravato avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione nel giudizio di cognizione e, essendosi ormai formato il giudicato sul punto, tale aspetto non può più essere messo in discussione in sede di esecuzione. 2.2. Nel caso in esame, quindi, il giudice dell'esecuzione non ha fatto altro che riscontrare i titoli di reato per cui è intervenuta condanna, attribuendo ai fatti contestati l'esatta qualificazione giuridica loro attribuita dal giudice della cognizione, da cui è derivata l'impossibilità di disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione, data la presenza di una fattispecie ostativa ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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