CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MAGANUCO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/2/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha riformato, solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Gela in data 29 marzo 2017, propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1 inosservanza della norma processuale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte divisato penale responsabilità dell'imputato, per i fatti contestati, pur in assenza di prova del possesso e della avvenuta ricezione della carta di credito provento di delitto. Invero, nel doppio grado di merito è rimasto accertato solo che un soggetto fu ritratto in video mentre era di fronte ad una cassa bancomat in atteggiamento di utilizzatore, ma la Corte non dà conto della solo asserita certezza che tale soggetto possa identificarsi, nella occasione del prelievo effettuato presso quel particolare sportello, con l'imputato. 1.2. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alla risposta solo apparente offerta dalla Corte rispetto alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per eccessiva indeterminatezza della imputazione sub B, non avendo il giudizio chiarito rispetto a quali episodi di utilizzo abusivo della altrui carta di credito l'imputato debba difendersi. 1.3. Ancora, violazione di legge in ordine alla riconosciuta ed applicata recidiva, non avendo i giudici di merito concretamente apprezzato le precedenti condanne, per gravità e cronologia dei fatti, al fine di ritenere che i nuovi episodi fossero sintomatici di accresciuta pericolosità e più intenso grado di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione della legge processuale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che ha argomentato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione e per quello di abusivo utilizzo di una carta di credito abilitata al prelievo presso sportelli bancomat, poche settimane prima sottratta alla persona offesa, senza confrontarsi con le precise e logiche argomentazioni poste a sostegno della duplice pronuncia conforme di responsabilità. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata elude totalmente il tema proposto con i motivi di gravame, teso ad evidenziare come la testimonianza resa dal teste di polizia giudiziaria in ordine alla corretta identificazione del responsabile del prelievo del 20 luglio 2012 (fatto contestato al capo A) non possa che riferirsi invece al responsabile del prelievo del 18 luglio dello stesso anno presso altro sportello di altro centro cittadino. Le argomentazioni spese dalla Corte di merito sono del tutto evanescenti e non consentono, neppure attraverso il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (tutt'altro che chiarificatrice), di comprendere sulla base dì quale percorso logico possa ritenersi che il soggetto identificato dal teste di polizia giudiziaria attraverso la ricognizione dei filmati sia proprio quello che ha effettuato prelievi di contante presso un determinato sportello bancomat di una certa città in una determinata data. La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio di merito sul punto, che dia conto delle ragioni della ritenuta identificazione dell'imputato quale agente della condotta contestata in imputazione. 1.2. Quanto a censurata indeterminatezza della contestazione, deve rilevarsi che in imputazione (capo B) è indicato (mediante richiamo all'oggetto della ricettazione di cui al capo A) il numero della carta di credito oggetto di abusivo utilizzo, l'intervallo cronologico in cui la carta è stata utilizzata abusivamente, i luoghi di utilizzo e l'ammontare complessivo dei prelievi effettuati, così da consentire all'imputato di esercitare la sua difesa in riferimento a parametri ben circoscritti nel tempo, nei modi e nello spazio (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090). 1.3. Quanto alla ritenuta recidiva, concretamente valorizzata agli effetti ingravescentì, la Corte di merito ha invero specificamente argomentato sul punto dedotto con i motivi di gravame, ritenendo che tenuto dei numerosi e specifici precedenti di data non remota, il disvalore portato dal fatto nuovo, fosse espressione di accresciuta colpevolezza e maggiore pericolosità dell'agente, così conformandosi ai parametri dogmatici delineati dal diritto vivente (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, Rv 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). 2. Consegue che in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. Il con ere estensore Il Presidente o Perr o Messini