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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 17368/2023

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ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6057/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TUTTOBE- [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrentiincidentali- 2di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 41/2018depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del P.M., nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di l’inammissibilità o il rigetto del ricorsoprincipale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catania(Sezione distaccata di Giarre) , esercitando azione nega- toria di servitù di passaggio.

Il convenuto c hiama va in garanzia i propri danti causa([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e agiva in riconvenzionale per usu- capione e servitù coattiva di passaggio .

Il giudice di primo grado accertaval’inesistenza di un varco utile a dimostrare il possesso ul- traventennaleal fine dell’usucapione e l’esistenza di un accesso alla pubblica via attraverso terreni in proprietà di terzi, alternativo e meno gravoso; per l’effetto, accoglieva la domanda dell’attore, ri- gettava le domande del convenuto, ometteva di pronunciarsi sulla domanda di garanzia.La pronuncia di primo grado è stata confer- matain secondo grado, ove si è aggiunto il rigetto del la domanda di garanzia.

Ricorre in cassazione il convenuto con cinque motivi, illustrati da memoria.

Resistel’attore con controricorso, illustrato da memoria.

Resistono i chiamati in garanzia con controricorso e ricorso inciden- talecon tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo del ricorso principale , nonché con il se- condo motivo del ricorso incidentale,si lamenta che la sentenza ab- 3di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. bia escluso che sia stata raggiunta la prova del possesso ultraven- tennale della servitù di passaggioal fine dell’usucapione (nel ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 61, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c.,111 Cost., 47 Carta di Nizza , 6 Carta EDU ; nel ricorso in- cidentale si deduce la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c.).

La parte censurata della sentenza èla seguente: «Correttamente il tribunale [ha] escluso che sia stata raggiunta la prova del posses- so ultraventennale della servitù di passaggio sul fondo del Morabito; possesso che non può con certezza evincersi dalla espletata prova per testi, i quali solo genericamente hanno riferito di passaggi at- traverso il fondo confinante, senza tuttavia che emerga una puntua- le collocazione temporale e senza una specificazione delle modalità di intensità degli stessi nell'arco del tempo, facendosi peraltro rife- rimento a soli mezzi agricoli; inoltre il dato temporale rimane con- traddetto dalla recente epoca di realizzazione dei varchi d'accesso sul muro a confine con la stradella del Morabito, muro a secco sor- montato da una tubazione che correva sino alla vasca di raccolta delle acque irrigue; ed ancora non rimane chiaro come fosse possi- bile l'accesso alla strada comunale S. Biagio attraverso la stradella interpoderale de quo , esistendo fondi intermedi (Cantarella e Giammona) sui quali avrebbe dovuto necessariamente passarsi».

Dei due motivi è da dichiarare l’inammissibilità.

La struttura dell’argomentazione di entrambi i motivi è la seguen- te: poiché il giudice di merito ha accertato i fatt i X e tale accerta- mento è erroneo (cioè non corrisponde alla realtà delle cose), allora sono stat e violat e l e norm e giuridic he Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.In altri termini, in entra mbi i motivi i ricorrenti sovrappo n- 4di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. gono il loro apprezzamento delle prove all’ accertamento che due giudicidi merito hanno concordemente espresso in una motivazione che non si espone a censure di legittimità.

In conclusione, sono inammissibili il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale.

2. – Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta che sentenza abbia accolto l’azione negatoria di servitù di passaggio nonostante che l’attoreavesse mancato di prova re il suo diritto di proprietà sulla stradella, né il pregiudizio subito a cagione del pas- saggio (si deduce violazione degli artt. 949 e 2697 c.c.).

Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per le stesse ragioni che sorreggono l’inammissibilità del primo (si rinvia pertanto al penultimo capoverso del paragrafo precedente).

A ciò si aggiunge che – come ha osservato anche il P.M. - il pregiudizio di cui si de- nuncia la mancata provaè in re ipsa e non è sminuito da una prati- ca di passaggio consentita a molti .

In fine , tale ultima circostanza (che oltretutto si fonda su una valutazione di fatto ad opera della parte) è logicamente compatibile con l’interesse ad agire in negato- ria di una specifica servitù di passaggio.

In conclusione, il secondo motivo del ricorso principale è inam- missibile.

3. – Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta che la sentenza abbia statuito che la domanda riconvenzionale di costitu- zione di servitù coattiva di passaggio debba essere contestualmente proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che si frappon- gono all’accesso alla pubblica via .

I n via subordinata, ammesso l’onere di agire in giudizio nei confronti di tutti i proprietari, si la- menta ancora che non si sia ordinata l’integrazione del contrad dit- torio (si deduce violazione degli artt. 1079 c.c. e 102 c.p.c.). 5di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] esclude di dover investire di nuovo le Sezioni Uniteex art. 374 co. 3 c.p.c.affinché si riesamini il principio di diritto enun- ciatoda Cass.

SU 9685/2013 , ma si limita a puntualizzare un pre- supposto implicito che sorregge l ’impianto accolto da tale pronun- cia, a cui si ricollegherà un corollario normativo parimenti da enun- ciareesplicitamente.

Nel 2013 le Sezioni Unite venivanodi nuovo chiamate a comporre un contrasto giurisprudenziale sulla questione se, nel caso in cui il proprietario di un fondo intercluso possa procurarsi l’accesso alla via pubblica unicamente attraversando più fondi di più proprietari (ov- vero possa procurarselo solo con eccessivo dispendio o disagio), la relativa costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c.non possa pronunciarsi che in confronto di tutti i proprietari de quibused integri quindi una fattispecie di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.

Fondamentalmentedue erano le tesi che allora si contendevano il campo (al netto di varianti riconducibili all’una o all’altra).

La prima tesi era tributaria dell’idea che il litisconsorzio necessa- rio presuppone sul piano sostanzialeun rapporto giuridico unico con pluralità di partied escludeva quindi la necessità che tutti i proprie- tari dei fondi intercludenti partecipassero ad un unico giudizio , in quanto il proprietario del fondo interclusoavrebbe potuto procurarsi l’uscita sulla pubblica via negoziando (e/o agendo in giudizio) sepa- ratamentenei confronti di ogni proprietario.

In estrema sintesi, col- to da una prospettiva processuale, il caso rifluiva nella disciplina del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.

La tesi contrapposta riteneva invece che il caso non potesse sot- tarsi alla disciplina del litisconsorzio necessario, poiché la sentenza 6di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. emessa non nei confronti di tutti i proprietari sarebbestata inutiliter data, cioè non avrebbe potuto far conseguire all’attore il bene della vita che l’ordinamento riconosce ex art. 1051 c.c.: l’uscita sulla via pubblica.

Tale orientamento poté giovarsi nel 1989 dell’avallo delle Sezioni Unite (cfr. Cass.

SU 670 e 671/1989), ma successivamente non riuscì ad accreditarsi in modo incontestato, cosicché nel 2013 le Sezioni Unite furono appunto investite di nuovo della questione.

LeSU 9685/2013 hanno aperto una terza via.

Da un lato, mostrano di confermare che la costituzione di una servitù coattiva di passaggio debba pronunciarsi in giudizio conte- stualmente nei confronti di ogni proprietario di ciascun fondo inter- cludente.

Dall’altro, ritengono che l’attore che non ha proposto la domanda ex art. 1051 c.c. nei confronti diogni proprietari o dei fon- di intercludenti non possa usufruire di un ordine d’integrazione del contraddittorio ex art. 102 co. 2 c.p.c., ma debbaandare incontro a una sentenza di rigetto nel merito della propria domanda,a cagione di una «incongruità del petitum» a lui imp utabile , cioè perché la pretesa –così come profilata concretamente in giudizio - non è ido- nea a fargli conseguire il bene della vita (accesso alla via pubblica) riconosciuto dall’art. 1051 c.c.«In questi casi – argomentano le SU 9685/2013- non deve esse re disposta l'integrazione del contraddit- torio, ma […] la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente».

Orbene, nel dare continuità a quest’orientamento, il Collegio re- puta (come anticipato) di doverne esplicit are un presuppost o fon- damentale, cui segue un corollario.

Ove più fondi si frappongano all’accesso alla via pubblica, il bene della vita ex art. 1051 c.c. può essere procurato in via giudiziale unicamente convenendo in giudiziotutti i proprietari dei fondi inter- 7di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. cludenti.

Se questa è la premessa , si tratta di dissuadere il proprietario del fondo intercluso dallo specul are sull’idea di poter evitare di chiamare fin dall’inizio in giudizio tutti i proprietari de quibus.

L’orientamento inaugurato da Cass.

SU 9685/2013 (e seguito dalla giurisprudenza successiva, cfr. tra le altre Cass. 1646/2017) reputa chetale funzione dissuasiva possa esercitarsi incisivamente solo ove il proprietario del fondo intercluso sa ppia in anticipo che egli non può eventualmente giovarsi dell’integrazione del contrad- dittorio in corso di causaex art. 102 co. 2 c.p.c. e che quindi va in- contro ad un’alternativa insoddisfacente nell’uno e nell’altro dei suoi corni: se il difetto di integrità del contraddittorio è rilevato, la sen- tenza è di rigetto nel merito; se non è rilevato, la sentenza è inutili- ter data.

Si scarta cosìla seguente terza soluzione, pur adottata da altri ordinamenti:pur resa inter pauciores , la sentenza costituisc e formalmentela servitù coattiva di passaggio, ma l’attore può dover imputare a sé che la pronuncia costitutiva non gli procuri l’accesso alla via pubblica, infrangendosi eventualmente contro il diniego dei proprietari nonchiamati a partecipare al giudizio, né disposti a ne- goziare il passaggio dell’attore sul loro fondo.

Se questo è vero, si deve esplicitare un corollario , virtualmente contenuto nel dictum dispositivo di Cass.

SU 9685/2013 .

Si tratta della aggiunta in corsivo, collocata di seguito alla rinnovata citazio- ne del passo saliente delle Sezioni Unite: «in questi casi non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma […] la doman- da va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente…» nei confronti della parte convenuta in giudizio.

In altre parole, il giudicato di rigetto nel merito della domanda proposta e coltivata inter pauciorespreclude ( ad instar della efficacia panprocessuale o 8di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. di preclusione esterna) la riproposizione della s tessa domanda nei confronti del proprietario di uno dei più fondi intercludenti già con- venuto in giudizio, ma non può impedire che il proprietario del fon- do intercluso continui a perseguire l’accesso alla pubblica via che l’ordinamento gli riconosce ex art. 1051 c.c. con una nuova iniziati- va processuale che veda coinvolti ogni proprietario di ogni fondo in- tercludente.

A tal proposito, in continuità con le SU 9685/2013 , si enuncia , ex art. 384 co.1 c.p.c. , il seguente principio di diritto: « l a domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio è da proporre nei con- fronti di ogni proprietario dei fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, potendosi conseguire il bene della vita riconosciuto ex art. 1051 c.c. unicamente con lacostituzione per intero del pas- saggio verso la via pubblica, mentre la pretesa indirizzata proces- sualmente solo nei confronti di uno e non di tutti i proprietari dei fondi intercludenti è da rigettare nel merito, senza possibilità di in- tegrare il contraddittorio, poiché essa è diretta a fare valere un di- ritto inesistente nei confronti del solo proprietario convenuto».

Su questa base, è rigettato il terzo motivo del ricorso principale.

4. –Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia che la sentenza abbia omesso di rilevare che il fondo del convenuto è in- terclusoe lo abbia condannato alla chiusura dei tre varchi aperti sul suo muro di confine (si deduce violazione degli artt. 832 e 1051 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo).

Del quarto motivo è da dichiarare l’inammissibilità.

Quanto alla denuncia di violazione di norme di diritto, valgono le ragioni a base dell’inammissibilità del primo e del secondo motivo, che si richiamano integralmente a questo punto.

Quanto alla censu- ra di omesso esame circa fatto decisivo, essa non risponde ai criteri 9di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. concretizzati da Cass.

SU 8053/2014 (come, d’altra parte, ha os- servato anche il P.M.).

Il quarto motivo è inammissibile.

5. –Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia ex art.112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulla domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei propri aventi causa.

Il quinto motivoè infondato.

La parte censurata della sentenza èquesta: «quanto alla doman- da di manleva avanzata dall’aventecausa Tarantino , non esaminata dal primo giudice, la stessa non può essere accolta per genericità, non specificandosi se viene richiesto un risarcimento del danno da deprezzamento per la vendita di un fondo rivelatosi intercluso o il rimborso per l'eventuale somma occorrente a creare una servitù coattiva di passaggio».

Ne segue che la domanda di garanzia è stata rigettata, così come quindi è rigettato il quinto motivo.

A ciò si collega anche l’inammissibilità per difetto di interesse del terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si fa valere una ragione aggiuntiva di rigetto della domanda di garanzia.

6. – Passando a completare l’esame del ricorso incidentale , d ei suoi tre motivi rimane da scrutinare il primo (per la dichiarazione d’inammissibilità del secondo motivo, cfr. indietro paragrafo n. 1; per quella del terzo motivo, cfr. indietro paragrafoprecedente).

Con il quinto motivo del ricorso incidentale si censura che sia sta- ta disposta d’ufficio una c.t.u. cosiddetta percipiente e che, anche sulla sua base, la sentenza sia pervenuta ad una ricostruzione del fatto erronea e viziata nel procedimento logico(si deduce violazione degli artt. 2697 c.c., 61, 115 e 116 c.p.c.). 10di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA].

Del primo motivo del ricorso incidentale è da dichiarare l’inammissibilitàper le stesse ragioni a base dell’inammissibilità del primo, secondo e terzo motivodel ricorso principale, nonché del se- condo motivo del ricorso incidentale.Essi sono caratterizzati da una medesima impostazione, ispirata dall’idea che: (a) si possa dischiu- dere la prospettiva di un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori com- messi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) di conseguenza, una corte di legittimità pos- sa essere sollecitata a sovrapporre il proprio apprezzamento dei fat- ti rilevanti alla valutazione delle corti di merito, ove questa sia atte- stata da una motivazione effettiva, resoluta e riducibile a coerenza.

A ciò si aggiunge, con specifico riferimento all’argomentazione che specificamente innerva il primo motivo del ricorso incidentale che essa vale sostanzialmente quanto sostenere che la c.t.u. non è un mezzo di prova.

Pertanto, il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

In sintesi, il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale è inammissibile.

Le spese si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va da- to atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, ad opera di ciascuna delle dueparti ricorrent i , di un'ulterio- re somma pari al contributo unificato previsto per il ricorso, se do- vuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara inammissibile il ri- corso incidentale; compensa le spese tra le due parti ricorrenti; condannaqueste ultime , in solido , al rimborso delle spese del pre- sente giudizio in favore della parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]- 11di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. bito, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6057/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TUTTOBE- [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrentiincidentali- 2di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 41/2018depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di l’inammissibilità o il rigetto del ricorsoprincipale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catania(Sezione distaccata di Giarre) , esercitando azione nega- toria di servitù di passaggio. Il convenuto c hiama va in garanzia i propri danti causa([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e agiva in riconvenzionale per usu- capione e servitù coattiva di passaggio . Il giudice di primo grado accertaval’inesistenza di un varco utile a dimostrare il possesso ul- traventennaleal fine dell’usucapione e l’esistenza di un accesso alla pubblica via attraverso terreni in proprietà di terzi, alternativo e meno gravoso; per l’effetto, accoglieva la domanda dell’attore, ri- gettava le domande del convenuto, ometteva di pronunciarsi sulla domanda di garanzia.La pronuncia di primo grado è stata confer- matain secondo grado, ove si è aggiunto il rigetto del la domanda di garanzia. Ricorre in cassazione il convenuto con cinque motivi, illustrati da memoria. Resistel’attore con controricorso, illustrato da memoria. Resistono i chiamati in garanzia con controricorso e ricorso inciden- talecon tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo del ricorso principale , nonché con il se- condo motivo del ricorso incidentale,si lamenta che la sentenza ab- 3di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. bia escluso che sia stata raggiunta la prova del possesso ultraven- tennale della servitù di passaggioal fine dell’usucapione (nel ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 61, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c.,111 Cost., 47 Carta di Nizza , 6 Carta EDU ; nel ricorso in- cidentale si deduce la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c.). La parte censurata della sentenza èla seguente: «Correttamente il tribunale [ha] escluso che sia stata raggiunta la prova del posses- so ultraventennale della servitù di passaggio sul fondo del Morabito; possesso che non può con certezza evincersi dalla espletata prova per testi, i quali solo genericamente hanno riferito di passaggi at- traverso il fondo confinante, senza tuttavia che emerga una puntua- le collocazione temporale e senza una specificazione delle modalità di intensità degli stessi nell'arco del tempo, facendosi peraltro rife- rimento a soli mezzi agricoli; inoltre il dato temporale rimane con- traddetto dalla recente epoca di realizzazione dei varchi d'accesso sul muro a confine con la stradella del Morabito, muro a secco sor- montato da una tubazione che correva sino alla vasca di raccolta delle acque irrigue; ed ancora non rimane chiaro come fosse possi- bile l'accesso alla strada comunale S. Biagio attraverso la stradella interpoderale de quo , esistendo fondi intermedi (Cantarella e Giammona) sui quali avrebbe dovuto necessariamente passarsi». Dei due motivi è da dichiarare l’inammissibilità. La struttura dell’argomentazione di entrambi i motivi è la seguen- te: poiché il giudice di merito ha accertato i fatt i X e tale accerta- mento è erroneo (cioè non corrisponde alla realtà delle cose), allora sono stat e violat e l e norm e giuridic he Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.In altri termini, in entra mbi i motivi i ricorrenti sovrappo n- 4di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. gono il loro apprezzamento delle prove all’ accertamento che due giudicidi merito hanno concordemente espresso in una motivazione che non si espone a censure di legittimità. In conclusione, sono inammissibili il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. 2. – Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta che sentenza abbia accolto l’azione negatoria di servitù di passaggio nonostante che l’attoreavesse mancato di prova re il suo diritto di proprietà sulla stradella, né il pregiudizio subito a cagione del pas- saggio (si deduce violazione degli artt. 949 e 2697 c.c.). Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per le stesse ragioni che sorreggono l’inammissibilità del primo (si rinvia pertanto al penultimo capoverso del paragrafo precedente). A ciò si aggiunge che – come ha osservato anche il P.M. - il pregiudizio di cui si de- nuncia la mancata provaè in re ipsa e non è sminuito da una prati- ca di passaggio consentita a molti . In fine , tale ultima circostanza (che oltretutto si fonda su una valutazione di fatto ad opera della parte) è logicamente compatibile con l’interesse ad agire in negato- ria di una specifica servitù di passaggio. In conclusione, il secondo motivo del ricorso principale è inam- missibile. 3. – Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta che la sentenza abbia statuito che la domanda riconvenzionale di costitu- zione di servitù coattiva di passaggio debba essere contestualmente proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che si frappon- gono all’accesso alla pubblica via . I n via subordinata, ammesso l’onere di agire in giudizio nei confronti di tutti i proprietari, si la- menta ancora che non si sia ordinata l’integrazione del contrad dit- torio (si deduce violazione degli artt. 1079 c.c. e 102 c.p.c.). 5di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] esclude di dover investire di nuovo le Sezioni Uniteex art. 374 co. 3 c.p.c.affinché si riesamini il principio di diritto enun- ciatoda Cass. SU 9685/2013 , ma si limita a puntualizzare un pre- supposto implicito che sorregge l ’impianto accolto da tale pronun- cia, a cui si ricollegherà un corollario normativo parimenti da enun- ciareesplicitamente. Nel 2013 le Sezioni Unite venivanodi nuovo chiamate a comporre un contrasto giurisprudenziale sulla questione se, nel caso in cui il proprietario di un fondo intercluso possa procurarsi l’accesso alla via pubblica unicamente attraversando più fondi di più proprietari (ov- vero possa procurarselo solo con eccessivo dispendio o disagio), la relativa costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c.non possa pronunciarsi che in confronto di tutti i proprietari de quibused integri quindi una fattispecie di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Fondamentalmentedue erano le tesi che allora si contendevano il campo (al netto di varianti riconducibili all’una o all’altra). La prima tesi era tributaria dell’idea che il litisconsorzio necessa- rio presuppone sul piano sostanzialeun rapporto giuridico unico con pluralità di partied escludeva quindi la necessità che tutti i proprie- tari dei fondi intercludenti partecipassero ad un unico giudizio , in quanto il proprietario del fondo interclusoavrebbe potuto procurarsi l’uscita sulla pubblica via negoziando (e/o agendo in giudizio) sepa- ratamentenei confronti di ogni proprietario. In estrema sintesi, col- to da una prospettiva processuale, il caso rifluiva nella disciplina del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. La tesi contrapposta riteneva invece che il caso non potesse sot- tarsi alla disciplina del litisconsorzio necessario, poiché la sentenza 6di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. emessa non nei confronti di tutti i proprietari sarebbestata inutiliter data, cioè non avrebbe potuto far conseguire all’attore il bene della vita che l’ordinamento riconosce ex art. 1051 c.c.: l’uscita sulla via pubblica. Tale orientamento poté giovarsi nel 1989 dell’avallo delle Sezioni Unite (cfr. Cass. SU 670 e 671/1989), ma successivamente non riuscì ad accreditarsi in modo incontestato, cosicché nel 2013 le Sezioni Unite furono appunto investite di nuovo della questione. LeSU 9685/2013 hanno aperto una terza via. Da un lato, mostrano di confermare che la costituzione di una servitù coattiva di passaggio debba pronunciarsi in giudizio conte- stualmente nei confronti di ogni proprietario di ciascun fondo inter- cludente. Dall’altro, ritengono che l’attore che non ha proposto la domanda ex art. 1051 c.c. nei confronti diogni proprietari o dei fon- di intercludenti non possa usufruire di un ordine d’integrazione del contraddittorio ex art. 102 co. 2 c.p.c., ma debbaandare incontro a una sentenza di rigetto nel merito della propria domanda,a cagione di una «incongruità del petitum» a lui imp utabile , cioè perché la pretesa –così come profilata concretamente in giudizio - non è ido- nea a fargli conseguire il bene della vita (accesso alla via pubblica) riconosciuto dall’art. 1051 c.c.«In questi casi – argomentano le SU 9685/2013- non deve esse re disposta l'integrazione del contraddit- torio, ma […] la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente». Orbene, nel dare continuità a quest’orientamento, il Collegio re- puta (come anticipato) di doverne esplicit are un presuppost o fon- damentale, cui segue un corollario. Ove più fondi si frappongano all’accesso alla via pubblica, il bene della vita ex art. 1051 c.c. può essere procurato in via giudiziale unicamente convenendo in giudiziotutti i proprietari dei fondi inter- 7di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. cludenti. Se questa è la premessa , si tratta di dissuadere il proprietario del fondo intercluso dallo specul are sull’idea di poter evitare di chiamare fin dall’inizio in giudizio tutti i proprietari de quibus. L’orientamento inaugurato da Cass. SU 9685/2013 (e seguito dalla giurisprudenza successiva, cfr. tra le altre Cass. 1646/2017) reputa chetale funzione dissuasiva possa esercitarsi incisivamente solo ove il proprietario del fondo intercluso sa ppia in anticipo che egli non può eventualmente giovarsi dell’integrazione del contrad- dittorio in corso di causaex art. 102 co. 2 c.p.c. e che quindi va in- contro ad un’alternativa insoddisfacente nell’uno e nell’altro dei suoi corni: se il difetto di integrità del contraddittorio è rilevato, la sen- tenza è di rigetto nel merito; se non è rilevato, la sentenza è inutili- ter data. Si scarta cosìla seguente terza soluzione, pur adottata da altri ordinamenti:pur resa inter pauciores , la sentenza costituisc e formalmentela servitù coattiva di passaggio, ma l’attore può dover imputare a sé che la pronuncia costitutiva non gli procuri l’accesso alla via pubblica, infrangendosi eventualmente contro il diniego dei proprietari nonchiamati a partecipare al giudizio, né disposti a ne- goziare il passaggio dell’attore sul loro fondo. Se questo è vero, si deve esplicitare un corollario , virtualmente contenuto nel dictum dispositivo di Cass. SU 9685/2013 . Si tratta della aggiunta in corsivo, collocata di seguito alla rinnovata citazio- ne del passo saliente delle Sezioni Unite: «in questi casi non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma […] la doman- da va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente…» nei confronti della parte convenuta in giudizio. In altre parole, il giudicato di rigetto nel merito della domanda proposta e coltivata inter pauciorespreclude ( ad instar della efficacia panprocessuale o 8di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. di preclusione esterna) la riproposizione della s tessa domanda nei confronti del proprietario di uno dei più fondi intercludenti già con- venuto in giudizio, ma non può impedire che il proprietario del fon- do intercluso continui a perseguire l’accesso alla pubblica via che l’ordinamento gli riconosce ex art. 1051 c.c. con una nuova iniziati- va processuale che veda coinvolti ogni proprietario di ogni fondo in- tercludente. A tal proposito, in continuità con le SU 9685/2013 , si enuncia , ex art. 384 co.1 c.p.c. , il seguente principio di diritto: « l a domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio è da proporre nei con- fronti di ogni proprietario dei fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, potendosi conseguire il bene della vita riconosciuto ex art. 1051 c.c. unicamente con lacostituzione per intero del pas- saggio verso la via pubblica, mentre la pretesa indirizzata proces- sualmente solo nei confronti di uno e non di tutti i proprietari dei fondi intercludenti è da rigettare nel merito, senza possibilità di in- tegrare il contraddittorio, poiché essa è diretta a fare valere un di- ritto inesistente nei confronti del solo proprietario convenuto». Su questa base, è rigettato il terzo motivo del ricorso principale. 4. –Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia che la sentenza abbia omesso di rilevare che il fondo del convenuto è in- terclusoe lo abbia condannato alla chiusura dei tre varchi aperti sul suo muro di confine (si deduce violazione degli artt. 832 e 1051 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo). Del quarto motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Quanto alla denuncia di violazione di norme di diritto, valgono le ragioni a base dell’inammissibilità del primo e del secondo motivo, che si richiamano integralmente a questo punto. Quanto alla censu- ra di omesso esame circa fatto decisivo, essa non risponde ai criteri 9di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. concretizzati da Cass. SU 8053/2014 (come, d’altra parte, ha os- servato anche il P.M.). Il quarto motivo è inammissibile. 5. –Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia ex art.112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulla domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei propri aventi causa. Il quinto motivoè infondato. La parte censurata della sentenza èquesta: «quanto alla doman- da di manleva avanzata dall’aventecausa Tarantino , non esaminata dal primo giudice, la stessa non può essere accolta per genericità, non specificandosi se viene richiesto un risarcimento del danno da deprezzamento per la vendita di un fondo rivelatosi intercluso o il rimborso per l'eventuale somma occorrente a creare una servitù coattiva di passaggio». Ne segue che la domanda di garanzia è stata rigettata, così come quindi è rigettato il quinto motivo. A ciò si collega anche l’inammissibilità per difetto di interesse del terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si fa valere una ragione aggiuntiva di rigetto della domanda di garanzia. 6. – Passando a completare l’esame del ricorso incidentale , d ei suoi tre motivi rimane da scrutinare il primo (per la dichiarazione d’inammissibilità del secondo motivo, cfr. indietro paragrafo n. 1; per quella del terzo motivo, cfr. indietro paragrafoprecedente). Con il quinto motivo del ricorso incidentale si censura che sia sta- ta disposta d’ufficio una c.t.u. cosiddetta percipiente e che, anche sulla sua base, la sentenza sia pervenuta ad una ricostruzione del fatto erronea e viziata nel procedimento logico(si deduce violazione degli artt. 2697 c.c., 61, 115 e 116 c.p.c.). 10di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. Del primo motivo del ricorso incidentale è da dichiarare l’inammissibilitàper le stesse ragioni a base dell’inammissibilità del primo, secondo e terzo motivodel ricorso principale, nonché del se- condo motivo del ricorso incidentale.Essi sono caratterizzati da una medesima impostazione, ispirata dall’idea che: (a) si possa dischiu- dere la prospettiva di un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori com- messi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) di conseguenza, una corte di legittimità pos- sa essere sollecitata a sovrapporre il proprio apprezzamento dei fat- ti rilevanti alla valutazione delle corti di merito, ove questa sia atte- stata da una motivazione effettiva, resoluta e riducibile a coerenza. A ciò si aggiunge, con specifico riferimento all’argomentazione che specificamente innerva il primo motivo del ricorso incidentale che essa vale sostanzialmente quanto sostenere che la c.t.u. non è un mezzo di prova. Pertanto, il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. In sintesi, il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale è inammissibile. Le spese si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va da- to atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, ad opera di ciascuna delle dueparti ricorrent i , di un'ulterio- re somma pari al contributo unificato previsto per il ricorso, se do- vuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara inammissibile il ri- corso incidentale; compensa le spese tra le due parti ricorrenti; condannaqueste ultime , in solido , al rimborso delle spese del pre- sente giudizio in favore della parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]- 11di 11 – 6057/2018 – S2 – PU 25/05/2023 (12) – [OSCURATO:PERSONA]. bito, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali,
Sentenza Cassazione n. 17368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris