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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47271/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 23 febbraio 2022, di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace che lo ha condannato alla pena di C 520 di multa per i reati di lesioni e minacce, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile.

Considerato che il primo motivo di ricorso con cui deduce mancata assunzione di prova decisiva, consistente nella querela della moglie dell'imputato e nella escussione del teste a discarico ivi menzionato, è generico in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi dal giudice del merito, che ha evidenziato l'irrilevanza della prova ai fini della affermazione di responsabilità.

Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui denunzia violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'attenuante della provocazione, è generico in quanto reiterativo e propone doglianze in punto di fatto, essendo volto ad alterare la ricostruzione della vicenda fattuale operata dal giudice di merito.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro

3. 000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 23 febbraio 2022, di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace che lo ha condannato alla pena di C 520 di multa per i reati di lesioni e minacce, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile. Considerato che il primo motivo di ricorso con cui deduce mancata assunzione di prova decisiva, consistente nella querela della moglie dell'imputato e nella escussione del teste a discarico ivi menzionato, è generico in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi dal giudice del merito, che ha evidenziato l'irrilevanza della prova ai fini della affermazione di responsabilità. Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui denunzia violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'attenuante della provocazione, è generico in quanto reiterativo e propone doglianze in punto di fatto, essendo volto ad alterare la ricostruzione della vicenda fattuale operata dal giudice di merito. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3. 000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 no
Sentenza Cassazione n. 47271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris