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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40144/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la mancata assoluzione per uso personale dello stupefacente non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici, perché il fatto è già stato qualificato nell'ipotesi lieve e, comunque, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha ritenuto accertata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente evidenziando la circostanza che il ricorrente fosse stato colto in possesso di cocaina divisa in ventinove dosi singole oltre che di hashish e marijuana corrispondenti a venti dosi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la mancata assoluzione per uso personale dello stupefacente non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici, perché il fatto è già stato qualificato nell'ipotesi lieve e, comunque, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha ritenuto accertata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente evidenziando la circostanza che il ricorrente fosse stato colto in possesso di cocaina divisa in ventinove dosi singole oltre che di hashish e marijuana corrispondenti a venti dosi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40144/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris