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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 34351/2021

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o la seguente ORDINANZA /uk sul ricorso iscritto al NRG 22064 del 2020 promosso da: MALLIA Francesco, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1178; - controricorrente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento, pubblicata il 12 novembre 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., notificato in data 14 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Agrigento, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento (avvi- so di mora) n. 29120159000338447000, notificata il 3 giugno 2015, con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.606,88.

A sostegno della proposta opposizione l'attore deduceva l'intervenuta prescrizione del credito.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], resistendo.

Nel con- cludere per l'inammissibilità e il rigetto della domanda, la convenuta faceva presente che la cartella di pagamento era stata notificata il 9 gennaio 2013 e che tale notifica aveva effetto interruttivo della pre- scrizione.

Nel corso del giudizio l'attore produceva l'ordinanza ingiunzione dell'8 giugno 2007, notificata il 23 giugno 2007, emessa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Regione Siciliana, Assessorato agricoltura e foreste, per sanzioni amministrative in materia di viola- zione della legge sulla caccia.

2. - Con sentenza depositata in data 27 luglio 2016, il Giudice di pace di Agrigento dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordi- nario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale del- le commissioni tributarie.

Il primo giudice rilevava che l'oggetto del giudizio riguardava l'opposizione alla intimazione di pagamento di somme relative a tribu- ti iscritti a ruolo dall'Assessorato regionale agricoltura e foreste a tito- - 2 lo di sanzioni per violazione della legge regionale sul calendario vena- torio.

3. - Il Tribunale di Agrigento, con sentenza resa pubblica median- te deposito in cancelleria il 12 novembre 2019, ha rigettato l'appello proposto dal signor Mallia.

3.1. - Il Tribunale ha rilevato che l'intimazione di pagamento op- posta, successiva alla cartella di pagamento, è stata emessa per il re- cupero di sanzioni amministrative irrogate dall'Assessorato regionale per violazione del calendario venatorio (art. 18 della legge della Re- gione Siciliana 1° settembre 1997, n. 33).

La giurisdizione, ad avviso del Tribunale, spetta alle commissioni tributarie: sia per la natura del credito, trattandosi di sanzioni ammi- nistrative regionali; sia perché la giurisdizione tributaria si estende fi- no alla impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la car- tella esattoriale e l'avviso di mora.

4. - Per la cassazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA]- lia ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 luglio 2020, sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l'unico motivo il ricorrente censura che la sentenza im- pugnata, in violazione degli artt. 1 cod. proc. civ., 2 del d.lgs. 31 di- cembre 1992, n. 546, 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, abbia confermato il difetto di giuri- sdizione del giudice ordinario.

Secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale ad attribuire natura tributaria alla sanzione amministrativa applicata per violazioni del calendario venatorio.

2. - Il motivo è fondato. -3

3. - La controversia concerne un'opposizione ad una intimazione di pagamento preceduta dalla notifica di una cartella emessa a segui- to di una ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative pecunia- rie irrogate per violazione dell'art. 18 della legge della Regione Sici- liana 1° settembre 1997, n. 33, in tema di calendario venatorio.

4. - E' noto che la giurisdizione tributaria si colloca all'interno del- le giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, le liti relative ai tributi di ogni ge- nere e specie comunque denominati - e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rim- borsi, alla riscossione ed alle sanzioni - oltre agli interessi e ad ogni altro accessorio relativo all'obbligazione tributaria (Cass., Sez.

Un., 20 novembre 2020, n. 26495).

La giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente col- legata alla natura tributaria del rapporto (Corte cost., sentenza n. 130 del 2008).

La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito che, in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione proposta avverso l'esecuzione intrapresa con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giuri- sdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non ri- leva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natu- ra del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se que- st'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A. (Cass., Sez.

Un., 29 aprile 2021, n. 11293).

In particolare, deve escludersi che l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 attribuisca, in fase di riscossione, una generale valenza tributa- ria a tutte le somme dovute o pretese a titolo di sanzioni amministra- tive, giacché detta disposizione, con il rinvio alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, individua soltanto le modalità per la riscossione medesima, senza incidere sulla natura della sanzione, che - 4 - resta definita da quella della norma che ne stabilisce l'applicazione (Cass., Sez.

Un., 7 marzo 2005, n. 4804).

5. - Nella specie le somme dovute a titolo di sanzione ammini- strativa, di cui alla legge n. 689 del 1981, per violazioni della discipli- na regionale sulla caccia non integrano, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria (cfr. Cass., Sez.

Un., 17 aprile 2014, n. 8928).

Ne deriva che, non essendosi di fronte ad atti di riscossione coat- tiva di entrate di natura tributaria, la controversia rientra nella giuri- sdizione del giudice ordinario.

6. - Il ricorso è, pertanto, accolto.

E' dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rimessa al primo giudice.

Il giudice del rinvio provvederà sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M. accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese proces- suali del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Agrigento.

Così deciso, in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA /uk sul ricorso iscritto al NRG 22064 del 2020 promosso da: MALLIA Francesco, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1178; - controricorrente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento, pubblicata il 12 novembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., notificato in data 14 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Agrigento, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento (avvi- so di mora) n. 29120159000338447000, notificata il 3 giugno 2015, con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.606,88. A sostegno della proposta opposizione l'attore deduceva l'intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], resistendo. Nel con- cludere per l'inammissibilità e il rigetto della domanda, la convenuta faceva presente che la cartella di pagamento era stata notificata il 9 gennaio 2013 e che tale notifica aveva effetto interruttivo della pre- scrizione. Nel corso del giudizio l'attore produceva l'ordinanza ingiunzione dell'8 giugno 2007, notificata il 23 giugno 2007, emessa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Regione Siciliana, Assessorato agricoltura e foreste, per sanzioni amministrative in materia di viola- zione della legge sulla caccia. 2. - Con sentenza depositata in data 27 luglio 2016, il Giudice di pace di Agrigento dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordi- nario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale del- le commissioni tributarie. Il primo giudice rilevava che l'oggetto del giudizio riguardava l'opposizione alla intimazione di pagamento di somme relative a tribu- ti iscritti a ruolo dall'Assessorato regionale agricoltura e foreste a tito- - 2 lo di sanzioni per violazione della legge regionale sul calendario vena- torio. 3. - Il Tribunale di Agrigento, con sentenza resa pubblica median- te deposito in cancelleria il 12 novembre 2019, ha rigettato l'appello proposto dal signor Mallia. 3.1. - Il Tribunale ha rilevato che l'intimazione di pagamento op- posta, successiva alla cartella di pagamento, è stata emessa per il re- cupero di sanzioni amministrative irrogate dall'Assessorato regionale per violazione del calendario venatorio (art. 18 della legge della Re- gione Siciliana 1° settembre 1997, n. 33). La giurisdizione, ad avviso del Tribunale, spetta alle commissioni tributarie: sia per la natura del credito, trattandosi di sanzioni ammi- nistrative regionali; sia perché la giurisdizione tributaria si estende fi- no alla impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la car- tella esattoriale e l'avviso di mora. 4. - Per la cassazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA]- lia ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 luglio 2020, sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l'unico motivo il ricorrente censura che la sentenza im- pugnata, in violazione degli artt. 1 cod. proc. civ., 2 del d.lgs. 31 di- cembre 1992, n. 546, 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, abbia confermato il difetto di giuri- sdizione del giudice ordinario. Secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale ad attribuire natura tributaria alla sanzione amministrativa applicata per violazioni del calendario venatorio. 2. - Il motivo è fondato. -3 3. - La controversia concerne un'opposizione ad una intimazione di pagamento preceduta dalla notifica di una cartella emessa a segui- to di una ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative pecunia- rie irrogate per violazione dell'art. 18 della legge della Regione Sici- liana 1° settembre 1997, n. 33, in tema di calendario venatorio. 4. - E' noto che la giurisdizione tributaria si colloca all'interno del- le giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, le liti relative ai tributi di ogni ge- nere e specie comunque denominati - e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rim- borsi, alla riscossione ed alle sanzioni - oltre agli interessi e ad ogni altro accessorio relativo all'obbligazione tributaria (Cass., Sez. Un., 20 novembre 2020, n. 26495). La giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente col- legata alla natura tributaria del rapporto (Corte cost., sentenza n. 130 del 2008). La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito che, in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione proposta avverso l'esecuzione intrapresa con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giuri- sdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non ri- leva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natu- ra del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se que- st'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A. (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 11293). In particolare, deve escludersi che l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 attribuisca, in fase di riscossione, una generale valenza tributa- ria a tutte le somme dovute o pretese a titolo di sanzioni amministra- tive, giacché detta disposizione, con il rinvio alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, individua soltanto le modalità per la riscossione medesima, senza incidere sulla natura della sanzione, che - 4 - resta definita da quella della norma che ne stabilisce l'applicazione (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4804). 5. - Nella specie le somme dovute a titolo di sanzione ammini- strativa, di cui alla legge n. 689 del 1981, per violazioni della discipli- na regionale sulla caccia non integrano, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8928). Ne deriva che, non essendosi di fronte ad atti di riscossione coat- tiva di entrate di natura tributaria, la controversia rientra nella giuri- sdizione del giudice ordinario. 6. - Il ricorso è, pertanto, accolto. E' dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza impugnata è cassata. La causa deve essere rimessa al primo giudice. Il giudice del rinvio provvederà sulle spese processuali del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese proces- suali del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Agrigento. Così deciso, in Roma, nella camera di co