Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 14272/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

olta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1220/20261.

La Corte d’appello di Firenze ha accolto l’appello di FilipNupmoer oF diic rai ccolta generale 14272/2026e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiaratDoat a pubblicazione 14/05/2026illegittimo il licenziamento per giusta causa intimatogli dallaMoveco Italia [OSCURATO:SOCIETA]. il 23.12.2019, ha dichiarato risolto il rapportodi lavoro alla data del licenziamento e condannato la società alpagamento dell’indennità risarcitoria liquidata in dodicimensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo delTFR, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015.La Corte territoriale ha premesso che il lavoratore, dipendentedella società dal 2021 come impiegato di V livello del c.c.n.l.edilizia e mansioni di tecnico di cantiere (ingegnere junior,responsabile operativo, con compiti di vigilanza ecoordinamento dei cantieri assegnai dall’azienda), ha ricevuto il5 ottobre 2022 due contestazioni disciplinari in relazione alcantiere Posarelli: la prima, per non avere interdetto l’accessoal cantiere e fatto le dovute comunicazioni a seguito dellamanomissione dei ponteggi di accesso alla copertura; laseconda, per il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza da partedi alcuni operai; che è stato sanzionato con un giorno disospensione per il primo addebito e con la multa per il secondoaddebito; che il 10 novembre 2022 la società gli ha contestatoaltri due addebiti: il primo, per il mancato funzionamento dellelampade di segnalazione notturna presso il cantiere Masini; ilsecondo, per il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza da partedi alcuni operai dipendenti di altre ditte presso il cantierePosarelli; che la società ha intimato il licenziamento per il primoaddebito e comminato, per il secondo, la sanzione di un giornodi sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.I giudici di appello hanno dato atto che il licenziamento è statointimato ai sensi dell’art. 32, lett. c, del c.c.n.l., che punisce conla sanzione espulsiva “qualsiasi atto colposo che Npuomsersoa re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026compromettere la stabilità delle opere anche provvisioNnumaeliro, dli ara ccolta generale 14272/2026sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblicoDa,t a pubblicazione 14/05/2026o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, allel'ipotesi di cui all'art. 32, lettera h, del c.c.n.l., che punisce conil licenziamento la “recidiva in una qualunque delle mancanzeche abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente”,poiché prima del licenziamento era stata applicata al dipendenteuna sola sospensione; hanno escluso che la condotta relativa almancato funzionamento delle lampade di segnalazione notturnaintegrasse una giusta causa di recesso; hanno applicato la tutelaprevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2015, comerisultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.194 del 2018, ed evidenziato come non fosse pertinente lasentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2024 poiché nonerano state indicate, neppure in sede di discussione, fattispeciedisciplinari che puniscono la condotta contestata con sanzioniconservative.2.

Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi.La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneRicorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]Si riportano i motivi di impugnazione come riassunti nel ricorso.1.

Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, Npurmimeroo re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per coNnutmrearos dti ora ccolta generale 14272/2026irriducibile tra affermazioni inconciliabili e segnatamente tra duDeat a pubblicazione 14/05/2026ricostruzioni vicendevolmente incompatibili del medesimo fattostorico, una sola delle quali è stata posta a base della ratiodecidendi della sentenza impugnata.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La contraddittorietà della motivazione è individuata traqueste due affermazioni contenute nella sentenza d’appello: “(i)dapprima che il lavoratore, dopo aver constatato il mancatofunzionamento dell’illuminazione di sicurezza notturna sullarecinzione del cantiere, avrebbe avuto «intenzione [di ]proporreal […] responsabile un tipo di lampade alimentate a correnteelettrica anziché a batteria ma non […] è stato possibile inquanto [il lavoratore si è] ammalato» (un’intenzione che non siè concretizzata a causa di uno stato morboso, quindi); (ii) pocherighe oltre si legge però che il lavoratore avrebbe in realtàconcretamente «proposto al suo superiore di utilizzare lampadecon alimentazione diretta ma di non essere risuscito ad avereuna interlocuzione serena con il Paganelli» (non piùun’intenzione ma un’iniziativa concreta che non ha però portatofrutto a causa dei pessimi rapporti col superiore gerarchico dellavoratore) (v. ricorso, p. 24).1.3.

Come precisato da questa Corte, l'anomalia motivazionaleche si concretizza nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" è configurabile quale ipotesi che nonrende percepibile l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivocontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice (Cass. n. 12096 del 2018; Cass. n. 16611 del 2018).Requisiti di tal genere non sono rinvenibili nella sentenza inNumero registro generale 13584/2025esame.

I giudici di appello hanno riassunto, a p. 4N, umero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 14272/2026l’accertamento svolto dal tribunale ed hanno poi trascritto, a pDa.t a pubblicazione 14/05/20266, un brano della sentenza di primo grado nel quale sonoriportate le dichiarazioni rese dal lavoratore.

Non è quindi datoravvisare un contrasto tra passaggi motivazionali che reggonola decisione impugnata ma unicamente tra segmenti ricavatidalla decisione di primo grado e inseriti, senza valenza decisiva,nella complessiva valutazione fatta in appello.2.

Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaapparenza/incomprensibilità della motivazione che dapprimarichiama due precedenti disciplinari del lavoratore e l’espressaassunzione di responsabilità di questi a tal riguardo esuccessivamente esclude la recidiva in mancanze disciplinari,traendo da ciò motivo per ridurre la gravità della condottasottesa al licenziamento.2.1.

Il motivo è infondato.La sentenza d’appello ha escluso che fosse integrata lafattispecie prevista dall’art. 32, lett. h del c.c.n.l., che consenteil licenziamento in caso di recidiva in qualunque mancanza cheabbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente,rilevando come il licenziamento del lavoratore fosse statopreceduto da una sola sospensione.

Ha poi ritenuto, sulla basedi plurimi elementi, che la condotta concernente il mancatofunzionamento delle lampade di sicurezza presso il cantiereMasini non rivestisse una gravità tale da rendere proporzionatala sanzione espulsiva.A prescindere dal rilievo dato dal codice disciplinare allarecidiva, è indubbio che il giudice, nell’indagine ai fini dellaproporzionalità della sanzione, possa prendere in esame iprecedenti disciplinari del lavoratore e persino fatti noncontestati, e collocati a distanza anche superiore ai due anNnumi edroa rle gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026recesso, quali circostanze confermative della significatNivumiteàro ddi rai ccolta generale 14272/2026altri addebiti posti a base del licenziamento (v.

Cass. n. 1445D3at a pubblicazione 14/05/2026del 2017).

Tuttavia, la Corte d’appello, che pure aveva benpresenti i precedenti disciplinari del lavoratore, non ne ha fattoespressa menzione in sede di apprezzamento della gravitàdell’addebito che ha condotto al licenziamento, implicitamenteincapacità di elidere la portata degli elementi espressamentevalorizzati.

Il che rende la motivazione scevra dai vizi denunciaticol motivo in esame.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.,la violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e32, lettera h del CCNL edilizia cooperative, in ragione dell’errataapplicazione delle suddette “norme elastiche” e segnatamentedell’errata individuazione dei parametri integrativi che – serettamente intesi – avrebbero dovuto condurre a riconoscere laproporzionalità del licenziamento inflitto.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Questa Corte (Cass. n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del2004) ha ripetutamente affermato che la giusta causa, quale"fatto che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, delrapporto" è una nozione che la legge - allo scopo di adeguare lenorme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole neltempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologiadelle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante unmodulo generico che richiede di essere specificato in sedeinterpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esternirelativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessadisposizione tacitamente richiama.

Tale specificazione puòavvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessadisposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscNiuemnerzoa re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento geNnumeerrao ldei r,a ccolta generale 14272/2026a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplinDaat a pubblicazione 14/05/2026particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie.Dette specificazioni del parametro normativo hanno naturagiuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede dilegittimità come violazione di legge (tra le innumerevoli: Cass.n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del2012; Cass. n. 25144 del 2010), mentre l'accertamento dellaconcreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementiche integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, edella loro concreta attitudine a costituire giusta causa dilicenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto,demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione seprivo di errori logici o giuridici.

E' stato, in particolare,evidenziato che l'attività di integrazione del precetto normativodi cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito èsindacabile in cassazione a condizione che la contestazione delgiudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad unacensura generica e meramente contrappositiva, ma contenga,invece, una specifica denuncia di non coerenza del predettogiudizio rispetto agli standards, conformi ai valoridell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 985del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005).Spettano, invece, al giudice di merito “le connotazioni valutativedei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessariaai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi -all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n.15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata).3.3.

La sentenza ora impugnata ha messo in luce alcuni aspetti,oggettivi e soggettivi, della condotta del lavoratore legata almancato funzionamento delle lampade di segnalaNzuimoenroe re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026notturna.

In particolare, ha appurato che il predetto nonNu msei roe dri ara ccolta generale 14272/2026disinteressato del problema e quindi non lo aveva sottovalutatDoat a pubblicazione 14/05/2026ma aveva cercato fattivamente una soluzione (“aveva installatole lampade in dotazione al magazzino della società, avevatentato di farle funzionare sostituendo le batterie, avevaproposto l’utilizzo di lampade a corrente al posto di quelle abatterie”); ha verificato che l’assenza delle lampade non creavaun concreto pericolo perché, come riferito dal teste NikoBriganti, “il cantiere era ben visibile e illuminato sia di giornoche di notte…insiste(va) su un marciapiede privato, con almenoun metro di spazio dalla strada alle protezioni montate esegnalate da coperture di colore arancione, ben visibili anchequeste ultime”; ha sottolineato che le lampade di segnalazioneneppure erano previste come obbligatorie nei documenti sullasicurezza del cantiere (sentenza, p. 7).

In base ai dati appenariportati, i giudici di appello hanno escluso che la condottacontestata, valutata nei suoi profili di concreto pericolocagionato alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi e di intensitàdella colpa, assurgesse ad un livello di gravità tale da recideredefinitivamente il vincolo fiduciario e da integrare una giustacausa di recesso.In tale valutazione, la Corte d’appello si è attenuta ai canonigiurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozionilegali di giusta causa (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; n. 6901 del2016; n. 21214 del 2009; n. 7838 del 2005) e di proporzionalitàdella misura espulsiva (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n.21965 del 2007; Cass., n. 25743 del 2007) e le censure mosseavverso la decisione impugnata non superano lo stadio dellamera contrapposizione valutativa dei singoli dati probatori e sirivelano, come tali, non meritevoli di accoglimento.Numero registro generale 13584/20254.

Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5N umero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 14272/2026c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che Dèat a pubblicazione 14/05/2026stato oggetto di discussione tra le parti (nonché del documentoche tale fatto attesta) e segnatamente del fatto che ilCoordinatore per la Sicurezza, il Responsabile dei Lavori,l’Amministratore del [OSCURATO:PERSONA] e il Direttore deiLavori avessero più volte richiesto al responsabile di cantiere lamessa in funzione delle segnalazioni luminose sulla recinzionedel cantiere, adempimento di sicurezza questo la cui prolungataomissione ha poi condotto al licenziamento oggetto di causa.4.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di decisività del fattoil cui esame si assume omesso, trattandosi di elemento privodella forza necessaria a determinare, ove considerato, un esitodiverso della controversia.Ricorso incidentale di Filippo Fici5.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.113 c.p.c. e degli artt. 31 e 32 del c.c.n.l.

Edilizia cooperative,per aver la Corte di Appello omesso di esaminare la disciplinasanzionatoria del contratto collettivo e di valutare se la condottacontestata fosse sussumibile in una delle ipotesi punite consanzione conservativa; ciò a maggior ragione poiché illavoratore, sia in primo grado che in appello, avevaargomentato sulla riconducibilità della condotta contestatagliall'ipotesi contemplata dall'art. 31, lett. g, del contrattocollettivo, che sanziona con misure conservative chi“trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presentecontratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplinadel cantiere” ed invocato l’applicazione della tutelareintegratoria di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23 del 2015.6.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art.N u3m6er0o r,e gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 14272/20263, comma 2, del d.lgs. 23 del 2015 come interpretato dalla CortDeat a pubblicazione 14/05/2026costituzionale con la sentenza n. 129 del 2024, nonché degliartt. 2119 c.c., 39 Cost., 113 c.p.c. e 31 e 32 del c.c.n.l.

Ediliziacooperative.

Il ricorrente incidentale censura la sentenzad’appello per avere erroneamente giudicato non pertinente lasentenza della Corte cost. n. 129 del 2024, per avere omesso diapplicare la norma collettiva e verificare, sulla scorta anche delleallegazioni dell’appellante, se la condotta fosse stata o menoriconducibile ad una sanzione conservativa e così violato ofalsamente applicato l’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 secondol’interpretazione costituzionalmente orientata.6.1.

Si esamina, per ragioni di priorità logica, il secondo motivodi ricorso incidentale.6.2.

La Corte territoriale, dichiarata l’illegittimità dellicenziamento, ha applicato la tutela indennitaria di cui all’art.3, comma 1, del d.lgs. 23 del 2015 ed ha espressamentestatuito: “Il riferimento alla sentenza Corte cost. n. 129 del2024 non è…pertinente perché non sono indicate, neppure insede di discussione, fattispecie disciplinari che puniscono lacondotta in questione con sanzioni conservative” (p.8).6.3.

Col motivo in esame, il ricorrente incidentale ha allegato diavere, fin dal ricorso introduttivo di primo grado, dedotto che“Le contestazioni, qualora confermate all’esito dell’attivitàistruttoria, sono sproporzionate e sono punite con una sanzioneconservativa.

Infatti, il CCNL prevede la sanzione dellicenziamento quando la condotta colposa comprometta lasicurezza del cantiere o la incolumità del personale o delpubblico o costituisca danneggiamento alle opere, impianti,Numero registro generale 13584/2025comportamento del lavoratore non ha compromesso in alcunN umero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 14272/2026modo la sicurezza del cantiere né la incolumità del personaDleat a pubblicazione 14/05/2026e/o del pubblico” (ricorso, p. 17); ancora: “La contrattazionecollettiva, a mero titolo esemplificativo ma che può costituirevalido parametro per il Tribunale, prevede l’ipotesi dellicenziamento nei casi di furto, frode, rissa, riproduzione oasportazione di beni di proprietà dell’azienda e così via.

Invece,per la violazione in esame, al limite, è possibile applicare lasanzione ex art. 31 CCNL lettera g “(g) trasgredisca in qualchemodo alle disposizioni del presente contratto o commettamancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere” (ricorso,p. 18).6.4.

Ha aggiunto che analoghi argomenti erano stati spesi nelricorso in appello, contenente peraltro la integrale trascrizionedel ricorso di primo grado.

Ha trascritto i brani rilevanti delricorso in appello del seguente tenore: “A titolo esemplificativo,la multa (e nei casi più gravi la sospensione) si applica in casodi stato di ubriachezza sul luogo di lavoro, assenza ingiustificata,trasgressione che pregiudichino la disciplina del cantiere.Invece, il licenziamento è adottato nei casi di furto, frode,danneggiamento, rissa e, appunto, qualsiasi atto colposo chepossa compromettere la stabilità delle opere ancheprovvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità delpersonale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alleopere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali … Invero,la distinzione tra multa/sospensione e licenziamento si rinvienetra la lettera g dell’art. 31 il quale dispone: g) trasgredisca inqualche modo alle disposizioni del presente contratto ocommetta mancanze che pregiudichino la disciplina delcantiere; e la lettera h) dell’art. 32 h) qualsiasi atto colposo chepossa compromettere la stabilità delle opere ancheprovvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumitàNu medroe rle gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026personale o del pubblico, o costituisca danneggiamenNtuom eroa dlli era ccolta generale 14272/2026opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali…[OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]facile intuire, la differenza tra le due ipotesi consiste in unaviolazione talmente grave, nell’ipotesi di licenziamento, che haconseguenze tali da pregiudicare la sicurezza del cantiere omettere in pericolo la vita del personale o del pubblico oppurecostituisca danneggiamenti ad opere, impianti, attrezzature,materiali…” (ricorso in appello, p. 29-30).6.5.

Il ricorrente incidentale ha denunciato, col motivo in esame,anche la violazione degli artt. 112 ed anche 115 e 166 c.p.c.adducendo di avere “ben individuato nel corpo dell’atto diappello, a pagina 29 rigo 8, la riconducibilità della condottacontestata all’ipotesi conservativa” (ricorso, p. 34-35).6.6.

Ritiene il Collegio che risulti integrata la violazione dell’art.112 c.p.c. sub specie di omessa pronuncia conseguente ad unaerrata interpretazione degli atti processuali.6.7.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, il principio per cuil'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delleparti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice dimerito, non trova applicazione quando si assume chetale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile allaviolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e ilpronunciato (art. 112 c.p.c.) oppure a quello del tantumdevolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.), trattandosi intal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuiscealla Corte di cassazione il potere-doveredi procedere direttamente all'esame edall'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delleistanze e deduzioni delle parti (v.

Cass. n. 21421 del 2014;Cass. n. 17109 del 2009).6.8.

Si è, infatti, precisato che quando con il ricorsoNu mpereo rre gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sinNdumaecroa dti ora ccolta generale 14272/2026del giudice di legittimità investe direttamente l'invaliditDàat a pubblicazione 14/05/2026denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali si basail ricorso medesimo, indipendentemente dall'eventualesufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dalgiudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazioneè giudice anche del fatto processuale (v.

Cass. n. 20716 del2018; Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 16164 del 2015; Cass.,Sez.

U., n. 8077 del 2012).6.9.

L’accesso di questa Corte al fatto processuale, attraversola lettura degli atti su cui il ricorso si fonda, presuppone che lacensura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alleregole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negliartt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass.,Sez.

U., n. 8077 del 2012 cit.; Cass. n. 16028 del 2023).6.10.

Il motivo di ricorso in esame rispetta le prescrizioniimposte dagli artt. 366 e 369 c.p.c., atteso che gli attiprocessuali su cui la censura si fonda sono stati trascritti nelleparti essenziali e sono stati ritualmente depositati in allegato alricorso per cassazione.6.11.

Il contenuto degli atti processuali esaminati dà conto dellaavvenuta proposizione, in primo grado e in appello, da parte dellavoratore, della questione concernente la sussumibilità dellacondotta contestata nelle previsioni disciplinari che comminanouna sanzione conservativa e ciò conduce a ritenere integratol’error in procedendo concretizzatosi nella omessa pronunciasulla questione ritualmente posta.6.12.

L’errore interpretativo degli atti processuali, che èall’origine del vizio di omessa pronuncia, esclude che siaconfigurabile un errore revocatorio, prospettato dalla società nelcontroricorso al ricorso incidentale.

Questa Corte ha statuitNoum cehroe re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, Ncumheero dis rai ccolta generale 14272/2026configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dDait a pubblicazione 14/05/2026esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processualeinduce ad escludere o ad affermare, non anche quando ladecisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratavalutazione od interpretazione delle risultanze processuali,essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilitàdi errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.n. 14608 del 2007; Cass. n. 20635 del 2017; Cass. n. 1000 del2022).7.

Da quanto finora esposto discende l’accoglimento, nei sensiappena descritti, del secondo motivo di ricorso, conassorbimento del primo motivo.

La sentenza impugnata deveessere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviataalla medesima Corte d’appello, in diversa composizione,affinché proceda alla decisione della questione posta,occupandosi anche della regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.8.

Il rigetto del ricorso principale costituisce presuppostoprocessuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale neisensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il primo motivo erigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello dispese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 13584/2025Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deNi umero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 14272/2026presupposti processuali per il versamento da parte dDealt a pubblicazione 14/05/2026ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1220/20261. La Corte d’appello di Firenze ha accolto l’appello di FilipNupmoer oF diic rai ccolta generale 14272/2026e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiaratDoat a pubblicazione 14/05/2026illegittimo il licenziamento per giusta causa intimatogli dallaMoveco Italia [OSCURATO:SOCIETA]. il 23.12.2019, ha dichiarato risolto il rapportodi lavoro alla data del licenziamento e condannato la società alpagamento dell’indennità risarcitoria liquidata in dodicimensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo delTFR, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015.La Corte territoriale ha premesso che il lavoratore, dipendentedella società dal 2021 come impiegato di V livello del c.c.n.l.edilizia e mansioni di tecnico di cantiere (ingegnere junior,responsabile operativo, con compiti di vigilanza ecoordinamento dei cantieri assegnai dall’azienda), ha ricevuto il5 ottobre 2022 due contestazioni disciplinari in relazione alcantiere Posarelli: la prima, per non avere interdetto l’accessoal cantiere e fatto le dovute comunicazioni a seguito dellamanomissione dei ponteggi di accesso alla copertura; laseconda, per il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza da partedi alcuni operai; che è stato sanzionato con un giorno disospensione per il primo addebito e con la multa per il secondoaddebito; che il 10 novembre 2022 la società gli ha contestatoaltri due addebiti: il primo, per il mancato funzionamento dellelampade di segnalazione notturna presso il cantiere Masini; ilsecondo, per il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza da partedi alcuni operai dipendenti di altre ditte presso il cantierePosarelli; che la società ha intimato il licenziamento per il primoaddebito e comminato, per il secondo, la sanzione di un giornodi sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.I giudici di appello hanno dato atto che il licenziamento è statointimato ai sensi dell’art. 32, lett. c, del c.c.n.l., che punisce conla sanzione espulsiva “qualsiasi atto colposo che Npuomsersoa re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026compromettere la stabilità delle opere anche provvisioNnumaeliro, dli ara ccolta generale 14272/2026sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblicoDa,t a pubblicazione 14/05/2026o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, allel'ipotesi di cui all'art. 32, lettera h, del c.c.n.l., che punisce conil licenziamento la “recidiva in una qualunque delle mancanzeche abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente”,poiché prima del licenziamento era stata applicata al dipendenteuna sola sospensione; hanno escluso che la condotta relativa almancato funzionamento delle lampade di segnalazione notturnaintegrasse una giusta causa di recesso; hanno applicato la tutelaprevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2015, comerisultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.194 del 2018, ed evidenziato come non fosse pertinente lasentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2024 poiché nonerano state indicate, neppure in sede di discussione, fattispeciedisciplinari che puniscono la condotta contestata con sanzioniconservative.2. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi.La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneRicorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]Si riportano i motivi di impugnazione come riassunti nel ricorso.1. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, Npurmimeroo re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per coNnutmrearos dti ora ccolta generale 14272/2026irriducibile tra affermazioni inconciliabili e segnatamente tra duDeat a pubblicazione 14/05/2026ricostruzioni vicendevolmente incompatibili del medesimo fattostorico, una sola delle quali è stata posta a base della ratiodecidendi della sentenza impugnata.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La contraddittorietà della motivazione è individuata traqueste due affermazioni contenute nella sentenza d’appello: “(i)dapprima che il lavoratore, dopo aver constatato il mancatofunzionamento dell’illuminazione di sicurezza notturna sullarecinzione del cantiere, avrebbe avuto «intenzione [di ]proporreal […] responsabile un tipo di lampade alimentate a correnteelettrica anziché a batteria ma non […] è stato possibile inquanto [il lavoratore si è] ammalato» (un’intenzione che non siè concretizzata a causa di uno stato morboso, quindi); (ii) pocherighe oltre si legge però che il lavoratore avrebbe in realtàconcretamente «proposto al suo superiore di utilizzare lampadecon alimentazione diretta ma di non essere risuscito ad avereuna interlocuzione serena con il Paganelli» (non piùun’intenzione ma un’iniziativa concreta che non ha però portatofrutto a causa dei pessimi rapporti col superiore gerarchico dellavoratore) (v. ricorso, p. 24).1.3. Come precisato da questa Corte, l'anomalia motivazionaleche si concretizza nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" è configurabile quale ipotesi che nonrende percepibile l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivocontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice (Cass. n. 12096 del 2018; Cass. n. 16611 del 2018).Requisiti di tal genere non sono rinvenibili nella sentenza inNumero registro generale 13584/2025esame. I giudici di appello hanno riassunto, a p. 4N, umero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 14272/2026l’accertamento svolto dal tribunale ed hanno poi trascritto, a pDa.t a pubblicazione 14/05/20266, un brano della sentenza di primo grado nel quale sonoriportate le dichiarazioni rese dal lavoratore. Non è quindi datoravvisare un contrasto tra passaggi motivazionali che reggonola decisione impugnata ma unicamente tra segmenti ricavatidalla decisione di primo grado e inseriti, senza valenza decisiva,nella complessiva valutazione fatta in appello.2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaapparenza/incomprensibilità della motivazione che dapprimarichiama due precedenti disciplinari del lavoratore e l’espressaassunzione di responsabilità di questi a tal riguardo esuccessivamente esclude la recidiva in mancanze disciplinari,traendo da ciò motivo per ridurre la gravità della condottasottesa al licenziamento.2.1. Il motivo è infondato.La sentenza d’appello ha escluso che fosse integrata lafattispecie prevista dall’art. 32, lett. h del c.c.n.l., che consenteil licenziamento in caso di recidiva in qualunque mancanza cheabbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente,rilevando come il licenziamento del lavoratore fosse statopreceduto da una sola sospensione. Ha poi ritenuto, sulla basedi plurimi elementi, che la condotta concernente il mancatofunzionamento delle lampade di sicurezza presso il cantiereMasini non rivestisse una gravità tale da rendere proporzionatala sanzione espulsiva.A prescindere dal rilievo dato dal codice disciplinare allarecidiva, è indubbio che il giudice, nell’indagine ai fini dellaproporzionalità della sanzione, possa prendere in esame iprecedenti disciplinari del lavoratore e persino fatti noncontestati, e collocati a distanza anche superiore ai due anNnumi edroa rle gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026recesso, quali circostanze confermative della significatNivumiteàro ddi rai ccolta generale 14272/2026altri addebiti posti a base del licenziamento (v. Cass. n. 1445D3at a pubblicazione 14/05/2026del 2017). Tuttavia, la Corte d’appello, che pure aveva benpresenti i precedenti disciplinari del lavoratore, non ne ha fattoespressa menzione in sede di apprezzamento della gravitàdell’addebito che ha condotto al licenziamento, implicitamenteincapacità di elidere la portata degli elementi espressamentevalorizzati. Il che rende la motivazione scevra dai vizi denunciaticol motivo in esame.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.,la violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e32, lettera h del CCNL edilizia cooperative, in ragione dell’errataapplicazione delle suddette “norme elastiche” e segnatamentedell’errata individuazione dei parametri integrativi che – serettamente intesi – avrebbero dovuto condurre a riconoscere laproporzionalità del licenziamento inflitto.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Questa Corte (Cass. n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del2004) ha ripetutamente affermato che la giusta causa, quale"fatto che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, delrapporto" è una nozione che la legge - allo scopo di adeguare lenorme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole neltempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologiadelle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante unmodulo generico che richiede di essere specificato in sedeinterpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esternirelativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessadisposizione tacitamente richiama. Tale specificazione puòavvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessadisposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscNiuemnerzoa re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento geNnumeerrao ldei r,a ccolta generale 14272/2026a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplinDaat a pubblicazione 14/05/2026particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie.Dette specificazioni del parametro normativo hanno naturagiuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede dilegittimità come violazione di legge (tra le innumerevoli: Cass.n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del2012; Cass. n. 25144 del 2010), mentre l'accertamento dellaconcreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementiche integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, edella loro concreta attitudine a costituire giusta causa dilicenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto,demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione seprivo di errori logici o giuridici. E' stato, in particolare,evidenziato che l'attività di integrazione del precetto normativodi cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito èsindacabile in cassazione a condizione che la contestazione delgiudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad unacensura generica e meramente contrappositiva, ma contenga,invece, una specifica denuncia di non coerenza del predettogiudizio rispetto agli standards, conformi ai valoridell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 985del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005).Spettano, invece, al giudice di merito “le connotazioni valutativedei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessariaai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi -all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n.15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata).3.3. La sentenza ora impugnata ha messo in luce alcuni aspetti,oggettivi e soggettivi, della condotta del lavoratore legata almancato funzionamento delle lampade di segnalaNzuimoenroe re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026notturna. In particolare, ha appurato che il predetto nonNu msei roe dri ara ccolta generale 14272/2026disinteressato del problema e quindi non lo aveva sottovalutatDoat a pubblicazione 14/05/2026ma aveva cercato fattivamente una soluzione (“aveva installatole lampade in dotazione al magazzino della società, avevatentato di farle funzionare sostituendo le batterie, avevaproposto l’utilizzo di lampade a corrente al posto di quelle abatterie”); ha verificato che l’assenza delle lampade non creavaun concreto pericolo perché, come riferito dal teste NikoBriganti, “il cantiere era ben visibile e illuminato sia di giornoche di notte…insiste(va) su un marciapiede privato, con almenoun metro di spazio dalla strada alle protezioni montate esegnalate da coperture di colore arancione, ben visibili anchequeste ultime”; ha sottolineato che le lampade di segnalazioneneppure erano previste come obbligatorie nei documenti sullasicurezza del cantiere (sentenza, p. 7). In base ai dati appenariportati, i giudici di appello hanno escluso che la condottacontestata, valutata nei suoi profili di concreto pericolocagionato alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi e di intensitàdella colpa, assurgesse ad un livello di gravità tale da recideredefinitivamente il vincolo fiduciario e da integrare una giustacausa di recesso.In tale valutazione, la Corte d’appello si è attenuta ai canonigiurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozionilegali di giusta causa (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; n. 6901 del2016; n. 21214 del 2009; n. 7838 del 2005) e di proporzionalitàdella misura espulsiva (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n.21965 del 2007; Cass., n. 25743 del 2007) e le censure mosseavverso la decisione impugnata non superano lo stadio dellamera contrapposizione valutativa dei singoli dati probatori e sirivelano, come tali, non meritevoli di accoglimento.Numero registro generale 13584/20254. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5N umero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 14272/2026c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che Dèat a pubblicazione 14/05/2026stato oggetto di discussione tra le parti (nonché del documentoche tale fatto attesta) e segnatamente del fatto che ilCoordinatore per la Sicurezza, il Responsabile dei Lavori,l’Amministratore del [OSCURATO:PERSONA] e il Direttore deiLavori avessero più volte richiesto al responsabile di cantiere lamessa in funzione delle segnalazioni luminose sulla recinzionedel cantiere, adempimento di sicurezza questo la cui prolungataomissione ha poi condotto al licenziamento oggetto di causa.4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività del fattoil cui esame si assume omesso, trattandosi di elemento privodella forza necessaria a determinare, ove considerato, un esitodiverso della controversia.Ricorso incidentale di Filippo Fici5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.113 c.p.c. e degli artt. 31 e 32 del c.c.n.l. Edilizia cooperative,per aver la Corte di Appello omesso di esaminare la disciplinasanzionatoria del contratto collettivo e di valutare se la condottacontestata fosse sussumibile in una delle ipotesi punite consanzione conservativa; ciò a maggior ragione poiché illavoratore, sia in primo grado che in appello, avevaargomentato sulla riconducibilità della condotta contestatagliall'ipotesi contemplata dall'art. 31, lett. g, del contrattocollettivo, che sanziona con misure conservative chi“trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presentecontratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplinadel cantiere” ed invocato l’applicazione della tutelareintegratoria di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23 del 2015.6. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art.N u3m6er0o r,e gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 14272/20263, comma 2, del d.lgs. 23 del 2015 come interpretato dalla CortDeat a pubblicazione 14/05/2026costituzionale con la sentenza n. 129 del 2024, nonché degliartt. 2119 c.c., 39 Cost., 113 c.p.c. e 31 e 32 del c.c.n.l. Ediliziacooperative. Il ricorrente incidentale censura la sentenzad’appello per avere erroneamente giudicato non pertinente lasentenza della Corte cost. n. 129 del 2024, per avere omesso diapplicare la norma collettiva e verificare, sulla scorta anche delleallegazioni dell’appellante, se la condotta fosse stata o menoriconducibile ad una sanzione conservativa e così violato ofalsamente applicato l’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 secondol’interpretazione costituzionalmente orientata.6.1. Si esamina, per ragioni di priorità logica, il secondo motivodi ricorso incidentale.6.2. La Corte territoriale, dichiarata l’illegittimità dellicenziamento, ha applicato la tutela indennitaria di cui all’art.3, comma 1, del d.lgs. 23 del 2015 ed ha espressamentestatuito: “Il riferimento alla sentenza Corte cost. n. 129 del2024 non è…pertinente perché non sono indicate, neppure insede di discussione, fattispecie disciplinari che puniscono lacondotta in questione con sanzioni conservative” (p.8).6.3. Col motivo in esame, il ricorrente incidentale ha allegato diavere, fin dal ricorso introduttivo di primo grado, dedotto che“Le contestazioni, qualora confermate all’esito dell’attivitàistruttoria, sono sproporzionate e sono punite con una sanzioneconservativa. Infatti, il CCNL prevede la sanzione dellicenziamento quando la condotta colposa comprometta lasicurezza del cantiere o la incolumità del personale o delpubblico o costituisca danneggiamento alle opere, impianti,Numero registro generale 13584/2025comportamento del lavoratore non ha compromesso in alcunN umero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 14272/2026modo la sicurezza del cantiere né la incolumità del personaDleat a pubblicazione 14/05/2026e/o del pubblico” (ricorso, p. 17); ancora: “La contrattazionecollettiva, a mero titolo esemplificativo ma che può costituirevalido parametro per il Tribunale, prevede l’ipotesi dellicenziamento nei casi di furto, frode, rissa, riproduzione oasportazione di beni di proprietà dell’azienda e così via. Invece,per la violazione in esame, al limite, è possibile applicare lasanzione ex art. 31 CCNL lettera g “(g) trasgredisca in qualchemodo alle disposizioni del presente contratto o commettamancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere” (ricorso,p. 18).6.4. Ha aggiunto che analoghi argomenti erano stati spesi nelricorso in appello, contenente peraltro la integrale trascrizionedel ricorso di primo grado. Ha trascritto i brani rilevanti delricorso in appello del seguente tenore: “A titolo esemplificativo,la multa (e nei casi più gravi la sospensione) si applica in casodi stato di ubriachezza sul luogo di lavoro, assenza ingiustificata,trasgressione che pregiudichino la disciplina del cantiere.Invece, il licenziamento è adottato nei casi di furto, frode,danneggiamento, rissa e, appunto, qualsiasi atto colposo chepossa compromettere la stabilità delle opere ancheprovvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità delpersonale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alleopere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali … Invero,la distinzione tra multa/sospensione e licenziamento si rinvienetra la lettera g dell’art. 31 il quale dispone: g) trasgredisca inqualche modo alle disposizioni del presente contratto ocommetta mancanze che pregiudichino la disciplina delcantiere; e la lettera h) dell’art. 32 h) qualsiasi atto colposo chepossa compromettere la stabilità delle opere ancheprovvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumitàNu medroe rle gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026personale o del pubblico, o costituisca danneggiamenNtuom eroa dlli era ccolta generale 14272/2026opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali…[OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]facile intuire, la differenza tra le due ipotesi consiste in unaviolazione talmente grave, nell’ipotesi di licenziamento, che haconseguenze tali da pregiudicare la sicurezza del cantiere omettere in pericolo la vita del personale o del pubblico oppurecostituisca danneggiamenti ad opere, impianti, attrezzature,materiali…” (ricorso in appello, p. 29-30).6.5. Il ricorrente incidentale ha denunciato, col motivo in esame,anche la violazione degli artt. 112 ed anche 115 e 166 c.p.c.adducendo di avere “ben individuato nel corpo dell’atto diappello, a pagina 29 rigo 8, la riconducibilità della condottacontestata all’ipotesi conservativa” (ricorso, p. 34-35).6.6. Ritiene il Collegio che risulti integrata la violazione dell’art.112 c.p.c. sub specie di omessa pronuncia conseguente ad unaerrata interpretazione degli atti processuali.6.7. Secondo l’insegnamento di questa Corte, il principio per cuil'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delleparti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice dimerito, non trova applicazione quando si assume chetale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile allaviolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e ilpronunciato (art. 112 c.p.c.) oppure a quello del tantumdevolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.), trattandosi intal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuiscealla Corte di cassazione il potere-doveredi procedere direttamente all'esame edall'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delleistanze e deduzioni delle parti (v. Cass. n. 21421 del 2014;Cass. n. 17109 del 2009).6.8. Si è, infatti, precisato che quando con il ricorsoNu mpereo rre gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sinNdumaecroa dti ora ccolta generale 14272/2026del giudice di legittimità investe direttamente l'invaliditDàat a pubblicazione 14/05/2026denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali si basail ricorso medesimo, indipendentemente dall'eventualesufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dalgiudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazioneè giudice anche del fatto processuale (v. Cass. n. 20716 del2018; Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 16164 del 2015; Cass.,Sez. U., n. 8077 del 2012).6.9. L’accesso di questa Corte al fatto processuale, attraversola lettura degli atti su cui il ricorso si fonda, presuppone che lacensura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alleregole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negliartt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass.,Sez. U., n. 8077 del 2012 cit.; Cass. n. 16028 del 2023).6.10. Il motivo di ricorso in esame rispetta le prescrizioniimposte dagli artt. 366 e 369 c.p.c., atteso che gli attiprocessuali su cui la censura si fonda sono stati trascritti nelleparti essenziali e sono stati ritualmente depositati in allegato alricorso per cassazione.6.11. Il contenuto degli atti processuali esaminati dà conto dellaavvenuta proposizione, in primo grado e in appello, da parte dellavoratore, della questione concernente la sussumibilità dellacondotta contestata nelle previsioni disciplinari che comminanouna sanzione conservativa e ciò conduce a ritenere integratol’error in procedendo concretizzatosi nella omessa pronunciasulla questione ritualmente posta.6.12. L’errore interpretativo degli atti processuali, che èall’origine del vizio di omessa pronuncia, esclude che siaconfigurabile un errore revocatorio, prospettato dalla società nelcontroricorso al ricorso incidentale. Questa Corte ha statuitNoum cehroe re gistro generale 13584/2025Numero sezionale 1220/2026l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, Ncumheero dis rai ccolta generale 14272/2026configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dDait a pubblicazione 14/05/2026esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processualeinduce ad escludere o ad affermare, non anche quando ladecisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratavalutazione od interpretazione delle risultanze processuali,essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilitàdi errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.n. 14608 del 2007; Cass. n. 20635 del 2017; Cass. n. 1000 del2022).7. Da quanto finora esposto discende l’accoglimento, nei sensiappena descritti, del secondo motivo di ricorso, conassorbimento del primo motivo. La sentenza impugnata deveessere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviataalla medesima Corte d’appello, in diversa composizione,affinché proceda alla decisione della questione posta,occupandosi anche della regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.8. Il rigetto del ricorso principale costituisce presuppostoprocessuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale neisensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il primo motivo erigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello dispese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 13584/2025Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deNi umero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 14272/2026presupposti processuali per il versamento da parte dDealt a pubblicazione 14/05/2026ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14272/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris