CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 29492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11520 –2019 proposto da: C.N.P. - C [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 21-23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 2 - -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 4446/2018della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicatail 4/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M.,in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C.N.P. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli , la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’Autorità portuale di Napoli, per sentir dichiarare il suo diritto di proprietà esclusiva e, in conseguenza , il suo diritto alla rimozione dei massi di pietra lavica costituenti la scogliera della zona est di Napoli, chiamata Arenile di Vigliena, con ordine alleconvenute di non opporre ostacoli; in via subordinata,chiese di accertare il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto e il posizionamento dei massi e il risarcimento dei danni. A sostegno della sua domanda,C.N.P. dedusse di aver gestito la zona dell’Arenile per oltre vent’anni,in virtù di successive conc essioni demaniali e di aver creato nel 1993, con il posizionamento dei massi e Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 3 - la costruzione della scogliera, un efficiente porto turistico di circa 12.442 mq., con una capienza di oltre 180 imbarcazioni e relativo cantiere di rimessaggio; rappresentò quindi che, a seguito del mancato rinnovo della concessione e dell’attribuzione della gestione della zona, per la sua riqualificazione e ampiamento, a lla [OSCURATO:PERSONA] , aveva inutilmente chiesto la restituzione dei massi costituenti la scogliera di protezione, senza ottenere il rilascio della relativa autorizzazione a rimuoverli da parte della Autorità portuale di Napoli. Per quel che qui rileva ancora, con sentenza n. 3 954/2013, il Tribunale di Napoli,dichiarò la proprietà di C.N.P. dei massi lavici e il suo diritto alla loro rimozione,rigettando, per inapplicabilità dell’art. 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 (cod. nav.), l’eccezione della natura demaniale della scogliera opposta dalla stessa Autorità portuale. 2. Con sentenza n. 4446/2018, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e dell’appello incidentale adesivo dell’[OSCURATO:PERSONA], ritenne che , ai fini della qualificazione dell’opera, non anda ssero considerati i massi singolarmente, ma la scogliera come un unicum: costruita a protezione del porto nel 1993 attraverso un’attività complessa, la scogliera costituiva opera stabile per le sue modalità costruttive e per la sua potenzialità a realizzare pubblici usi del mare; la sua funzione era infatti la protezione del porto, bene demaniale ex art. 822 cod. civ. e art. 28 cod. nav.; come tale, l’opera era acquisibile ipso iure al termine della concessione ex art. 49 cod. nav.e la domanda era perciò infondata . 3. Avverso questa sentenza C.N.P. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione si è difesa con controricorso. L’Autorità portuale non ha svolto difese. Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 4 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la C.N.P. ha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art.49 cod. nav. perché la disposizione costituirebbe eccezione al principio generale del diritto all’indennizzo spettante a colui che subisce l’accessione ex art. 936 cod. civ. e non sarebbe perciò suscettibile,ex artt. 12 e 14 disp. prel. cod. civ., dell’applicazione analogica operata invece dalla Corte territoriale. In particolare, la Corte d’appello avrebbe errato ad affermare la possibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] di acquisire, senza la corresponsione di alcun rimborso, la scoglieraperché opera non inamovibile, seppure di difficile rimozione, laddove l’art. 49 espressamente prev ede l’inamovibilità a presupposto della acquisizione dell’opera al demani o senza compenso o rimborso; in ogni caso, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento all’art. 42 comma 3 Cost., la stessa Corte avrebbe dovuto quanto meno riconoscereun indennizzo a fronte del sostanziale esproprio dei massi. 2.Con il secondo motivo, la società ricorrente ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 49 cod. nav. con riferimento all’art. 42 cod. nav.: la Corte territoriale avrebbe interpretato l’art. 49 , senza considerare che il precedente art. 42 cod. nav. –che disciplina l’ipotesi della revoca delle concessioni -pone una distinzione fra opere non amovibili o stabili ed opere di difficile sgombero e prevede la correspons ione di un indennizzo in ipotesi di opere stabili; negando l’indennizzo per un’opera di difficile rimozione, ma non inamovibile, pertanto, la Corte territoriale avrebbe violato il canone di interpretazione logico-sistematica. Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 5 - 2.1. I due motivi, che possonoessere esaminati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati , seppure la motivazione della Corte territoriale dev’essere parzialmente corretta. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte d’appello ha dapprima esplicitamente affermato la inamovibilità della scogliera «se complessivamente considerata» e a prescindere dalla possibilità della «rimozione fisica di parte di essa», in riferimento alla sua funzione e alle sue caratteristiche: a sostegno del suo giudizio, ha perciò considerato la complessità della sua posa in opera, dal necessario lavoro di imbonimento del fondale fino alla sistemazione dei massi di differenti dimensioni; ha, quindi , individuato le caratteristiche delle opere inamovibili in riferimento alla descrizione delle opere «aventi struttura stabile» come espressa dalla stessa autorità amministrativa nella circolare dell'Agenzia del Demanio n. prot. 2007/71/62/DAO del 21 febbraio 2007, sottolineando che l’inamovibilità ricorre, come nella specie,ogni qualvolta la rimozione degli elementi, anche prefabbricati, utilizzati per la costruzione implichila distruzione dell’opera stessa. Questaricostruzione della nozione è, invero, corretta, sol che si consideri che il significato del vocabolo è delineato dalla sua stessa etimologia, cioè la sua immediata derivazione dal verbo latino amovère (rimuovere): perché la rimozione sia possibile, l’opera deve comunque mantenere nel suo complesso la sua identità e la sua funzione, non risultando invece sig nificativo che i materiali o gli elementi di cui si compone siano a loro volta materialmente individuabili e rimovibili; è quel che accade, ad esempio, in una qualsiasi costruzione in mattoni che certamente è suscettibile di essere smontata, ma altrettanto certamente, in tale evenienza,risulta distrutta. Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 6 - In questi stessi termini l’interpretazione della «inamovibilità» è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 26/05/2010, n. 3348). In disparte, dunque, l’utilizzo del sintagma avverbiale «o quantomeno di difficile rimozione» espresso nella motivazione della sentenza qui impugnata, la Corte territoriale , ricostru endo nel senso descritto la inamovibilità caratteristica della scogliera per cui è giudizio, haperciò fondatamente affermato l’acquisizione ipso iure dell’opera al demanio dello Stato senza indennizzo o compenso, in corretta applicazione dell’art. 49 cod. nav. 2.2. Una diversa interpretazione dell’art. 49 non potrebbe derivare dalla lettura combinata del precedente art. 42, come invocata dal ricorrente. L’art. 49 cod.nav. opera alla cessazione della concessione ed esprime un principio di ordine generale per cui le opere costruite dal concessionariosull'area demaniale sono acquisite ipso iure allo Stato concedente, se inamovibili, «senza alcun compenso o rimborso», cioè perdevoluzione gratuita, in eccezione all’art. 936 cod. civ. ( cfr. Cass. Sez. 1, n. 3842 del 14/02/2017, Sez. 3, n. 5842 del 24/03/2004). Il precedente art. 42 – che disciplin a invece la revoca della concessione – individua in riferimento a tale ipotesi le tre diverse categorie di opererealizzate dal concessionario, secondo che siano «di facile sgombero», «di difficile sgombero» o «stabili»: in riferimento, quindi, ad un provvedimento concessorio di durata non superiore al quadriennio, nel primo caso prevede la revocabilità «a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima» , ne l secondo caso la revocabilità«per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse», nel terzo caso, salvo che non sia diversamente stabilito, la corresponsione di « un indennizzo pari al Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 7 - rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato». Le prime due ipotesi sono state distinte dal legislatore soltanto perdelineare quando sia o non necessaria una specifica motivazione della revoca (gli specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o le altre ragioni di pubblico interesse). La terza ipotesi, con la previsione dell’indennizzoin eccezione alla regola del III comma per cui «la revoca non dà diritto a indennizzo», si spiega invece proprio con la cessazione della concessione prima del tempo originariamente stabilito: quando la concessione dura fino alla scadenza, il privato, a fronte del pagamento del canone di concessione, ottiene il diritto di sfruttare e gestire in via esclusiva quel bene e quindi può già rivalersi sui proventi che derivano dallo sfruttamento dell’area del costo delle opere che ha realizzato e non potrà rimuover l e ; al contrario, in ipotesi di scadenza anticipata, egli non ha a disposizione il numero di anni preventivato per recuperare queicosti già sostenuti. L’art. 42 non è pertanto pertinente nella fatt ispecie, né la tripartizione di tipologia di opere individuate nella normaè necessaria alla soluzione della controversia e, prima ancora, all’interpretazione dell’art. 49 applicato,perché la concessione alla società ricorrente non è stata revocata, ma è stata più volte rinnovata ed è poi giunta a scadenza e l’opera realizzata era certamente inamovibile perché a seguito della rimozione dei massi lavici con cui era stata realizzata sarebbe risultata distrutta. 3. Con il terzo motivo la società ha quindi sostenuto, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte fondato il giudizio di inamovibilità sulla valutazione non della possibilità e delle conseguenze della rimozione dell’opera, ma sulla complessità Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 8 - dell’attività necessaria alla realizzazione dell’opera, così invertendo il tema di indagine. Per altro profilo, avrebbe inoltre erroneamente trascurato che nella concessione n. 120 del 2000, rilasciata in aggiunta a quella più risalente con cui sono stati concessi l’area demaniale e lo specchio d’acqua per il mantenimento di una cabina elettrica e della scogliera posta a protezione del cantiere,sarebbe stato proprio previsto che, in caso di revoca o di concessione, il concessionario avrebbe avuto l’obbligo di sgomberare il bene, « asportando i manufatti e le attrezzature di facile rimozione». 4. Le considerazioni in fattoposte a fondamento di questo profilo di censura sonoriproposte nel quarto moti vo, in riferimento al numero 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., come elementi decisivi di prova non esaminati dell’amovibilità dei massi; vi è aggiunta pure la previsione della rimozione della scogliera nel progetto di riqualificazione a realizzarsi da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono inammissibiliper loro prospettazione . Quanto al primo profilo del terzo motivo, per principio consolidato (in ultimo, Cass. Sez. L, n. 17313 del 19/08/2020; Sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018), la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dei n. 4 e 5 del cod. proc. civ. ) : Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 9 - l’asserita inversionedei termini di indagine , pertanto, si risolve in una inammissibile rivalutazione dei fatti, preclusa in questa sede di legittimità. 4.2. Quanto al secondo profilo del ter zo motivo e al quarto motivo, la concessione evidenziata non presenta alcun carattere di decisività per escludere l’inamovibilità o la natura demaniale: al contrario, nella suddetta concessione la concessione dello specchio d’acqua è testualmente finalizza ta al « mantenimento della scogliera posta a protezione del cantiere», né è significativa la previsione dell’obbligo di «asportare i manufatti e le attrezzature di facile rimozione» perchénon si prevede che tra questi ultimi debba intendersi la scogliera oi massi lavici che la compongono. Neppure decisiva ex numero 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. risulta laprevisione di rimozione della scogliera nel progetto di riqualificazione perché non idone a a scalfire il giudizio di inamovibilità in sé dell’opera, nel senso che questa rimozione della scogliera, ove attuata, certamente –come detto - ne implicherebbe la distruzione. 5. Con il quinto motivo la società ha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la falsa applicazione degli art.822 cod. civ. e 28 cod. nav., in quanto la scogliera non rientrerebbe nel novero dei beni demaniali, essendo artificialmente costruita dal privato concessionario demaniale per fini privatistici d’impresa, quale la protezione di un cantiere e, dunque, di un ricovero per barche privato; solamente il porto sarebbe parte del demanio. 5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibileladdove non si confronta con la rat io decidendi principale, secondo cui l’acquisizione della scogliera al demanio è avvenuta ipso iurein conseguenza della sua inamovibilità. Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 10 - È,poi, infondato perché non considera che il lido del mare di cui all’art. 28 è quella porzione di litorale che si trova ad immediato contatto con il mare e che si estende fin dove arrivano le massime mareggiate invernali, con esclusione dei momenti di tempestae nella nozione di lido rientrano anche le scogliere, gli scogli, i massi scogliosi, le dighe naturali, i promontori e le punte, in quanto si presentano in aderenza con il mare. Per giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 2, n. 2417del 23 aprile 1981), ai fini dell’apparte nenza di un’area rivierasca al demanio marittimo, si ritengono essenziali i seguenti requisiti: a) che l’area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; b) che almeno in passato sia stata sommersa e che tuttora sia utilizzabile per uso marittimo; c) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione, anche solo potenzialmente. Nel caso di specie, ricorrono evidentemente gli usi attinenti alla navigazione e il porto è una delle modalità in cui possono estrinsecarsi pubblici usi del mare (a prescindere dal carattere pubblico o privato delle barche). 6. Con il sesto motivo la ricorrente ha poi lamentato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento alle caratteristiche ed all’uso pubblico della scogliera ai fini della sua eventuale demanialità; sarebbe sfornita di prova la convinzione che il cantiere costruito da C.N.F. in ragione della concessione era un porto e che, dunque, la scogliera era parte di quest’ultimo, assumendo la caratterizzazione di bene demaniale. 6.1. Anche questa censura è inammissibileper sua formulazione. Ancora una volta la società ricorrente non ha formulato la sua censura secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, come esposti al precedente punto 4.1., sovrapponendo i piani del principio Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 11 - dell’onere probatorio con l’esercizio del potere di valutazione delle prove, non più sindacabile in sede di legittimità, come detto, se non nei ristretti limiti del n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.. 7. Con il settimo motivo il ricorrente ha riproposto i fatti evidenziati con la quinta censura in riferimento all’art. 360 comma I n.5 cod. proc. civ. come elementi decisivi per escludere la demanialità della scogliera, ribadendo, come già prospettato con il quarto motivo, che nel progetto del porto turisticosarebbe stata prevista la rimozione della scogliera. 7.1. La censura è ugualmente inammissibile. La Corte territoriale non ha affatto trascurato l’originaria sussistenza di un cantiere, ma l’ha esplicitamente ritenuta irrilevante; ha infatti riscontrato l’avvenuta creazione di un porto turistico e ha,di conseguenza , affermato che « il bene, a prescindere dalle ragioni per il quale è stato creato, è adibito ad usi attinenti la navigazione e non può non essere considerato demaniale»(pag. 6 della sentenza). Della non decisività dellaprevisione della rimozione, invece, si è già detto al punto 4.2. 8. Il ricorso risulta, perciò, infondato e va rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente C.N.P. -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,delle spese processuali di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in relazione al valore indeterminabile della domanda. Non vi è luogo a statuizione delle spese dell’Autorità portuale che non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2019 n. 11520 sez. S2 -ud. 28-9-2023 - 12 - previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la C.N.P. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese processuali di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor