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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 48098/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] LANbiA; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna, presentata da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per esser stato l'atto depositato, in violazione del dettato dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 28, comma 1, lett. c) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, presso gli uffici del Giudice di pace di Altamura.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. peli., per inosservanza dell'art. 461 cod. proc. pen e dell'art. 87 d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, nonché erronea applicazione degli artt. 28 d.lgs n. 150 del 2022, 582 e 591 cod. proc. pen.

Anche a seguito della succitata novella, continua a essere consentito il deposito dell'atto di opposizione, avverso il decreto penale di condanna, nella cancelleria del Giudice di pace ove si trovi l'opponente, quale alternativa rispetto al deposito presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento.

Il sopra richiamato art. 28 d.lgs n. 150 del 2022 ha previsto, poi, l'utilizzo delle modalità dettate dall'art. 582 cod. proc. pen.; il testo previgente può trovare ancora applicazione, però, grazie alla disciplina transitoria dettata dall'art. 87, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto raccoglimento del ricorso.

Anche all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è ancora possibile depositare l'atto di opposizione presso la cancelleria del Giudice di pace in cui si trovi l'opponente.

Fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti, ovvero al termine di transizione indicato dal regolamento stesso, trovano ancora applicazione le disposizioni contenute nell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., nella versione anteriormente vigente.

L'atto di opposizione al decreto penale di condanna, quindi, è stato correttamente depositato - in forma cartacea - presso la cancelleria del Giudice di pace di Altamura.

4. Il ricorso è fondato, in quanto è stata dichiarata inammissibile una opposizione a decreto penale di condanna, sulla base della norma attualmente vigente; quest'ultima esige il deposito telematico, ex artt. 461, comma 1, 582 e 111-bis cod. proc. pen.

La decisione non tiene conto, però, dell'esistenza di una disciplina transitoria, dettata dal sopra detto art. 87, comma 4 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150.

Quest'ultima salva, infatti, l'utilizzo della precedente modalità - costituita dal deposito in forma cartacea, presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari emittente, ovvero presso il Giudice di pace del luogo in cui si trova l'imputato - fino a quindici giorni dopo l'emanazione dei regolamenti attuativi.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Brindisi.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] LANbiA; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna, presentata da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per esser stato l'atto depositato, in violazione del dettato dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 28, comma 1, lett. c) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, presso gli uffici del Giudice di pace di Altamura. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. peli., per inosservanza dell'art. 461 cod. proc. pen e dell'art. 87 d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, nonché erronea applicazione degli artt. 28 d.lgs n. 150 del 2022, 582 e 591 cod. proc. pen. Anche a seguito della succitata novella, continua a essere consentito il deposito dell'atto di opposizione, avverso il decreto penale di condanna, nella cancelleria del Giudice di pace ove si trovi l'opponente, quale alternativa rispetto al deposito presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento. Il sopra richiamato art. 28 d.lgs n. 150 del 2022 ha previsto, poi, l'utilizzo delle modalità dettate dall'art. 582 cod. proc. pen.; il testo previgente può trovare ancora applicazione, però, grazie alla disciplina transitoria dettata dall'art. 87, comma 4 del medesimo decreto legislativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto raccoglimento del ricorso. Anche all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è ancora possibile depositare l'atto di opposizione presso la cancelleria del Giudice di pace in cui si trovi l'opponente. Fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti, ovvero al termine di transizione indicato dal regolamento stesso, trovano ancora applicazione le disposizioni contenute nell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., nella versione anteriormente vigente. L'atto di opposizione al decreto penale di condanna, quindi, è stato correttamente depositato - in forma cartacea - presso la cancelleria del Giudice di pace di Altamura. 4. Il ricorso è fondato, in quanto è stata dichiarata inammissibile una opposizione a decreto penale di condanna, sulla base della norma attualmente vigente; quest'ultima esige il deposito telematico, ex artt. 461, comma 1, 582 e 111-bis cod. proc. pen. La decisione non tiene conto, però, dell'esistenza di una disciplina transitoria, dettata dal sopra detto art. 87, comma 4 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150. Quest'ultima salva, infatti, l'utilizzo della precedente modalità - costituita dal deposito in forma cartacea, presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari emittente, ovvero presso il Giudice di pace del luogo in cui si trova l'imputato - fino a quindici giorni dopo l'emanazione dei regolamenti attuativi. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Brindisi. Così deciso i
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