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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 ottobre 1984

Cassazione n. 25463/2026

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illo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 03/10/1984A.[OSCURATO:SOCIETA];[OSCURATO:PERSONA];Zag di [OSCURATO:PERSONA] c.

Sas;[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];avverso il decreto emesso del 05/06/2025 della Corte di appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;Letta la memoria rassegnata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeStellato, difensori delle parti ricorrenti, con cui sono state ribadite le conclusioniformulate nei ricorsi ed è stato chiesto l’annullamento senza rinvio del decretoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 15 novembre 2017, il Tribunale di Latina aveva applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Formia perla durata di anni tre, stabilendo il versamento di una cauzione pari a euro10.000,00, a garanzia del rispetto delle prescrizioni imposte.Con lo stesso provvedimento era stata disposta nei confronti del medesimoproposto anche la misura di prevenzione reale della confisca ai sensi dell’art. 24d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dei beni, mobili e immobili, aziende e società,come da dettagliato elenco inserito nel dispositivo del decreto, appartenenti alproposto o ritenuti riconducibili a lui, anche se formalmente intestati ad altrisoggetti, quali la moglie [OSCURATO:PERSONA], i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lasocietà [OSCURATO:SOCIETA], la società [OSCURATO:PERSONA], la società Zag di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA].Erano seguiti altri decreti emessi dal Tribunale di Latina, aventi ad oggetto laprecisazione dei beni sottoposti a sequestro (fra gli altri: il provvedimento del19.04.2018 inerente all’estensione della confisca a due ulteriori trattori stradali,di proprietà rispettivamente della [OSCURATO:PERSONA] e della A.G.; il provvedimento del24.04.2018 inerente alla correzione dell'errore materiale riferito alle targhe dialcuni veicoli; il provvedimento del 26.04.2018 inerente all’autorizzazione allacancellazione della confisca, in favore della società [OSCURATO:PERSONA], acquirentedi due trattori stradali di [OSCURATO:PERSONA], con la traslazione del vincolo sullesomme ricavate dalla vendita; il provvedimento del 26.06.2018 inerenteall’autorizzazione alla vendita di un semirimorchio in favore della Fratelli DianaSas di [OSCURATO:PERSONA], con spostamento del vincolo sulla somma ricavata dallavendita; il provvedimento del 28.06.2018 inerente alla correzione dell'erroremateriale riferito al veicolo Fiat 500, tg [OSCURATO:TARGA], indicato come confiscato permero refuso, ma di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo).[OSCURATO:PERSONA] era stato considerato portatore di pericolosità generica exart. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, riferita a «coloro che per lacondotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, chevivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».In quel provvedimento era stata ritenuta la sicura pericolosità del suddettoZangriilo, dando rilievo, in primo luogo, alle ripetute denunce per i reati diricettazione e riciclaggio collegati all'attività di autotrasporto e compravendita diautocarri svolta dal proposto.

In secondo luogo, era stata considerata ladetenzione illegale di munizionamento da guerra, accertata a seguito diperquisizione avvenuta in data 17.11.1993, che aveva portato alla sua condannaalia pena di mesi quattro di reclusione da parte della Corte di appello di Roma, indata 20.04.2004.

Inoltre, era stato valorizzato il coinvolgimento del soggetto inaltre attività illecite, tra le quali quelle relative a una associazione a delinquerefinalizzata al contrabbando di tabacchi e quelle relative al traffico internazionaledi sostanze stupefacenti, nonostante le corrispondenti vicende processuali nonfossero sfociate in un accertamento definitivo di responsabilità a suo carico.

Siera valutata pure la denuncia per i reati di estorsione ed esercizio arbitrario delleproprie ragioni presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 9.01.2008, che non aveva potutoessere scrutinata nel merito per la mancanza della querela in ordine al reato poiritenuto.

Infine, erano state considerate le intercettazioni che avevano fattoemergere i collegamenti fra [OSCURATO:PERSONA] e noti esponenti del clan dei Casalesi, qualiNicola Schiavone ed [OSCURATO:PERSONA].Il requisito dell'attualità della pericolosità sociale era stato reputatosussistente a seguito dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 31.03.2016.

Era statoemesso decreto di sequestro per il reato di riciclaggio in concorso con Massimoarresti domiciliari per oltre sei mesi e in seguito condannato con rito abbreviato,il 23.11.2016, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione.Alla base della misura patrimoniale era stata posta la relazione di periziarassegnata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale era stato consideratoassodato che i numerosi beni intestati ai terzi interessati erano stati acquistati, inrealtà, con provvista fornita dal proposto e, quindi, erano riconducibili a lui, nonpossedendo, i terzi intestatari, redditi sufficienti alla rispettiva acquisizione, e siera ritenuta provata la sproporzione tra la capacità reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e delsuo nucleo familiare e gli investimenti effettuati, con conseguente presunzionedell'impiego, per gli acquisiti, di fondi di illecita provenienza.1.1.

Impugnato il decreto del Tribunale, la Corte di appello di Roma, conprovvedimento del 25 febbraio 2020, aveva riformato la decisione di primo gradoin relazione alla durata della misura della sorveglianza speciale, riducendola adanni due, e aveva confermato nel resto.Avverso il provvedimento di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e i terziinteressati avevano proposto ricorso per cassazione deducendo la violazionedegli artt. 1, lett. b), e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, essendosi, in particolare,contestata la possibilità di inquadrare come elementi di fatto sintomatici dipericolosità sociale una serie di episodi conclusisi con esiti processuali di naturaassolutoria e altri fatti privi di significativa consistenza lucrogenetica, nonchéessendosi evidenziato come la sperequazione tra ricavi leciti e acquisti effettuatidal proposto in costanza di pericolosità fosse il frutto dell’omessa valutazione diuna serie di poste attive, pur se provate documentalmente dalle difese.1.2.

La Corte di cassazione, Sez. 5, n. 182 del 30/11.2020, dep. 2021,aveva accolto i ricorsi ritenendo fondate le doglianze sulla valutazione dellapericolosità del proposto, sulla perimetrazione temporale e sulla sproporzione traredditi leciti e acquisizioni patrimoniali, dichiarando assorbiti i restanti motivi.I giudici di legittimità avevano escluso dal novero degli elementi valutabili aifini della pericolosità generica gli episodi sfociati in esiti assolutori o privi diconnotazioni lucrogenetiche e avevano rimesso al giudizio della Corte di appellola rivalutazione della pericolosità del proposto sulla base degli elementi di fattoresidui, ritenuti valutabili ai fini della corrispondente ponderazione.1.3.

Svolto il giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, preso in esameanche il contenuto delle memorie difensive, con il decreto del 18 novembre2021, aveva ridefinito l’arco temporale in cui era emersa la pericolosità delproposto perimetrandola dal 2002 al 2016 (laddove l'originaria determinazioneaveva retrodatato l’esordio del percorso criminale di [OSCURATO:PERSONA] al 1993).Muovendo da questa base, i giudici del rescissorio avevano escluso laconfisca dei beni acquistati al di fuori del ridefinito perimetro di pericolosità delproposto, disponendo la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] e ai terzi intestatari dei relativicespiti, e avevano confermato nel resto l’impianto residuo della confisca stessa.Le difese avevano impugnato il provvedimento svolgendo tre doglianze.Con il primo motivo era stata prospettata la violazione dell'art. 125 cod.proc. pen. per il difetto assoluto di coerenza interna della motivazione giacché,per taluni beni, quel decreto impugnato aveva disposto simultaneamente laconferma della confisca e la loro restituzione, per altri aveva indicato inmotivazione la restituzione ma in dispositivo aveva ordinato la confisca e per altricespiti ancora era stata del tutto omessa la motivazione.Con il secondo motivo, si era dedotta la violazione dell'art. 1, lett. b), d.lgs.n. 159 del 2011 evidenziando che taluni degli episodi considerati non avrebberodovuto considerarsi delitti lucrogenetici e contestando la possibilità di riteneresulla loro base [OSCURATO:PERSONA] abitualmente dedito ad attività delittuose.Con la terza doglianza, la difesa aveva denunciato la violazione dell'art. 24d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione agli approdi raggiunti dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 24 del 2019.1.4.

La Corte di cassazione, Sez. 1, n. 16806 del 30/11/2022, dep. 2023,aveva annullato il decreto ritenendo assorbente ¡l primo motivo, senza possibilitàdi correzione del decreto stesso, e considerando ineludibile la sua caducazioneper l’adozione di un decreto con motivazione effettiva e completa.1.5.

Svolto il nuovo giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma avevaemesso il decreto del 23 ottobre 2023 con cui aveva escluso la confisca di unaserie di altri cespiti, partitamente indicati nel dispositivo, con loro restituzioneagli aventi diritto, e aveva confermato nel resto il provvedimento ablativo.[OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati avevano impugnato anche taleprovvedimento deducendo fra l’altro: la violazione degli artt. 627 e 125 cod.proc. pen., sia sotto il profilo dell’erronea applicazione degli artt. 1 e 24 d.lgs. n.159 del 2011, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 125 cit., siccome laCorte del nuovo rescissorio aveva affrontato solo il primo dei motivi posti a basedell'annullamento prima sancito dalla Corte di legittimità, ma aveva omesso ogniconsiderazione e conseguente motivazione circa le ulteriori doglianze, assorbite.1.6.

La Corte di cassazione, Sez. 5, n. 32090 del 29/05/2024, avevaannullato il suddetto decreto della Corte di appello.Premessa la ricostruzione circa la questione dell'assorbimento dei motivi divolta in volta proposti, questa decisione di legittimità aveva rilevato che la Cortedi appello non avrebbe dovuto limitarsi al giudizio relativo alla confiscabilità deibeni, ma avrebbe dovuto occuparsi anche degli ulteriori profili dedotti con ledoglianze dichiarate assorbite dalla precedente sentenza della Corte dicassazione, essendo state dedotte con specifici motivi, ancora da esaminarsi.Di conseguenza, ritenuta decisivamente omessa la motivazione relativa alvaglio della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], della delimitazionetemporale della pericolosità stessa e della sproporzione tra risorse lecite epatrimonio, la Corte di legittimità aveva annullato con rinvio il provvedimento.2.

Indi, con il decreto in epigrafe, reso il 5 giugno 2025, depositato il 19novembre 2025, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di terzo rinvio, inulteriore riforma del provvedimento emesso in primo grado, ha disposto larestituzione all’avente diritto delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA],confermando nel resto il decreto del Tribunale di Latina, con le successiveintegrazioni, fermi anche i dissequestri dei beni disposti con i precedenti decretidella Corte di appello del 18 novembre 2021 e del 23 ottobre 2023.2.1.

In quest’ultimo provvedimento, dopo aver fatto il punto sulle questionidevolute con le sentenze rescindenti, la Corte territoriale, con specificoriferimento alla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 1, comma 1, lett. b),d.lgs. n. 159 del 2011, e alla corrispondente perimetrazione, ha premesso che,all’esito dei pregressi annullamenti, il periodo residuo da prendere inconsiderazione è quello intercorso dal 2002 al 2016.

Sono stati consideratielementi valutabili in tal senso i dati costituiti dalla comunicazione della notizia direato del 15.01.2002 della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], in ordine acui [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato per associazione per delinquere finalizzata alcontrabbando di tabacchi, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso difatture inesistenti, relativo a fatti del 2006, il procedimento [OSCURATO:PERSONA], per fattidel 2008-2009, inerente ad associazione per delinquere finalizzata allaricettazione di vari tipi di autoveicoli, a simulazioni di reato e a truffe ai dannidelle compagnie di assicurazioni, nonché ad alcuni reati fine di ricettazione, e ildelitto di ricettazione di una betoniera accertato, con sentenza di condanna, acarico di [OSCURATO:PERSONA], seguito dell’arresto in flagranza del 31.03.2016.2.2.

Ripercorse, con riferimento a tali elementi, le vicende poste afondamento della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale haritenuto che esse abbiano fornito prova della caratterizzazione illecita dellacondotta del proposto, risultato coinvolto in diverse tipologie di attivitàcriminose, anche di stampo associativo, volte a generare proventi illeciti,condotte protrattesi pure in epoca successiva all’instaurazione del procedimentodi prevenzione.I proventi illeciti stimati scaturiti a vantaggio del proposto da tali vicendehanno, per i giudici del merito rescissorio, costituito indici adeguati dell’abitualitàdelittuosa lucrogenetica svolta dal medesimo e del fatto che egli ne ha tratto unarilevante fonte di reddito, così da determinare, fra il 2002 e il 2016, la sensibilesproporzione patrimoniale pari a euro 891.470,54.Sono state disattese le obiezioni difensive, sollevate, fra l’altro, in punto diIndici [OSCURATO:PERSONA], di computabilità dei prelievi in contanti sui vari conti correnti e diimpiego del cash pooling per il finanziamento delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].Censiti i beni tuttora oggetto di confisca, la Corte territoriale ha preso inconsiderazione le obiezioni proposte dalle difese per l’acquisto di 17 cespiti,partitamente analizzati, ma – tranne che per le quote della [OSCURATO:PERSONA] – harespinto le letture difensive.2.3.

Conclusivamente, i giudici del rescissorio hanno ritenuto sussistentel’emersione di una forte sproporzione tra redditi leciti e possidenze, nonchédisponibilità finanziarie, riguardante l’intero arco di vita del nucleo familiare diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], sicché, rispetto ai precedenti approdi, si è reputataquantitativamente giustificata soltanto la provvista relativa alia costituzione dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], mentre si è confermato nel resto il decreto impugnato.3.

Avverso il provvedimento hanno proposto impugnazione (con atto unitariodel difensore [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniZangrillo, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la ZAG di [OSCURATO:PERSONA] CannellaSas e la [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l’annullamento e affidandol’impugnazione a tre motivi.3.1.

Con il primo motivo denunciano l’erronea applicazione dell’art. 1,comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, la violazione dell’art. 125 cod. proc.pen., per insussistenza della pericolosità sociale generica del proposto, el’apparenza della motivazione in relazione alla commissione abituale di delittilucrogenetici in un significativo lasso temporale.Con riferimento all’associazione ipotizzata dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, si precisa che il relativoprocedimento non era stato archiviato per il decorso del termine di prescrizione,giacché il Pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione della posizione diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] già il 7.11.2003 per infondatezza della corrispondente notiziadi reato; per il resto, il quadro di elementi non è stato valutato con il necessariorigore, trattandosi di dati relativi a procedimento archiviato risoltisi in quattrocaptazioni di conversazioni telefoniche di cui non era stata segnalata nemmenola data; in ogni caso, il contenuto delle captazioni, anche quella inerente alcolloquio con Esposito, era tutt’altro che chiaro e, in ogni caso, non era bastevoleper dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla supposta associazione;comunque, per i ricorrenti, è dirimente il rilievo che i giudici del rescissorio hannoutilizzato, non i soli dati di fatto emergenti dagli atti del procedimento, bensì levalutazioni e le interpretazioni di quegli elementi formulate dagli inquirenti,senza formulare una specifica valutazione circa la portata lucrogenetica derivantedalla condotta descritta.Quanto al delitto tributario del 2006, l’affermazione del maggior grado diprofondità dell’accertamento penale rispetto a quello tributario è, secondo ladifesa, condivisibile solo in astratto, ma non nel caso concreto, essendosievidenziato che l’argomentato provvedimento di annullamento dell’accertamentoa carico di [OSCURATO:PERSONA] emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] avevadestituito di credibilità gli elementi a carico del medesimo, senza che il decretoimpugnato abbia motivato l’addotta prevalenza della valutazione compiuta insede penale; in ogni caso, si tratterebbe dell’unica violazione tributariacommessa da [OSCURATO:PERSONA] in più di trent’anni e il profitto, pari al valore dell’IVAindebitamente detratta, sarebbe di euro 11.261,49, cifra certo non tale dacostituire l’unica o quanto meno una rilevante fonte di reddito per il medesimo.In ordine al procedimento [OSCURATO:PERSONA] per i fatti del 2008-2009, definito conl’archiviazione, si sottolinea che l’ordinanza emessa in sede di riesame, oltreall’annullamento inerente al reato associativo, aveva chiarito che non era emersala partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai guadagni conseguiti dalle operazioni.Circa il delitto di ricettazione del 2016, era risultato che il profitto generatodallo stesso era di euro 5.950,00, somma peraltro trovata in possesso diZangrillo quando era stato fermato e già sequestrata e confiscata, sicché il fattosi era rivelato neutro sotto il profilo lucrogenetico.Sotto ulteriore profilo, la difesa lamenta l’ineffettività della risposta datadalla Corte di appello in punto di verifica dell’abitualità delle commissione dellecondotte delittuose rilevanti ai fini dell’accertamento della categoria dipericolosità generica considerata: a fronte di pochi episodi, distanziati anchemolti anni l’uno dall’altro, la conclusione che il proposto avesse scelto il criminecome pratica abituale della propria vita è risultata sorretta da mere formule distile, come d’altronde segnalavano già la ricognizione di due soli delitti diricettazione nel corso di un’attività imprenditoriale ultratrentennale.Infine, l’affermazione del decreto impugnato dell’avvenuta acquisizione dirisorse da fonte illecita tali da incidere sul reddito e sul patrimonio del proposto sirivela, per la difesa, manchevole sotto un duplice profilo: non è quantificato,nemmeno in via presuntiva, il profitto illecito asserito, né è valutata lasignificatività della sua portata, a fronte di redditi leciti prodotti dall’impresaindividuale nel lasso 2002-2016 per euro 824.340,00, oltre a euro 76.588,00quale reddito della persona fisica, nonché a euro 122.818,00 conseguiti dalla ZagSas, per complessivi euro 1.023.746,00; sicché, ove si fosse quantificato anchein euro 30.000,00 il profitto delle ricettazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA], tali entrateillecite certo non avrebbero potuto inquadrarsi come l’introito unico e nemmenocome l’introito prevalente di cui aveva fruito [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Con il secondo motivo prospettano l’erronea applicazione dell’art. 24d.lgs. n. 159 del 2011 e la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., per omessaindicazione del profitto effettivamente conseguito, omessa valutazione dellacorrelazione temporale e violazione del rapporto di ragionevole congruità traredditi illeciti incamerati e valore dei beni da sottoporre a confisca.Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e dilegittimità, i ricorrenti censurano particolarmente l’omessa valutazione dei profittiilleciti effettivamente conseguiti, passaggio che, invece, sarebbe statoindispensabile per correlare il valore complessivo dell’arricchimento illecito alvalore dei beni oggetto di confisca, dato che, a fronte di computo delle utilitàillecite che [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto ritrarre dalle condotte a lui ascritte, ove pureprovate, pari al complessivo importo di euro 31.261,00, avrebbe dovuto trarsiindubbiamente, oltre al rilievo della natura sporadica, e non abituale, dellecondotte delittuose, anche la conclusione dell’esiguità di tali proventipresuntivamente lucrati, anche a voler superare la carenza di dati ricostruttivispecifici sull’argomento nel provvedimento impugnato.In punto di verifica della sproporzione tra beni posseduti e redditi lecitiprodotti, la difesa evidenzia che neanche in questo provvedimento si è tenutoconto, quanto all’impiego degli [OSCURATO:PERSONA], della critica al computo peritale,accolto dai giudici della prevenzione, per avere escluso dalle poste attive lecite ifitti figurativi addebitando invece le relative spese, così computando solol’elemento negativo della complessiva posta.Del pari, sui prelievi in contanti effettuati da [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti osservanoche – nonostante le deduzioni da loro svolte – nulla è stato argomentato dallaCorte di appello in merito al condono tombale effettuato in sede fiscale nel 2002con riferimento a tali somme: anche a voler ritenere – ma la difesa persiste neldissentire da tale impostazione – non computabile ai fini degli acquisti effettuatiil danaro illecitamente sottratto al fisco, i giudici della prevenzione avrebberodovuto però distinguere e considerare la parte lecita delle somme, derivante daanche ipotizzando un’aliquota progressiva del 50%, almeno la metà della sommaavrebbe dovuto ascriversi a frutto di lecita attività di lavoro, con un recupero fragli elementi attivi dell’importo non inferiore ad euro 650.000,00.La difesa lamenta l’omessa motivazione relativamente ad altri temi, pureinfluenti sulla verifica dell’affermata sproporzione, quali i riscatti delle polizze pereuro 895.177,46, i redditi prodotti dalle società di capitali in relazione a cui erastata revocata la confisca per complessivi euro 1.379.158,00 e gli affidamentibancari, per un valore oscillante nel periodo tra euro 700.000,00 ed euro1.300.000,00, temi decisivi, anche sotto il profilo quantitativo.In merito all’affermata correlazione temporale, essa, ad avviso della difesa,è stata affermata senza curarsi di ricollegare gli acquisti alla commissione difinalizzato al riequilibrio di una situazione economica ingiusta, ma ha assunto itratti tipici della sanzione penale, siccome non si rilevano argomenti, anchepresuntivi, in grado di dimostrare il collegamento fra la commissione dei reati el’effettuazione degli acquisti indicati, valutazione omessa in ragionedell’impossibilità di evincere il collegamento proprio a cagione dell’esiguità degliimporti presuntivamente lucrati da [OSCURATO:PERSONA].Infine, si ribadisce la violazione del rapporto di ragionevole congruità fraprofitti illeciti conseguiti e valore dei beni sottoposti a confisca.Secondo i ricorrenti, il provvedimento impugnato non ha minimamenterispettato il suindicato criterio della ragionevole congruità, omettendo unaqualsivoglia quantificazione degli asseriti, modestissimi profitti illeciti in relazionevalore dei beni confiscati, di gran lunga più elevato: certo, non si richiedeval’esatta coincidenza fra i due valori, ma in questo caso è mancata la verifica diragionevole congruità, sicché questa applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del2011, se ritenuta possibile, ne determinerebbe l’illegittimità costituzionale.3.3.

Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.per motivazione apparente circa l’esame della giustificazione dei vari acquisti.La difesa, fermo il carattere assorbente delle censure precedenti, passa inrassegna la motivazione addotta per destituire di fondamento la ricostruzionecontabile offerta dagli interessati per giustificare i singoli acquisti e ne enuncial’apparenza, in relazione al contenuto della memoria depositata il 27/12/2024.Sono state, infine, svolte le ragioni di contrasto in ordine a tutti i punti,relativi agli acquisti dei beni per i quali è stato confermato il vincolo dellaconfisca con l’articolazione delle controdeduzioni alle osservazioni esposte neldecreto.4.

Avverso il provvedimento hanno depositato altro atto di impugnazione(proveniente dal difensore [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], oltre che qualeimprenditore individuale, anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], nonché di sociadella [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale legalerappresentante e socio della [OSCURATO:PERSONA], amministratore e sociodella [OSCURATO:PERSONA] e socio della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], anche quale socio dellaA.[OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA],chiedendone ulteriormente l’annullamento sulla scorta di tre motivi.4.1.

Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 1 e ss. d.lgs. n.159 del 2011, in relazione alla perimetrazione della condotta rilevante, anche perl’individuazione della ragionevolezza temporale affermato, e la violazione dell’art.627 cod. proc. pen., per inosservanza dei principi di cui alle sentenze rescindenti.La difesa sottolinea che il richiamo ai provvedimenti di archiviazione, qualipossibili elementi costitutivi della pericolosità, si è risolto in mere suggestioni,giacché è possibile attingere a provvedimenti giudiziari apparentementefavorevoli al proposto per inferirne un’ipotetica pericolosità, ma, in tal caso, ènecessario riscontrare l’evidenza di un accertamento di fatto idoneo a dimostrarecondotte illecite, proiettive della produzione di concreta redditività.In tal senso, depurata l’analisi della pericolosità sociale da tutti gli elementioriginariamente indicati nel decreto del Tribunale di Latina, ma poi esclusi in virtùdelle pronunce discendenti, e riconsiderata la perimetrazione temporale conriferimento al solo intervallo dal 2002 al 2016, in cui erano collocate le vicenderesidue già richiamate, i giudici del rescissorio avrebbero dovuto stabilire se lecorrispondenti condotte illecite fossero state tali da reggere il concetto dipericolosità generica evocato dalla richiesta di confisca.Al riguardo, anche in tale atto di impugnazione si puntualizza che: l’indaginedella Guardia di Finanza del 2002 non ha sortito, nel provvedimento impugnato,l’enucleazione di concreti elementi idonei a dimostrare la dedotta pericolositàsociale; la condanna per il reato fiscale relativa al fatto del 2006 è risultata senzadubbio contrastata dall’annullamento del corrispondente accertamento emessodalla [OSCURATO:PERSONA] Tributaria, antecedente di ben quattro anni alla sentenzapenale, senza che un’effettiva motivazione della Corte di appello abbia spiegatole ragioni della preminenza, in concreto, di quest’ultima sentenza, oltre chedell’entità assolutamente marginale del profitto fiscale addotto come conseguito;del pari, sulle vicende relative all’associazione per delinquere finalizzata allaricettazione di automezzi del 2009 e alla ricettazione di una betoniera nel 2016,si reiterano le censure già espresse nel primo atto di impugnazione.Alla stregua di tali dati, in ogni caso, l’affermazione dell’abitualità dellecondotte delittuose lucrogenetiche è restata, secondo la difesa, priva dimotivazione effettiva, due soltanto, in un arco temporale di 15 anni, essendoemerse come condotte valutabili in tal senso, dovendo escludersi le vicende del2002 conclusesi con l’archiviazione e dell’utilizzo di fatture per operazioniinesistenti, non potendo ritenersi in alcun modo acclarata l’adozione di unsistema di vita costantemente orientato alla commissione di reati lucrogenetici:la contraria affermazione resa nel decreto impugnato si è posta, per i ricorrenti,in contrasto con le regole di giudizio affermate nelle sentenze rescindenti.4.2.

Con il secondo motivo si evidenziano la violazione degli artt. 1 e 24d.lgs. n. 159 del 2011 e l’assoluta carenza di motivazione in relazioneall’individuazione della sproporzione tra risorse e accumulazioni patrimoniali,oltre che in ordine al concetto stesso di sproporzione, se riferito ai soli redditi enon alle risorse economiche complessivamente intese, purché di provenienzalecita, e alle corrispondenti attività economiche.Nella disamina del requisito della sproporzione, la Corte di appello –sottolinea la difesa – ha affermato, in modo del tutto eccentrico, che tali profiliinteressavano, sotto il profilo logico deduttivo, anche il periodo intercorso tra il1983 e il 2002.

Per il resto, i dati offerti mediante la relazione di consulenza deldott. [OSCURATO:PERSONA] sono stati, secondo i ricorrenti, obliterati, giacché proprio lavalutazione complessiva delle risorse e delle disponibilità economiche di Zangrillodoveva essere fatta tenendo conto anche delle movimentazioni economicheoperate dalle società in favore dei singoli soci, operazioni che potrebberopresentare profili di irregolarità di natura civilistica e contabile, ma che hannorappresentato in ogni caso evidenze economiche da computare nellaricostruzione della complessiva patrimonialità lecita del gruppo [OSCURATO:PERSONA].In tale prospettiva, la difesa fa carico alla Corte di appello di aver limitatol’analisi ai redditi dichiarati ma non considerando l’attività economica esercitata ele disponibilità provenienti da fonti legittime e tracciate, giustificate, anche inmerito all’accensione di mutui, proprio dalla consistenza dell’attività stessa.In ordine alla verifica della ragionevole correlazione temporale tra i presuntiilleciti e le accumulazioni ritenute indebite, i ricorrenti sottolineano la decisivacarenza di risposta all’obiezione secondo cui, nonostante l’esiguità della capacitàlucrogenetica degli illeciti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e la distanza nel tempo della lorocommissione, è stato fatto derivare un rapporto di strumentalità tra esse e tuttele acquisizioni oggetto di confisca, al di fuori del suddetto, essenziale parametrodella ragionevolezza temporale.Anche la verifica, rispetto alla perimetrata pericolosità sociale dal 2002 al2016, degli acquisti da ascriversi ai proventi delle attività delittuose non avrebbedovuto limitarsi all’ individuazione di tutti gli acquisti intervenuti inquell’intervallo, ma avrebbe dovuto far emergere anche la possibile sussistenzadel nesso causale fra le attività illecite e la patrimonialità acquisita.4.3.

Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge e la carenza dimotivazione alla base della confisca operata nei confronti di terzi interessati.Su tale versante, la totale obliterazione dei prelievi di somme dal contodell’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], pari a euro 800.000,00, e dai conti dellevarie società coinvolte, pari a euro 500.000,00, ha fatto sì che siano statetrascurate quelle poste attive, le quali avrebbero più che appianato lasproporzione affermata dai giudici della prevenzione: in particolare, per leloro attività di natura illecita, tali da aver potuto determinare, sia pure in viaindiretta, un arricchimento del proposto e del suo nucleo familiare, sicché lamotivazione sull’argomento è mancata; le società hanno operato nei settori dirispettivo riferimento senza essere attinte da alcuna indagine.In questa prospettiva, la difesa denuncia che la commistione dei patrimoniaccumulati dalle società e le attività illecite riconducibili al proposto è statasostenuta in modo apodittico, così da non poter legittimare un’ipoteticacontaminazione dei patrimoni idonea a giustificare il provvedimento ablatorioimpugnato; sicché, la specifica confisca avente ad oggetto le quote delle societàe i loro beni strumentali, compresi quelli della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto, afortiori, essere annullata.5.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del decretoimpugnato osservando che anche con il provvedimento in esame i giudici delmerito hanno perpetuato i vizi rilevati in precedenza dalle decisioni rescindenti,in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.: non è stato campito con chiarezza ilperimetro cronologico della pericolosità sociale, né è stato approfondito conmotivazione esaustiva il tema della sproporzione tra risorse lecite e patrimonioacquisito; inoltre, è stata resa una motivazione di mero stile circa lacommissione abituale da parte di [OSCURATO:PERSONA] di delitti lucrogenetici (ilriferimento è al delitto tributario del 2006 e alla ricettazione del 2016); si rilevala carenza di motivazione in ordine all’esatta indicazione del profitto conseguito,anche per la verifica del rapporto tra quanto incamerato illecitamente e quantosottoposto a confisca; la motivazione è carente anche in punto diapprofondimento delle giustificazioni addotte dal proposto in riferimento aisingoli acquisti, non potendosi ravvisare nemmeno un’effettiva motivazioneimplicita al riguardo, in mancanza dell’esame degli argomenti addotti dalladifesa, sicché non possono ritenersi osservati i principi fissati da Corte cost. n. 24del 2019, in merito ai requisiti legittimanti la misura ablativa in ordine al caso dipericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.6.

I difensori dei ricorrenti, con memoria unitaria, hanno, in primo luogo,condiviso tutti i rilievi effettuati dal Procuratore generale nella requisitoria;inoltre, si sono esplicitamente riportati a tutti i motivi sviluppati nei due atti diimpugnazione presentati nell’interesse di tutte le parti; infine, hanno evidenziatol’assoluta straordinarietà del procedimento, già interessato da ben treannullamenti disposti in sede di legittimità, in ragione della quale si chiede ladefinizione del giudizio, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., conannullamento senza rinvio, posto che, anche all'esito di valutazioni discrezionali,gli elementi di fatto già accertati e le statuizioni adottate dal giudice di meritofanno ritenere definitivamente destituita di fondamento la richiesta diprovvedimento ablatorio allo stato parzialmente accolta dai giudici dellaprevenzione, già il Procuratore generale distrettuale avendo chiesto la revocadella confisca per totale assenza dell’addotta pericolosità generica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Le impugnazioni si rivelano per quanto di ragione fondate, nei sensi cheseguono.2.

Si verte in tema di misure di prevenzione di natura (per quanto ancorarileva) patrimoniale.È assodato che, nel procedimento di prevenzione, in base al dispostodell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, derivato dall’art. 4 legge 27dicembre 1956, n. 1423, a sua volta richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma,legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto perviolazione di legge: nozione nella quale va compresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo diprovvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dall’art. 10,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.Questa violazione ricorre anche allorquando il decreto ometta del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parteche, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esitoopposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione (come classificatodall’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) del decreto non può esserededotto e, in ogni caso, non può essere ritenuto qualora l’inesistenza o la meraapparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativoespresso dal provvedimento; sicché anche il vizio di travisamento della prova peromissione è ordinariamente estraneo al procedimento di legittimità, salvo che sisiano travisate plurime circostanze decisive, totalmente ignorate o ricostruite daigiudici di merito in modo così erroneo da tradursi in una motivazione apparenteo inesistente, riconducibili alla violazione di legge (Sez.

U, n. 33451 del29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020,Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365- 01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01).Si è precisato, sempre in ordine alle misure di prevenzione patrimoniali, cheè deducibile con ricorso per cassazione la violazione del diritto alla prova di cuiall'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, sebbene la relativa inosservanzanon sia prevista a pena di nullità (Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023, Bolondi, Rv.285502 - 02; a sua volta, Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv.268652 - 01, ha considerato che lo stesso soggetto terzo – chiamato apartecipare al procedimento di prevenzione, in quanto destinatario dellapresunzione relativa di fittizia intestazione di beni in realtà riferibili al proposto,soggetto che ha il diritto, ai sensi degli art. 2-ter legge n. 575 del 1965, poi art.23 del d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che dell’art. 6 CEDU, di fornire qualsiasiprova contraria a detta presunzione, anche di natura testimoniale – ha titolo didedurre con il ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge allorquando ilprovvedimento impugnato non abbia offerto alcuna motivazione in ordine alrigetto delle sue istanze istruttorie).Inoltre, avendo i ricorsi in esame, impugnato un provvedimento reso in sededi (terzo) giudizio di rinvio, lo spettro deduttivo individua nell’art. 627 cod. proc.pen. il suo binario regolatore.Incrociando le notazioni svolte, per un verso, deve ricordarsi che, a seguitodi annullamento da parte della Corte di legittimità per inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolatounicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza diannullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventualipassaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza dilegittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti ilgiudizio di merito (Sez. 2, n. 33560 del 09/06/2023, Brunno, Rv. 285142 - 01).Per altro verso, quando l’annullamento sia determinato da violazione dilegge scaturente dal rilievo della mancanza di motivazione effettiva su uno o piùpunti decisivi del tessuto giustificativo, la motivazione a supporto della nuovadecisione – che può essere liberamente resa, quanto alla direzione e al contenutodelle argomentazioni che la compongono, dal giudice del rinvio – non deve,tuttavia, risolversi nella mera reiterazione delle scansioni che, in sederescindente, siano state ritenute non conformi agli enunciati principi di diritto odel tutto prive di effettiva valenza argomentativa.3.

Occorre, in questa direzione, muovere dalla constatazione, ora piùspecifica, che il decreto oggetto del presente vaglio ha considerato rilevanti, aifini dell’accertamento della pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA], i seguenti dati:- la comunicazione della notizia di reato del 15.01.2002 della Guardia diconversazioni ritenute significative, relativa all’associazione per delinquerefinalizzata all’illecita commercializzazione di tabacchi lavorati esteri, in relazionea cui [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’officina meccanica in Formia, veniva contattato perreperire e predisporre con doppio fondo gli autocarri da utilizzare per i carichi ditabacchi lavorati oggetto di contrabbando;- sempre con riguardo ai fatti del 2002, la già citata decisione di legittimitàera giunta alla medesima conclusione con riguardo alla vicenda, datata gennaio2002, in ordine a cui [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato per associazione per delinquerefinalizzata al contrabbando di tabacchi, vicenda conclusasi con l’archiviazione,intervenuta a distanza di sedici anni dai fatti, con provvedimento che si erapedissequamente basato su una richiesta dal carattere del tutto generico,comunque richiamante l'informativa della Guardia di Finanza: e tale informativaaveva delineato il ruolo rivestito dal proposto, rispetto a cui la Corte di appelloaveva valorizzato i dati conoscitivi emersi, dando atto altresì che il procedimentoera stato archiviato per prescrizione, epilogo non ostativo alla rilevanza dei fattiin sede di prevenzione.- l’affermazione di responsabilità, per il reato di dichiarazione fraudolentamediante l’uso di fatture inesistenti, relativo a fatti del 2006, di cui alla sentenzadi condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale diLatina, Sezione distaccata di Gaeta, con sentenza del 14 gennaio 2013: il reatodi cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aveva sottratto un imponibile di euro56.308,93; l’annullamento del corrispondente accertamento in sede dicommissione tributaria è stato reputato inidoneo a destituire di rilevanza in sedeprevenzionale alla condanna emessa in sede penale, che aveva conseguito ilgiudicato, stante il maggior grado di profondità dell’accertamento penale;- il procedimento [OSCURATO:PERSONA], relativo a fatti del 2008-2009, per i qualiZangrillo era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare il 29.09.2009,inerente ad associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di vari tipi diautoveicoli, a simulazioni di reato e a truffe ai danni delle compagnie diassicurazioni (capo A), nonché ad alcuni reati fine di ricettazione (capi 3B e 4B),ordinanza che era stata annullata in sede di riesame soltanto per il reatoassociativo, mentre era stata motivatamente confermata con riguardo ai reatifine; anche per tale vicenda la suindicata decisione rescindente aveva affermatoche dovevano ritenersi valorizzabili gli elementi tratti dalla «copiosadocumentazione» relativa alla misura cautelare applicata al proposto il 29settembre 2009, rispetto alla quale il giudice del riesame aveva esclusol'imputazione provvisoria relativa alla condotta associativa, confermandol'ordinanza genetica per vari episodi di ricettazione;- la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi otto direclusione ed euro 4.000,00 di multa, condanna emessa il 23 novembre 2016 dalTribunale di Larino in relazione al delitto di riciclaggio accertato a seguitodell’arresto in flagranza del 31.03.2016 relativo a una betoniera, sentenzaparzialmente riformata in appello con decisione del 21 novembre 2018, con cui,riqualificato il fatto come ricettazione, la pena inflitta all’imputato era statarideterminata in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa: in ordine aquesta vicenda, la citata sentenza rescindente aveva confermato la valutazionedi rilevanza.I giudici dell’ultimo rescissorio, rispetto a queste condotte, ascritte aZangrillo, hanno sottolineato che la sentenza di legittimità n. 182 del 2020/2021aveva già giudicato infondate, ove non inammissibili, le censure dei ricorrenti.3.1.

Gli accertamenti richiamati sono stati ritenuti idonei a provare lacommissione di reati spia di carattere lucrogenetico, tali da fondarel’inquadramento di [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondente categoria di pericolositàgenerica, nonché a confermare la perimetrazione temporale della pericolositàstessa relativa al periodo dal 2002 al 2016, giacché le vicende illustrateafferiscono a un arco significativo della vita del proposto, dedicato a generareprofitti illeciti, i quali sono stati affermati solo come presumibili di entità tale dacostituire una rilevante fonte di reddito.Ad avviso della Corte di appello, è sussistita l’abitualità della commissionedei delitti rilevanti, in termini di sistematico ricorso all’attività criminale qualeprevalente fonte produttiva di reddito a beneficio del proposto e, di conseguenza,del suo nucleo familiare, sprovvisto di capacità reddituale autonoma: le attivitàantigiuridiche accertate, concretizzatesi in episodi ripetuti (in particolare, nelprocedimento [OSCURATO:PERSONA]), sono state finalizzate a incidere, ancheparzialmente, sul reddito sul patrimonio del proposto, avendogli consentito diconsolidare proventi illeciti anche in attività apparentemente lecite.3.2.

Per quanto concerne la valutazione della sproporzione fra i redditidichiarati e l’attività economica svolta, da un lato, e il patrimonio accumulato daZangrillo, dall’altro, la Corte di appello – riguardo alla pericolosità genericacircoscritta al periodo dal 2002 al 2016 – ha puntualizzato che il riferimentoinerente ai redditi e alle spese ha riguardato il nucleo familiare di VincenzoZangrillo, formato da lui, dalla consorte [OSCURATO:PERSONA] e dai figli [OSCURATO:PERSONA] eAntonio, componenti risultati non produttori di reddito (la sola [OSCURATO:PERSONA] avendodedotto di essere stata dipendente di farmacia, ma in tempo antecedente almatrimonio e con reddito non dichiarato): di conseguenza – si è argomentato –gli introiti che hanno costituito il sostentamento familiare sono scaturitidall’attività economica svolta da [OSCURATO:PERSONA] e dalle società da lui costituite.Ponendo a base della verifica l’esito della perizia svolta in secondo grado daldott.

Esposito, i giudici del rescissorio hanno considerato i dati relativi al periodointercorso fra il 2002 e il 2016 e hanno constatato che i redditi leciti conseguitidal nucleo familiare, considerati al netto dell’imposizione fiscale e degli impieghinecessari al mantenimento della famiglia, sono risultati notevolmente inferioririspetto al valore del compendio patrimoniale intestato ai componenti del nucleostesso, con una sproporzione patrimoniale pari a euro 891.470,54.La Corte di appello, pur attenendosi alla ridefinita perimetrazione temporale,ha inteso evidenziare che la sproporzione, rilevata per il tempo fra il 1983 e il2002, si conferma anche per tale lasso dal punto di vista logico deduttivo.È stato verificato il metodo seguito dal perito per stabilire i redditi netti lecitidisponibili, in relazione ai consumi medi di una famiglia di quattro personesecondo gli indici [OSCURATO:PERSONA] dell’Italia centrale, alla stregua degli elementi fornitidall’INPS per gli anni in cui la famiglia non aveva dichiarato redditi.

E sono statedisattese le obiezioni difensive, basate sulla relazione di consulenza di parteredatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che avevano contestato il ricorso agli indici [OSCURATO:PERSONA] ai finidel calcolo dei consumi familiari e la mancata considerazione dei dedottinumerosi prelievi in contanti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente della suaditta individuale e sui conti correnti delle varie società, dalla difesa computati aifini della verifica della sproporzione.In merito alla verifica dei cespiti oggetto della confisca, i giudici delrescissorio hanno considerato l’insussistenza di problemi in ordine ai benisequestrati direttamente a [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni di accertatapericolosità e, in relazione alla memoria ricognitiva dei beni ancora avvinti dallaconfisca prodotta dalla difesa, le deduzioni difensive volte a dimostrare l’acquistodei beni intestati a soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA] con disponibilità lecite,proprie dei singoli acquirenti, sono state contrastate – circa l’utilizzazione delsistema di cash pooling come modalità di finanziamento delle società – conl’argomento che le società non sono state gestite in autonomia e la loroconfusione gestionale ne impone la considerazione unitaria in capo al proposto.All’esito della distinzione fra beni restituiti e beni ancora oggetto dellaconfisca, la Corte di appello, circa la lettura alternativa delle modalità e provvisteutilizzate per l’acquisto proposta dalla difesa, ha svolto i rilievi afferenti allaverifica delle fonti di acquisto dei cespiti oggetto di confisca, addivenendo, alpunto 1, alla conclusione della carenza di titolo ablativo per le quote dellaCanguro Srl e, per contro concludendo, nell’analisi svolta ai punti da 2 a 17, nelsenso della fondatezza della confisca disposta, confisca pertanto confermata.4.

Richiamata la base su cui la Corte di appello ha, nella parte residua,confermato il decreto applicativo della confisca, occorre prendere atto che laprima sentenza di legittimità (Sez. 5, n. 182 del 2020, dep. 2021), delibando lecorrispondenti doglianze, aveva ritenuto valorizzabili al fine della valutazione dipericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA] alcuni – e soltanto alcuni – dei fatti esaminatinelle pronunce di primo e secondo grado.

Poi, il secondo annullamento, quello diSez. 1, n. 16806 del 2022, dep. 2023, aveva caducato, perché confusa e noncongrua, l’intera decisione rescissoria esaminata.

Indi, la terza sentenza diannullamento, quella di Sez. 5, n. 32090 del 2024, aveva puntualizzato il vincoloscaturente dal primo rinvio e aveva evidenziato la mancata disamina dei motiviin precedenza ritenuti assorbiti.Al riguardo, era risultato chiarito che la Corte di appello avrebbe dovutorispettare il vincolo di rinvio che derivava dalla precedente decisione rescindentelì dove aveva segnalato l’articolata mancanza di motivazione circal’identificazione della specifica ragione ablativa alla base dei vari beni confiscati,con l’emersione del dovere valutativo volto a emendare quel vizio inerente allascelta dei beni da confiscare e di quelli da restituire, previa una nuovadelibazione sul punto; inoltre, era stato sottolineato che l’ulteriore sederescissoria avrebbe dovuto affrontare anche l’oggetto dei motivi che sempre lapregressa decisione rescindente aveva ritenuto assorbiti: si trattava, comeconferma la disamina della specifica sentenza di legittimità – Sez. 1, n. 16806del 30/11/2022, dep. 2023 – che aveva dato atto di tanto, dei motivi concernentiil giudizio di pericolosità sociale (primo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] esecondo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), la perimetrazione temporale ditale pericolosità sociale (secondo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e il giudiziodi sproporzione tra redditi leciti e beni posseduti (terzo motivo di ricorso dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA]).Questi motivi non erano stati esaminati, dato l’esplicito assorbimento, dallasuddetta sentenza, fermo restando soltanto il richiamo ai principi che la primasentenza di annullamento aveva tracciato quanto ai crismi del giudizio sullapericolosità sociale: i motivi assorbiti costituivano, quindi, un ulterioreriferimento con cui pure la Corte di appello avrebbe dovuto misurarsi neldelineare i contorni del proprio dovere valutativo-argomentativo.4.1.

In siffatta, articolata prospettiva – come non aveva mancato disegnalare l’ultima sentenza di legittimità – la Corte del rinvio avrebbe dovutoaffrontare necessariamente, innanzi tutto, le questioni ancora aperte in punto dipresupposti per l’adozione della confisca di prevenzione: i temi della pericolositàsociale, della sua perimetrazione e della sproporzione tra redditi leciti edacquisizioni patrimoniali costituivano e costituiscono argomenti non ancoradefiniti e dotati di priorità logico giuridica rispetto a quelli inerenti allaconfiscabilità di singoli beni, dal momento che l’eventuale vizio delprovvedimento impugnato in ordine agli aspetti inerenti alle richiamate condizioniprioritarie avrebbe potuto dispiegare effetti dirimenti in ordine all’emissione dellamisura, o comunque, alla portata della stessa, rendendo superfluo l'esame deimotivi concernenti la confiscabilità di questo o quel cespite.Pertanto, impregiudicata l’assodata scrematura dei beni oggetto di confiscaprogressivamente determinata dai provvedimenti susseguitisi (i quali hannodefinitivamente espunto dalla regiudicanda i cespiti man mano sottratti allamisura di prevenzione patrimoniale), la Corte di appello – in riferimento ai cespitiancora inseriti nella regiudicanda di confisca di prevenzione, all’esito del terzoannullamento con rinvio – doveva svolgere il compiuto riesame deicorrispondenti presupposti, fermo sempre quanto stabilito dalla prima sentenzarescindente in punto di specifici fatti significativi della pericolosità socialegenerica, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.4.2.

Deve anche osservarsi – e il rilievo si profila di non secondariaimportanza – che la prima decisione rescindente, richiamando anche lecoordinate scolpite (anche alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, GrandeCamera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia) da Corte cost.,sent. n. 24 del 2019, con preciso riferimento alla suindicata fattispecie dipericolosità generica, aveva pure puntualizzato, concretizzandoli, i criteri per laverifica dei presupposti della misura ablativa nella vicenda oggetto di disamina.Si era, in primo luogo, sottolineato che il quadro dei rapporti traaccertamento in sede penale e accertamento in sede di prevenzione andava cosìsintetizzato: a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l'applicazione dellaprevisione ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 richiede adeguatamotivazione in merito all’esistenza pregressa delle condotte delittuose commessedal proposto, aderente ai contenuti della previsione astratta, da ritenersideclinata in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa delgiudizio di pericolosità soggettiva; b) il giudice della misura di prevenzione puòfare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sedepenale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti inquestione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gliargomenti contrari introdotti dalla difesa; c) il giudice della misura diprevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici inquestione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù dellaassenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione(ex art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011); d) il giudice della misura di prevenzione è,tuttavia, vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio non dipendentedall'applicazione di cause estintive – che inerisca al fatto posto a base delgiudizio di pericolosità – prodottosi nel correlato giudizio penale (ex art. 28 d.lgs.n. 159 del 2011), con le sole eccezioni che seguono: 1) quando il segmentofattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si ponga comeingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodistorici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) quando ilgiudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto aquelli acquisiti in sede penale; 3) quando la conformazione legislativa del tipo dipericolosità prevenzionale sia descritta in modo sensibilmente diverso rispetto aicontenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale, in ipotesidi pericolosità qualificata (la sentenza rescindente aveva, su tali aspetti,richiamato l’orientamento espresso da Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv.273976 - 01).Si era, poi, svolto un preciso approfondimento in merito alla specificaqualificazione di pericolosità generica rilevante nel caso in esame, ossia quelladelineata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziandosiche la succitata pronuncia del Giudice delle leggi (sent. n. 24 del 2019) avevaritenuto questa figura (a differenza di quella di cui alla lett. a della medesimadisposizione) costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che perla condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, chevivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» erastata interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione nontanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato: e ciòaveva consentito di ritenere soddisfatta l'esigenza (già rimarcata dalla Cortecostituzionale, oltre che dalla Corte EDU) dell’individuazione dei “tipi dicomportamento” assunti dalla norma a presupposto della misura.Nell’alveo di questa interpretazione, dalla Corte costituzionale – avevaevidenziato la decisione rescindente – è stato puntualizzato che le “categorie didelitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono suscettibilidi trovare la loro concretizzazione nel singolo caso esaminato in forza del triplicerequisito, da provarsi sulla base di precisi elementi di fatto, di cui il giudice devedare conto puntualmente nella motivazione (ai sensi dell’art. 13, secondocomma, Cost.), declinato nel seguente senso.

Deve trattarsi di: 1) delitticommessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dalsoggetto proposto; 2) delitti che abbiano effettivamente generato profitti in capoallo stesso; 3) profitti che, a loro volta, costituiscano – o abbiano costituito inuna determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno unacomponente significativa di tale reddito.La decisione rescindente aveva, sempre in questo solco, precisato che, inlinea con le indicazioni del Giudice delle leggi, l’elaborazione di legittimità si eraassestata sul principio di diritto in virtù del quale, in tema di misure diprevenzione, le “categorie di delitto” legittimanti l'applicazione di una misurafondata sul giudizio di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs.cit., devono presentare il triplice requisito suindicato, da ancorare a precisielementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto inmotivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in unsignificativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capoal proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca,l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (fra lealtre, erano citate Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275888 - 02; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 - 01).I giudici dell’ultimo rescissorio erano tenuti, dunque, a osservare taliprincipi, i quali, del resto, risultano solidamente ribaditi e specificati da altrepronunce, in cui si è anche evidenziato che la lettura tassativizzante dellacategoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159del 2011, indotta dalla sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, trovaapplicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia delGiudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Cortedi cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale dirittovivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza dellafattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione (Sez. 2, n.25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559 - 01).5.

Posto ciò, si prende atto che la Corte di appello ha ricollegato lavalutazione di sussistenza della pericolosità sociale generica, relativa allacategoria suindicata, alle quattro vicende antigiuridiche con risvolti delittuosicost i tuite: dal l ’associazione per del inquere f inal izzata al l ’ i l lec i tacommercializzazione di tabacchi lavorati, emersa nel 2002, definita conarchiviazione molto tempo dopo, rispetto alla quale era stato individuato il ruolodi [OSCURATO:PERSONA] che, titolare di un’officina meccanica in Formia, veniva contattato perreperire e predisporre i veicoli destinati al contrabbando; dal reato didichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture inesistenti, di cui all’art. 2d.lgs. n. 74 del 2000, relativo a fatti del 2006, accertato con sentenza dicondanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Latina,Sezione distaccata di Gaeta, con sentenza del 14 gennaio 2013, conquantificazione dell’imponibile sottratto pari a euro 56.308,93, esito penaleritenuto preminente rispetto all’annullamento del corrispondente accertamento insede di commissione tributaria; dai reati contestati nel procedimento denominatoMasked Bus, relativo a fatti del 2008-2009, per i quali [OSCURATO:PERSONA] era statodestinatario di ordinanza di custodia cautelare, annullata in sede di riesame,quanto al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di varitipi di autoveicoli, a simulazioni di reato e a truffe ai danni delle compagnie diassicurazioni, confermata invece per i tre reati fine di ricettazione (capi A, 3B e4B); dal reato, alfine ritenuto, nella conclusiva sentenza di condanna, diricettazione di una betoniera, procedimento incardinato a seguito dell’arresto inflagranza del 31.03.2016.Si tratta di delitti – due dei quali giudizialmente accertati, gli altri due, quellirelativi alle vicende del 2002 e del 2008-2009, valutati come tali dai giudici dellaprevenzione in modo autonomo, per il contenuto fattuale delle condotte ascrittea [OSCURATO:PERSONA] – che già la prima sentenza di legittimità (Sez. 5, n. 182 del 2020,dep. 2021) aveva ritenuto adeguatamente valorizzati come riferiti a categorie direati con effetti lucrogenetici.Assodato quanto precede, incombeva ai giudici del rescissorio di valutarne inconcreto, nel quadro della triplice, progressiva verifica suindicata, la portata e glieffetti, con ovvio riferimento al solo arco temporale impegnato da tali vicende:pertanto, il riferimento, che pure ha formulato la Corte di appello, in ordine altempo fra il 1983 e il 2002 come lasso in cui gli effetti della sproporzione sono daconfermarsi dal punto di vista logico deduttivo, costituisce un’affermazione privadi ogni congruente rilievo giuridico.Sul piano così precisato, le censure dei ricorrenti, per un verso, non possonoessere seguite nella parte in cui finiscono per prospettare la sostanzialeinconsistenza di alcune delle indicate condotte delittuose, ma, per altro verso, siprofilano fondate laddove sottolineano la carente ponderazione dell’effettivavalenza lucrogenetica di quelle condotte.5.1.

In particolare, la vicenda legata all’associazione per delinquere aventead oggetto il contrabbando di tabacchi lavorati esteri risalente al 2002, larilevazione di dati significativi nella sede prevenzionale, pure formulata, nonappare specificata, giacché vengono soltanto riportate le sintesi di alcuneconversazioni telefoniche intercettate, viene richiamato il riferimento allacoibentazione di un rimorchio che avrebbe dovuto compiere [OSCURATO:PERSONA], diprofessione meccanico, e si è constatata la susseguente conclusione delprocedimento mediante archiviazione, sulla base di una molto generica richiesta:non si sono, però, approfonditi in modo effettivo gli elementi di fatto emersi acarico del proposto con riguardo allo svolgimento della complessiva fattispecie, alfine di trarne le coordinate inerenti alla sua concreta portata.La genericità degli atti (richiesta e decreto) che avevano determinatol’archiviazione del procedimento non costituivano, ex se, la misura della –peraltro, restata indefinita – dimensione della potenzialità lucrogenetica dellacondotta partecipativa ascritta al proposto.Del pari, per quanto afferisce al procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA], inrelazione a cui [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare,resistita al vaglio del riesame per i soli reati fine di ricettazione aventi ad oggettoalcuni complessi veicolari stimati nel provvedimento avere un valore aggirantesiintorno a euro 150.000,00, oggetto di appropriazione indebita, passati attraversola disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e poi avviati verso paesi esteri, vicenda per la qualel’esito finale, pur dopo la custodia cautelare patita dal proposto, si profila esserestato quello della declaratoria di non doversi procedere per sopravvenutaprescrizione, la valutazione compiuta dalla Corte di merito, stavolta in modo piùdettagliato, delle conversazioni sulla cui base era stato ritenuto, nella fase delleindagini preliminari, il consapevole coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in quei soli reatifine, ha comunque lasciato irrisolto il punto del concreto profitto ritraibile eritratto dal proposto dal suddetto coinvolgimento, punto da accertare mediantetenendo conto – in mancanza di verifiche giudiziali di più pregnante momento –dell’analisi compiuta nella suindicata sede del riesame dell’ordinanza applicativadella misura, ivi inclusa l’evidenziata carenza dimostrativa della partecipazionedel proposto ai guadagni scaturenti all’esito delle operazioni illecite.In merito al delitto accertato come commesso da [OSCURATO:PERSONA] e accertato il2.05.2006, il provvedimento impugnato ha precisato che l’accusa avevariguardato la violazione dell’art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000, per avereegli in più occasioni, al fine di evadere le imposte, indicato nelle dichiarazioniannuali relative agli anni 2002 e 2003, elementi passivi fittizi, inerenti aoperazioni inesistenti, in ordine all’importo imponibile di euro 56.308,93.Si tratta di accusa, che quindi riguarda falsità nelle dichiarazioni fiscalirelative agli anni 2002 e 2003, acclarata con sentenza definitiva di condanna.La difesa ha evidenziato che, in sede di [OSCURATO:PERSONA] Tributaria, invece, ilrelativo accertamento era stato, a sua volta, definitivamente annullato, ma laCorte di appello ha dato preminenza all’approdo raggiunto con il giudicatopenale, al cui conseguimento è stato annesso un maggior grado di affidabilità perl’approfondimento che connota la corrispondente verifica giudiziale.La contestazione svolta dalla difesa non può essere condivisa in merito allaconnotazione del fatto delittuoso, oltre che per l’efficacia del giudicato penale dicondanna, anche per il rilievo che la tesi addotta – circa la ritenuta persuasivitàdelle considerazioni svolte in ambito tributario nel 2009 (ossia quattro anni primadel responso emesso in sede penale) – si è avvalsa delle sole considerazionitratte dalla decisione, appunto, tributaria, senza alcuna dimostrata verifica dellasovrapponibilità della base probatoria in virtù della quale il susseguenteaccertamento penale ha sancito la responsabilità del proposto.Resta, tuttavia, ferma la constatazione – che la difesa non ha mancato disvolgere – circa il fatto che l’imposta sul valore aggiunto evasa ascritta aZangrillo – con l’unico addebito di tale natura a lui attribuito – ha riguardato unammontare di poco superiore a euro 11.000,00 (euro 11.261,49).Per quanto riguarda il secondo e ultimo fatto delittuoso giudizialmenteaccertato a carico di [OSCURATO:PERSONA], inerente alla ricettazione della betoniera, marcaAstra, accertata a seguito dell’arresto in flagranza del 31.03.2016, la rilevanzalucrogenetica del delitto, oltre che già considerata nella valutazione recepita nellaprima sentenza rescindente, è stata adeguatamente evidenziata dai giudicidell’ultimo rescissorio, senza che la confisca del danaro (per euro 5.950,00)rinvenuto indosso a [OSCURATO:PERSONA] possa averne esaurito il significato, al di làdell’addotta perdita di rilievo del fatto sotto il profilo dell’incremento delpatrimonio del proposto, rilievo da considerarsi soltanto per la susseguenteverifica degli ulteriori requisiti fondanti la pericolosità sociale del proposto.In definitiva, le quattro vicende antigiuridiche valutate anche nelprovvedimento impugnato si sono contraddistinte per la loro valenzalucrogenetica e attengono a fatti relativi all’arco temporale, in virtù dell’epoca dicommissione dei relativi fatti intercorso dal 2002 al 2016.5.2.

Una volta stabilito ciò, peraltro, la valutazione di abitualità dellecondotte delittuose a sfondo lucrogenetico nonché della concreta capacitàgeneratrice di profitto illecito delle rispettive condotte e, di conseguenza,dell’esclusività dei redditi prodotti come provenienti dai profitti illeciti o, quantomeno, della significatività della componente illecita nella formazione del redditodel proposto – analisi pure necessaria, come peraltro era stato specificatadall’ultima delle sentenze rescindenti - non risulta sostenuta da una motivazioneeffettiva in merito ai corrispondenti, decisivi snodi logico-giuridici.Invero, deve rilevarsi – in tale direzione risultando fondate le doglianzearticolate nei due atti di impugnazione sopra richiamati – che la ricognizione diquesti ulteriori presupposti, imprescindibile per l’accertamento della pericolositàsociale di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ossia che idelitti accertati abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e chetali profitti abbiano costituito, in corrispondenza del periodo di riferimento, l’unicoreddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di talereddito, non ha formato oggetto, nemmeno nel decreto in disamina, di undiscorso giustificativo dotato di effettività, requisito che non può reputarsisoddisfatto dall’esposizione diffusa, ma restata astratta, dei principi di diritto daapplicarsi sui corrispondenti punti.Nessuna indicazione, sia pure di carattere orientativo, dei proventi illeciti chei quattro fatti delittuosi hanno generato per [OSCURATO:PERSONA] è stata fornita, sicché nonpuò dirsi sufficientemente specificato l’apprezzamento della reale portatalucrogenetica delle rispettive vicende delittuose, soprattutto con riferimento alledue fattispecie, a sfondo associativo, per le quali alcun approdo penalmenterilevante ha sorretto l’esame dei rispettivi dati di fatto.Se è vero che, nell’ambito della verifica del carattere lucrogenetico delsingolo fatto ascritto, non è necessario accertare in modo dettagliato l’entità delprofitto correlato alla corrispondente condotta delittuosa, dato che la confisca diprevenzione va tenuta distinta dai provvedimenti ablativi aventi caratterepertinenziale, laddove è rilevante acclarare la concreta incidenza del redditoillecito sul mantenimento del tenore di vita del proposto, è del pari correttoprecisare che, a seguito della consolidata interpretazione tassativizzante dellafattispecie in questione, si considera fondata l’ablazione patrimonialedeterminata dalla pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011se e nei soli limiti in cui le condotte criminose compiute dal soggetto risultinoessere state effettive fonti di profitti illeciti, in quantità ragionevolmentecongruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare e la cui originelecita egli non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023,Valenti, Rv. 285039 - 02, in esplicita consecutio con le indicazioni svolte da Cortecost. n. 24 del 2019 e in coerente sviluppo delle linee dettate da Sez.

U, n. 4880del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01).Soltanto l’accertamento adeguato di tale requisito consente di procedere,poi, all’individuazione dei beni confiscabili attraverso la verifica del presuppostoconcorrente della sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimentirealizzati nel periodo di accertata pericolosità sociale.In tal senso, del resto, lo stesso requisito dell’abitualità delle condottedelittuose – atteso che appaiono emersi quattro fatti dislocati nel corsodell’intervallo ricompreso fra il 2002 e il 2016, ossia in un arco di diciassette anni– appare affermato nella sostanziale mancanza di una percepibile configurazionedei proventi illeciti volta a volta ritratti: questa carenza grava l’affermazionestessa di un margine ancora eccessivo di approssimazione, posto che lamotivazione avrebbe dovuto in tal senso esplicitare, sulla base di unargomentato apprezzamento delle condotte delittuose corrispondenti al tipocriminologico della norma applicata (Sez. 1, n. 11661 del 10/01/2020, Pilato, Rv.278738 - 01) e dei loro effetti lucrogenetici, la dimostrazione che il proposto, nelcospicuo lasso suindicato, si è dedicato al delitto come pratica consueta di vita.La mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illecitiricollegabili nel precisato lasso di tempo alle condotte delittuose enucleate ha,nel contesto esplicitato dai giudici della prevenzione, precluso la verificabilità, aldi là delle tabelle riportate, di una incidenza effettiva e, in ogni caso, rilevante ditali profitti illeciti sul tenore di vita di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare, anchein relazione al complesso delle entrate lecite pure emerse come percepite.Queste carenze fanno sì che il profilo constatativo della fattispecie dipericolosità sociale presa in considerazione sia risultato esplicato, anche nelprovvedimento qui impugnato, in modo non effettivo, di guisa che sono risultatiprivi di adeguata base giustificativa i requisiti dell’abitualità delle condottedelittuose, della loro efficienza produttiva di un’apprezzabile quantità di profittiilleciti nel periodo considerato e della ponderazione di assorbenza o, quantomeno, di significatività di tali profitti rispetto al reddito lecitamente prodotto dalproposto.5.3.

Tali rilievi comportano la necessità di annullare il decreto impugnato,con rinvio alla medesima Corte di appello, sempre in diversa composizione,affinché proceda a completare la verifica e, quindi, a rieditare la motivazionesugli indicati, determinanti profili, all’esito e secondo l’esito degli elementivalutati.Soltanto successivamente all’emersione degli indicatori mancanti ondepervenire alla dimostrazione dell’indicata tipologia (art. 1, comma 1, lett. b,d.lgs. n. 159 del 2011) di pericolosità sociale generica del proposto, i giudici delrescissorio, anche in relazione alla verifica della ragionevole congruenza fra iprofitti illeciti generati dalle individuate condotte delittuose e il complesso deibeni oggetto di confisca, procederanno alla conseguente analisi circa lasussistenza – o meno – della sproporzione del valore dei beni acquistati daZangrillo e dal suo nucleo familiare rispetto all’ammontare degli introiti netticonseguiti dal proposto e dai componenti del suo nucleo familiare nell’ambitodella corrispondente perimetrazione temporale.5.4.

Quindi, le doglianze articolate dai ricorrenti e attinenti a quest’ultimaparte della verifica, pure in ordine alla lamentata obliterazione delle risultanzedella consulenza tecnica di parte, per la prospettata vanificazione di ognielemento attivo prodotto dalle società costituite da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari,pur se fiscalmente emersi, restano nuovamente assorbite: esse andrannoutilmente esaminate soltanto se e quando sarà stata accertata, in tutti i suoiaspetti, la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] per l’arco temporale succitato esaranno stati definiti nel senso prospettato dalla richiesta i suindicati presuppostiper l’attivazione della confisca di prevenzione sui beni residuati.Di conseguenza, le stesse censure inerenti all’analisi compiuta dalla Corte diappello con riferimento alla verifica delle fonti economico-finanziarie dei singolicespiti confiscati, nei punti elencati nell’ultima parte della motivazione delprovvedimento impugnato con i numeri da 2 a 17 (il punto 1 ha riguardato lequote della [OSCURATO:PERSONA], restituite), non devono essere affrontate in questa sede.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diRoma.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
illo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 03/10/1984A.[OSCURATO:SOCIETA];[OSCURATO:PERSONA];Zag di [OSCURATO:PERSONA] c. Sas;[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];avverso il decreto emesso del 05/06/2025 della Corte di appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;Letta la memoria rassegnata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeStellato, difensori delle parti ricorrenti, con cui sono state ribadite le conclusioniformulate nei ricorsi ed è stato chiesto l’annullamento senza rinvio del decretoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 15 novembre 2017, il Tribunale di Latina aveva applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Formia perla durata di anni tre, stabilendo il versamento di una cauzione pari a euro10.000,00, a garanzia del rispetto delle prescrizioni imposte.Con lo stesso provvedimento era stata disposta nei confronti del medesimoproposto anche la misura di prevenzione reale della confisca ai sensi dell’art. 24d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dei beni, mobili e immobili, aziende e società,come da dettagliato elenco inserito nel dispositivo del decreto, appartenenti alproposto o ritenuti riconducibili a lui, anche se formalmente intestati ad altrisoggetti, quali la moglie [OSCURATO:PERSONA], i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lasocietà [OSCURATO:SOCIETA], la società [OSCURATO:PERSONA], la società Zag di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA].Erano seguiti altri decreti emessi dal Tribunale di Latina, aventi ad oggetto laprecisazione dei beni sottoposti a sequestro (fra gli altri: il provvedimento del19.04.2018 inerente all’estensione della confisca a due ulteriori trattori stradali,di proprietà rispettivamente della [OSCURATO:PERSONA] e della A.G.; il provvedimento del24.04.2018 inerente alla correzione dell'errore materiale riferito alle targhe dialcuni veicoli; il provvedimento del 26.04.2018 inerente all’autorizzazione allacancellazione della confisca, in favore della società [OSCURATO:PERSONA], acquirentedi due trattori stradali di [OSCURATO:PERSONA], con la traslazione del vincolo sullesomme ricavate dalla vendita; il provvedimento del 26.06.2018 inerenteall’autorizzazione alla vendita di un semirimorchio in favore della Fratelli DianaSas di [OSCURATO:PERSONA], con spostamento del vincolo sulla somma ricavata dallavendita; il provvedimento del 28.06.2018 inerente alla correzione dell'erroremateriale riferito al veicolo Fiat 500, tg [OSCURATO:TARGA], indicato come confiscato permero refuso, ma di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo).[OSCURATO:PERSONA] era stato considerato portatore di pericolosità generica exart. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, riferita a «coloro che per lacondotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, chevivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».In quel provvedimento era stata ritenuta la sicura pericolosità del suddettoZangriilo, dando rilievo, in primo luogo, alle ripetute denunce per i reati diricettazione e riciclaggio collegati all'attività di autotrasporto e compravendita diautocarri svolta dal proposto. In secondo luogo, era stata considerata ladetenzione illegale di munizionamento da guerra, accertata a seguito diperquisizione avvenuta in data 17.11.1993, che aveva portato alla sua condannaalia pena di mesi quattro di reclusione da parte della Corte di appello di Roma, indata 20.04.2004. Inoltre, era stato valorizzato il coinvolgimento del soggetto inaltre attività illecite, tra le quali quelle relative a una associazione a delinquerefinalizzata al contrabbando di tabacchi e quelle relative al traffico internazionaledi sostanze stupefacenti, nonostante le corrispondenti vicende processuali nonfossero sfociate in un accertamento definitivo di responsabilità a suo carico. Siera valutata pure la denuncia per i reati di estorsione ed esercizio arbitrario delleproprie ragioni presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 9.01.2008, che non aveva potutoessere scrutinata nel merito per la mancanza della querela in ordine al reato poiritenuto. Infine, erano state considerate le intercettazioni che avevano fattoemergere i collegamenti fra [OSCURATO:PERSONA] e noti esponenti del clan dei Casalesi, qualiNicola Schiavone ed [OSCURATO:PERSONA].Il requisito dell'attualità della pericolosità sociale era stato reputatosussistente a seguito dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 31.03.2016. Era statoemesso decreto di sequestro per il reato di riciclaggio in concorso con Massimoarresti domiciliari per oltre sei mesi e in seguito condannato con rito abbreviato,il 23.11.2016, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione.Alla base della misura patrimoniale era stata posta la relazione di periziarassegnata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale era stato consideratoassodato che i numerosi beni intestati ai terzi interessati erano stati acquistati, inrealtà, con provvista fornita dal proposto e, quindi, erano riconducibili a lui, nonpossedendo, i terzi intestatari, redditi sufficienti alla rispettiva acquisizione, e siera ritenuta provata la sproporzione tra la capacità reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e delsuo nucleo familiare e gli investimenti effettuati, con conseguente presunzionedell'impiego, per gli acquisiti, di fondi di illecita provenienza.1.1. Impugnato il decreto del Tribunale, la Corte di appello di Roma, conprovvedimento del 25 febbraio 2020, aveva riformato la decisione di primo gradoin relazione alla durata della misura della sorveglianza speciale, riducendola adanni due, e aveva confermato nel resto.Avverso il provvedimento di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e i terziinteressati avevano proposto ricorso per cassazione deducendo la violazionedegli artt. 1, lett. b), e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, essendosi, in particolare,contestata la possibilità di inquadrare come elementi di fatto sintomatici dipericolosità sociale una serie di episodi conclusisi con esiti processuali di naturaassolutoria e altri fatti privi di significativa consistenza lucrogenetica, nonchéessendosi evidenziato come la sperequazione tra ricavi leciti e acquisti effettuatidal proposto in costanza di pericolosità fosse il frutto dell’omessa valutazione diuna serie di poste attive, pur se provate documentalmente dalle difese.1.2. La Corte di cassazione, Sez. 5, n. 182 del 30/11.2020, dep. 2021,aveva accolto i ricorsi ritenendo fondate le doglianze sulla valutazione dellapericolosità del proposto, sulla perimetrazione temporale e sulla sproporzione traredditi leciti e acquisizioni patrimoniali, dichiarando assorbiti i restanti motivi.I giudici di legittimità avevano escluso dal novero degli elementi valutabili aifini della pericolosità generica gli episodi sfociati in esiti assolutori o privi diconnotazioni lucrogenetiche e avevano rimesso al giudizio della Corte di appellola rivalutazione della pericolosità del proposto sulla base degli elementi di fattoresidui, ritenuti valutabili ai fini della corrispondente ponderazione.1.3. Svolto il giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, preso in esameanche il contenuto delle memorie difensive, con il decreto del 18 novembre2021, aveva ridefinito l’arco temporale in cui era emersa la pericolosità delproposto perimetrandola dal 2002 al 2016 (laddove l'originaria determinazioneaveva retrodatato l’esordio del percorso criminale di [OSCURATO:PERSONA] al 1993).Muovendo da questa base, i giudici del rescissorio avevano escluso laconfisca dei beni acquistati al di fuori del ridefinito perimetro di pericolosità delproposto, disponendo la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] e ai terzi intestatari dei relativicespiti, e avevano confermato nel resto l’impianto residuo della confisca stessa.Le difese avevano impugnato il provvedimento svolgendo tre doglianze.Con il primo motivo era stata prospettata la violazione dell'art. 125 cod.proc. pen. per il difetto assoluto di coerenza interna della motivazione giacché,per taluni beni, quel decreto impugnato aveva disposto simultaneamente laconferma della confisca e la loro restituzione, per altri aveva indicato inmotivazione la restituzione ma in dispositivo aveva ordinato la confisca e per altricespiti ancora era stata del tutto omessa la motivazione.Con il secondo motivo, si era dedotta la violazione dell'art. 1, lett. b), d.lgs.n. 159 del 2011 evidenziando che taluni degli episodi considerati non avrebberodovuto considerarsi delitti lucrogenetici e contestando la possibilità di riteneresulla loro base [OSCURATO:PERSONA] abitualmente dedito ad attività delittuose.Con la terza doglianza, la difesa aveva denunciato la violazione dell'art. 24d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione agli approdi raggiunti dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 24 del 2019.1.4. La Corte di cassazione, Sez. 1, n. 16806 del 30/11/2022, dep. 2023,aveva annullato il decreto ritenendo assorbente ¡l primo motivo, senza possibilitàdi correzione del decreto stesso, e considerando ineludibile la sua caducazioneper l’adozione di un decreto con motivazione effettiva e completa.1.5. Svolto il nuovo giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma avevaemesso il decreto del 23 ottobre 2023 con cui aveva escluso la confisca di unaserie di altri cespiti, partitamente indicati nel dispositivo, con loro restituzioneagli aventi diritto, e aveva confermato nel resto il provvedimento ablativo.[OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati avevano impugnato anche taleprovvedimento deducendo fra l’altro: la violazione degli artt. 627 e 125 cod.proc. pen., sia sotto il profilo dell’erronea applicazione degli artt. 1 e 24 d.lgs. n.159 del 2011, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 125 cit., siccome laCorte del nuovo rescissorio aveva affrontato solo il primo dei motivi posti a basedell'annullamento prima sancito dalla Corte di legittimità, ma aveva omesso ogniconsiderazione e conseguente motivazione circa le ulteriori doglianze, assorbite.1.6. La Corte di cassazione, Sez. 5, n. 32090 del 29/05/2024, avevaannullato il suddetto decreto della Corte di appello.Premessa la ricostruzione circa la questione dell'assorbimento dei motivi divolta in volta proposti, questa decisione di legittimità aveva rilevato che la Cortedi appello non avrebbe dovuto limitarsi al giudizio relativo alla confiscabilità deibeni, ma avrebbe dovuto occuparsi anche degli ulteriori profili dedotti con ledoglianze dichiarate assorbite dalla precedente sentenza della Corte dicassazione, essendo state dedotte con specifici motivi, ancora da esaminarsi.Di conseguenza, ritenuta decisivamente omessa la motivazione relativa alvaglio della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], della delimitazionetemporale della pericolosità stessa e della sproporzione tra risorse lecite epatrimonio, la Corte di legittimità aveva annullato con rinvio il provvedimento.2. Indi, con il decreto in epigrafe, reso il 5 giugno 2025, depositato il 19novembre 2025, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di terzo rinvio, inulteriore riforma del provvedimento emesso in primo grado, ha disposto larestituzione all’avente diritto delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA],confermando nel resto il decreto del Tribunale di Latina, con le successiveintegrazioni, fermi anche i dissequestri dei beni disposti con i precedenti decretidella Corte di appello del 18 novembre 2021 e del 23 ottobre 2023.2.1. In quest’ultimo provvedimento, dopo aver fatto il punto sulle questionidevolute con le sentenze rescindenti, la Corte territoriale, con specificoriferimento alla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 1, comma 1, lett. b),d.lgs. n. 159 del 2011, e alla corrispondente perimetrazione, ha premesso che,all’esito dei pregressi annullamenti, il periodo residuo da prendere inconsiderazione è quello intercorso dal 2002 al 2016. Sono stati consideratielementi valutabili in tal senso i dati costituiti dalla comunicazione della notizia direato del 15.01.2002 della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], in ordine acui [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato per associazione per delinquere finalizzata alcontrabbando di tabacchi, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso difatture inesistenti, relativo a fatti del 2006, il procedimento [OSCURATO:PERSONA], per fattidel 2008-2009, inerente ad associazione per delinquere finalizzata allaricettazione di vari tipi di autoveicoli, a simulazioni di reato e a truffe ai dannidelle compagnie di assicurazioni, nonché ad alcuni reati fine di ricettazione, e ildelitto di ricettazione di una betoniera accertato, con sentenza di condanna, acarico di [OSCURATO:PERSONA], seguito dell’arresto in flagranza del 31.03.2016.2.2. Ripercorse, con riferimento a tali elementi, le vicende poste afondamento della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale haritenuto che esse abbiano fornito prova della caratterizzazione illecita dellacondotta del proposto, risultato coinvolto in diverse tipologie di attivitàcriminose, anche di stampo associativo, volte a generare proventi illeciti,condotte protrattesi pure in epoca successiva all’instaurazione del procedimentodi prevenzione.I proventi illeciti stimati scaturiti a vantaggio del proposto da tali vicendehanno, per i giudici del merito rescissorio, costituito indici adeguati dell’abitualitàdelittuosa lucrogenetica svolta dal medesimo e del fatto che egli ne ha tratto unarilevante fonte di reddito, così da determinare, fra il 2002 e il 2016, la sensibilesproporzione patrimoniale pari a euro 891.470,54.Sono state disattese le obiezioni difensive, sollevate, fra l’altro, in punto diIndici [OSCURATO:PERSONA], di computabilità dei prelievi in contanti sui vari conti correnti e diimpiego del cash pooling per il finanziamento delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].Censiti i beni tuttora oggetto di confisca, la Corte territoriale ha preso inconsiderazione le obiezioni proposte dalle difese per l’acquisto di 17 cespiti,partitamente analizzati, ma – tranne che per le quote della [OSCURATO:PERSONA] – harespinto le letture difensive.2.3. Conclusivamente, i giudici del rescissorio hanno ritenuto sussistentel’emersione di una forte sproporzione tra redditi leciti e possidenze, nonchédisponibilità finanziarie, riguardante l’intero arco di vita del nucleo familiare diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], sicché, rispetto ai precedenti approdi, si è reputataquantitativamente giustificata soltanto la provvista relativa alia costituzione dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], mentre si è confermato nel resto il decreto impugnato.3. Avverso il provvedimento hanno proposto impugnazione (con atto unitariodel difensore [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniZangrillo, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la ZAG di [OSCURATO:PERSONA] CannellaSas e la [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l’annullamento e affidandol’impugnazione a tre motivi.3.1. Con il primo motivo denunciano l’erronea applicazione dell’art. 1,comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, la violazione dell’art. 125 cod. proc.pen., per insussistenza della pericolosità sociale generica del proposto, el’apparenza della motivazione in relazione alla commissione abituale di delittilucrogenetici in un significativo lasso temporale.Con riferimento all’associazione ipotizzata dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, si precisa che il relativoprocedimento non era stato archiviato per il decorso del termine di prescrizione,giacché il Pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione della posizione diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] già il 7.11.2003 per infondatezza della corrispondente notiziadi reato; per il resto, il quadro di elementi non è stato valutato con il necessariorigore, trattandosi di dati relativi a procedimento archiviato risoltisi in quattrocaptazioni di conversazioni telefoniche di cui non era stata segnalata nemmenola data; in ogni caso, il contenuto delle captazioni, anche quella inerente alcolloquio con Esposito, era tutt’altro che chiaro e, in ogni caso, non era bastevoleper dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla supposta associazione;comunque, per i ricorrenti, è dirimente il rilievo che i giudici del rescissorio hannoutilizzato, non i soli dati di fatto emergenti dagli atti del procedimento, bensì levalutazioni e le interpretazioni di quegli elementi formulate dagli inquirenti,senza formulare una specifica valutazione circa la portata lucrogenetica derivantedalla condotta descritta.Quanto al delitto tributario del 2006, l’affermazione del maggior grado diprofondità dell’accertamento penale rispetto a quello tributario è, secondo ladifesa, condivisibile solo in astratto, ma non nel caso concreto, essendosievidenziato che l’argomentato provvedimento di annullamento dell’accertamentoa carico di [OSCURATO:PERSONA] emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] avevadestituito di credibilità gli elementi a carico del medesimo, senza che il decretoimpugnato abbia motivato l’addotta prevalenza della valutazione compiuta insede penale; in ogni caso, si tratterebbe dell’unica violazione tributariacommessa da [OSCURATO:PERSONA] in più di trent’anni e il profitto, pari al valore dell’IVAindebitamente detratta, sarebbe di euro 11.261,49, cifra certo non tale dacostituire l’unica o quanto meno una rilevante fonte di reddito per il medesimo.In ordine al procedimento [OSCURATO:PERSONA] per i fatti del 2008-2009, definito conl’archiviazione, si sottolinea che l’ordinanza emessa in sede di riesame, oltreall’annullamento inerente al reato associativo, aveva chiarito che non era emersala partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai guadagni conseguiti dalle operazioni.Circa il delitto di ricettazione del 2016, era risultato che il profitto generatodallo stesso era di euro 5.950,00, somma peraltro trovata in possesso diZangrillo quando era stato fermato e già sequestrata e confiscata, sicché il fattosi era rivelato neutro sotto il profilo lucrogenetico.Sotto ulteriore profilo, la difesa lamenta l’ineffettività della risposta datadalla Corte di appello in punto di verifica dell’abitualità delle commissione dellecondotte delittuose rilevanti ai fini dell’accertamento della categoria dipericolosità generica considerata: a fronte di pochi episodi, distanziati anchemolti anni l’uno dall’altro, la conclusione che il proposto avesse scelto il criminecome pratica abituale della propria vita è risultata sorretta da mere formule distile, come d’altronde segnalavano già la ricognizione di due soli delitti diricettazione nel corso di un’attività imprenditoriale ultratrentennale.Infine, l’affermazione del decreto impugnato dell’avvenuta acquisizione dirisorse da fonte illecita tali da incidere sul reddito e sul patrimonio del proposto sirivela, per la difesa, manchevole sotto un duplice profilo: non è quantificato,nemmeno in via presuntiva, il profitto illecito asserito, né è valutata lasignificatività della sua portata, a fronte di redditi leciti prodotti dall’impresaindividuale nel lasso 2002-2016 per euro 824.340,00, oltre a euro 76.588,00quale reddito della persona fisica, nonché a euro 122.818,00 conseguiti dalla ZagSas, per complessivi euro 1.023.746,00; sicché, ove si fosse quantificato anchein euro 30.000,00 il profitto delle ricettazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA], tali entrateillecite certo non avrebbero potuto inquadrarsi come l’introito unico e nemmenocome l’introito prevalente di cui aveva fruito [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il secondo motivo prospettano l’erronea applicazione dell’art. 24d.lgs. n. 159 del 2011 e la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., per omessaindicazione del profitto effettivamente conseguito, omessa valutazione dellacorrelazione temporale e violazione del rapporto di ragionevole congruità traredditi illeciti incamerati e valore dei beni da sottoporre a confisca.Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e dilegittimità, i ricorrenti censurano particolarmente l’omessa valutazione dei profittiilleciti effettivamente conseguiti, passaggio che, invece, sarebbe statoindispensabile per correlare il valore complessivo dell’arricchimento illecito alvalore dei beni oggetto di confisca, dato che, a fronte di computo delle utilitàillecite che [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto ritrarre dalle condotte a lui ascritte, ove pureprovate, pari al complessivo importo di euro 31.261,00, avrebbe dovuto trarsiindubbiamente, oltre al rilievo della natura sporadica, e non abituale, dellecondotte delittuose, anche la conclusione dell’esiguità di tali proventipresuntivamente lucrati, anche a voler superare la carenza di dati ricostruttivispecifici sull’argomento nel provvedimento impugnato.In punto di verifica della sproporzione tra beni posseduti e redditi lecitiprodotti, la difesa evidenzia che neanche in questo provvedimento si è tenutoconto, quanto all’impiego degli [OSCURATO:PERSONA], della critica al computo peritale,accolto dai giudici della prevenzione, per avere escluso dalle poste attive lecite ifitti figurativi addebitando invece le relative spese, così computando solol’elemento negativo della complessiva posta.Del pari, sui prelievi in contanti effettuati da [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti osservanoche – nonostante le deduzioni da loro svolte – nulla è stato argomentato dallaCorte di appello in merito al condono tombale effettuato in sede fiscale nel 2002con riferimento a tali somme: anche a voler ritenere – ma la difesa persiste neldissentire da tale impostazione – non computabile ai fini degli acquisti effettuatiil danaro illecitamente sottratto al fisco, i giudici della prevenzione avrebberodovuto però distinguere e considerare la parte lecita delle somme, derivante daanche ipotizzando un’aliquota progressiva del 50%, almeno la metà della sommaavrebbe dovuto ascriversi a frutto di lecita attività di lavoro, con un recupero fragli elementi attivi dell’importo non inferiore ad euro 650.000,00.La difesa lamenta l’omessa motivazione relativamente ad altri temi, pureinfluenti sulla verifica dell’affermata sproporzione, quali i riscatti delle polizze pereuro 895.177,46, i redditi prodotti dalle società di capitali in relazione a cui erastata revocata la confisca per complessivi euro 1.379.158,00 e gli affidamentibancari, per un valore oscillante nel periodo tra euro 700.000,00 ed euro1.300.000,00, temi decisivi, anche sotto il profilo quantitativo.In merito all’affermata correlazione temporale, essa, ad avviso della difesa,è stata affermata senza curarsi di ricollegare gli acquisti alla commissione difinalizzato al riequilibrio di una situazione economica ingiusta, ma ha assunto itratti tipici della sanzione penale, siccome non si rilevano argomenti, anchepresuntivi, in grado di dimostrare il collegamento fra la commissione dei reati el’effettuazione degli acquisti indicati, valutazione omessa in ragionedell’impossibilità di evincere il collegamento proprio a cagione dell’esiguità degliimporti presuntivamente lucrati da [OSCURATO:PERSONA].Infine, si ribadisce la violazione del rapporto di ragionevole congruità fraprofitti illeciti conseguiti e valore dei beni sottoposti a confisca.Secondo i ricorrenti, il provvedimento impugnato non ha minimamenterispettato il suindicato criterio della ragionevole congruità, omettendo unaqualsivoglia quantificazione degli asseriti, modestissimi profitti illeciti in relazionevalore dei beni confiscati, di gran lunga più elevato: certo, non si richiedeval’esatta coincidenza fra i due valori, ma in questo caso è mancata la verifica diragionevole congruità, sicché questa applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del2011, se ritenuta possibile, ne determinerebbe l’illegittimità costituzionale.3.3. Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.per motivazione apparente circa l’esame della giustificazione dei vari acquisti.La difesa, fermo il carattere assorbente delle censure precedenti, passa inrassegna la motivazione addotta per destituire di fondamento la ricostruzionecontabile offerta dagli interessati per giustificare i singoli acquisti e ne enuncial’apparenza, in relazione al contenuto della memoria depositata il 27/12/2024.Sono state, infine, svolte le ragioni di contrasto in ordine a tutti i punti,relativi agli acquisti dei beni per i quali è stato confermato il vincolo dellaconfisca con l’articolazione delle controdeduzioni alle osservazioni esposte neldecreto.4. Avverso il provvedimento hanno depositato altro atto di impugnazione(proveniente dal difensore [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], oltre che qualeimprenditore individuale, anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], nonché di sociadella [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale legalerappresentante e socio della [OSCURATO:PERSONA], amministratore e sociodella [OSCURATO:PERSONA] e socio della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], anche quale socio dellaA.[OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA],chiedendone ulteriormente l’annullamento sulla scorta di tre motivi.4.1. Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 1 e ss. d.lgs. n.159 del 2011, in relazione alla perimetrazione della condotta rilevante, anche perl’individuazione della ragionevolezza temporale affermato, e la violazione dell’art.627 cod. proc. pen., per inosservanza dei principi di cui alle sentenze rescindenti.La difesa sottolinea che il richiamo ai provvedimenti di archiviazione, qualipossibili elementi costitutivi della pericolosità, si è risolto in mere suggestioni,giacché è possibile attingere a provvedimenti giudiziari apparentementefavorevoli al proposto per inferirne un’ipotetica pericolosità, ma, in tal caso, ènecessario riscontrare l’evidenza di un accertamento di fatto idoneo a dimostrarecondotte illecite, proiettive della produzione di concreta redditività.In tal senso, depurata l’analisi della pericolosità sociale da tutti gli elementioriginariamente indicati nel decreto del Tribunale di Latina, ma poi esclusi in virtùdelle pronunce discendenti, e riconsiderata la perimetrazione temporale conriferimento al solo intervallo dal 2002 al 2016, in cui erano collocate le vicenderesidue già richiamate, i giudici del rescissorio avrebbero dovuto stabilire se lecorrispondenti condotte illecite fossero state tali da reggere il concetto dipericolosità generica evocato dalla richiesta di confisca.Al riguardo, anche in tale atto di impugnazione si puntualizza che: l’indaginedella Guardia di Finanza del 2002 non ha sortito, nel provvedimento impugnato,l’enucleazione di concreti elementi idonei a dimostrare la dedotta pericolositàsociale; la condanna per il reato fiscale relativa al fatto del 2006 è risultata senzadubbio contrastata dall’annullamento del corrispondente accertamento emessodalla [OSCURATO:PERSONA] Tributaria, antecedente di ben quattro anni alla sentenzapenale, senza che un’effettiva motivazione della Corte di appello abbia spiegatole ragioni della preminenza, in concreto, di quest’ultima sentenza, oltre chedell’entità assolutamente marginale del profitto fiscale addotto come conseguito;del pari, sulle vicende relative all’associazione per delinquere finalizzata allaricettazione di automezzi del 2009 e alla ricettazione di una betoniera nel 2016,si reiterano le censure già espresse nel primo atto di impugnazione.Alla stregua di tali dati, in ogni caso, l’affermazione dell’abitualità dellecondotte delittuose lucrogenetiche è restata, secondo la difesa, priva dimotivazione effettiva, due soltanto, in un arco temporale di 15 anni, essendoemerse come condotte valutabili in tal senso, dovendo escludersi le vicende del2002 conclusesi con l’archiviazione e dell’utilizzo di fatture per operazioniinesistenti, non potendo ritenersi in alcun modo acclarata l’adozione di unsistema di vita costantemente orientato alla commissione di reati lucrogenetici:la contraria affermazione resa nel decreto impugnato si è posta, per i ricorrenti,in contrasto con le regole di giudizio affermate nelle sentenze rescindenti.4.2. Con il secondo motivo si evidenziano la violazione degli artt. 1 e 24d.lgs. n. 159 del 2011 e l’assoluta carenza di motivazione in relazioneall’individuazione della sproporzione tra risorse e accumulazioni patrimoniali,oltre che in ordine al concetto stesso di sproporzione, se riferito ai soli redditi enon alle risorse economiche complessivamente intese, purché di provenienzalecita, e alle corrispondenti attività economiche.Nella disamina del requisito della sproporzione, la Corte di appello –sottolinea la difesa – ha affermato, in modo del tutto eccentrico, che tali profiliinteressavano, sotto il profilo logico deduttivo, anche il periodo intercorso tra il1983 e il 2002. Per il resto, i dati offerti mediante la relazione di consulenza deldott. [OSCURATO:PERSONA] sono stati, secondo i ricorrenti, obliterati, giacché proprio lavalutazione complessiva delle risorse e delle disponibilità economiche di Zangrillodoveva essere fatta tenendo conto anche delle movimentazioni economicheoperate dalle società in favore dei singoli soci, operazioni che potrebberopresentare profili di irregolarità di natura civilistica e contabile, ma che hannorappresentato in ogni caso evidenze economiche da computare nellaricostruzione della complessiva patrimonialità lecita del gruppo [OSCURATO:PERSONA].In tale prospettiva, la difesa fa carico alla Corte di appello di aver limitatol’analisi ai redditi dichiarati ma non considerando l’attività economica esercitata ele disponibilità provenienti da fonti legittime e tracciate, giustificate, anche inmerito all’accensione di mutui, proprio dalla consistenza dell’attività stessa.In ordine alla verifica della ragionevole correlazione temporale tra i presuntiilleciti e le accumulazioni ritenute indebite, i ricorrenti sottolineano la decisivacarenza di risposta all’obiezione secondo cui, nonostante l’esiguità della capacitàlucrogenetica degli illeciti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e la distanza nel tempo della lorocommissione, è stato fatto derivare un rapporto di strumentalità tra esse e tuttele acquisizioni oggetto di confisca, al di fuori del suddetto, essenziale parametrodella ragionevolezza temporale.Anche la verifica, rispetto alla perimetrata pericolosità sociale dal 2002 al2016, degli acquisti da ascriversi ai proventi delle attività delittuose non avrebbedovuto limitarsi all’ individuazione di tutti gli acquisti intervenuti inquell’intervallo, ma avrebbe dovuto far emergere anche la possibile sussistenzadel nesso causale fra le attività illecite e la patrimonialità acquisita.4.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge e la carenza dimotivazione alla base della confisca operata nei confronti di terzi interessati.Su tale versante, la totale obliterazione dei prelievi di somme dal contodell’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], pari a euro 800.000,00, e dai conti dellevarie società coinvolte, pari a euro 500.000,00, ha fatto sì che siano statetrascurate quelle poste attive, le quali avrebbero più che appianato lasproporzione affermata dai giudici della prevenzione: in particolare, per leloro attività di natura illecita, tali da aver potuto determinare, sia pure in viaindiretta, un arricchimento del proposto e del suo nucleo familiare, sicché lamotivazione sull’argomento è mancata; le società hanno operato nei settori dirispettivo riferimento senza essere attinte da alcuna indagine.In questa prospettiva, la difesa denuncia che la commistione dei patrimoniaccumulati dalle società e le attività illecite riconducibili al proposto è statasostenuta in modo apodittico, così da non poter legittimare un’ipoteticacontaminazione dei patrimoni idonea a giustificare il provvedimento ablatorioimpugnato; sicché, la specifica confisca avente ad oggetto le quote delle societàe i loro beni strumentali, compresi quelli della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto, afortiori, essere annullata.5. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del decretoimpugnato osservando che anche con il provvedimento in esame i giudici delmerito hanno perpetuato i vizi rilevati in precedenza dalle decisioni rescindenti,in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.: non è stato campito con chiarezza ilperimetro cronologico della pericolosità sociale, né è stato approfondito conmotivazione esaustiva il tema della sproporzione tra risorse lecite e patrimonioacquisito; inoltre, è stata resa una motivazione di mero stile circa lacommissione abituale da parte di [OSCURATO:PERSONA] di delitti lucrogenetici (ilriferimento è al delitto tributario del 2006 e alla ricettazione del 2016); si rilevala carenza di motivazione in ordine all’esatta indicazione del profitto conseguito,anche per la verifica del rapporto tra quanto incamerato illecitamente e quantosottoposto a confisca; la motivazione è carente anche in punto diapprofondimento delle giustificazioni addotte dal proposto in riferimento aisingoli acquisti, non potendosi ravvisare nemmeno un’effettiva motivazioneimplicita al riguardo, in mancanza dell’esame degli argomenti addotti dalladifesa, sicché non possono ritenersi osservati i principi fissati da Corte cost. n. 24del 2019, in merito ai requisiti legittimanti la misura ablativa in ordine al caso dipericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.6. I difensori dei ricorrenti, con memoria unitaria, hanno, in primo luogo,condiviso tutti i rilievi effettuati dal Procuratore generale nella requisitoria;inoltre, si sono esplicitamente riportati a tutti i motivi sviluppati nei due atti diimpugnazione presentati nell’interesse di tutte le parti; infine, hanno evidenziatol’assoluta straordinarietà del procedimento, già interessato da ben treannullamenti disposti in sede di legittimità, in ragione della quale si chiede ladefinizione del giudizio, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., conannullamento senza rinvio, posto che, anche all'esito di valutazioni discrezionali,gli elementi di fatto già accertati e le statuizioni adottate dal giudice di meritofanno ritenere definitivamente destituita di fondamento la richiesta diprovvedimento ablatorio allo stato parzialmente accolta dai giudici dellaprevenzione, già il Procuratore generale distrettuale avendo chiesto la revocadella confisca per totale assenza dell’addotta pericolosità generica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Le impugnazioni si rivelano per quanto di ragione fondate, nei sensi cheseguono.2. Si verte in tema di misure di prevenzione di natura (per quanto ancorarileva) patrimoniale.È assodato che, nel procedimento di prevenzione, in base al dispostodell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, derivato dall’art. 4 legge 27dicembre 1956, n. 1423, a sua volta richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma,legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto perviolazione di legge: nozione nella quale va compresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo diprovvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dall’art. 10,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.Questa violazione ricorre anche allorquando il decreto ometta del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parteche, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esitoopposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione (come classificatodall’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) del decreto non può esserededotto e, in ogni caso, non può essere ritenuto qualora l’inesistenza o la meraapparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativoespresso dal provvedimento; sicché anche il vizio di travisamento della prova peromissione è ordinariamente estraneo al procedimento di legittimità, salvo che sisiano travisate plurime circostanze decisive, totalmente ignorate o ricostruite daigiudici di merito in modo così erroneo da tradursi in una motivazione apparenteo inesistente, riconducibili alla violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020,Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365- 01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01).Si è precisato, sempre in ordine alle misure di prevenzione patrimoniali, cheè deducibile con ricorso per cassazione la violazione del diritto alla prova di cuiall'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, sebbene la relativa inosservanzanon sia prevista a pena di nullità (Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023, Bolondi, Rv.285502 - 02; a sua volta, Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv.268652 - 01, ha considerato che lo stesso soggetto terzo – chiamato apartecipare al procedimento di prevenzione, in quanto destinatario dellapresunzione relativa di fittizia intestazione di beni in realtà riferibili al proposto,soggetto che ha il diritto, ai sensi degli art. 2-ter legge n. 575 del 1965, poi art.23 del d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che dell’art. 6 CEDU, di fornire qualsiasiprova contraria a detta presunzione, anche di natura testimoniale – ha titolo didedurre con il ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge allorquando ilprovvedimento impugnato non abbia offerto alcuna motivazione in ordine alrigetto delle sue istanze istruttorie).Inoltre, avendo i ricorsi in esame, impugnato un provvedimento reso in sededi (terzo) giudizio di rinvio, lo spettro deduttivo individua nell’art. 627 cod. proc.pen. il suo binario regolatore.Incrociando le notazioni svolte, per un verso, deve ricordarsi che, a seguitodi annullamento da parte della Corte di legittimità per inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolatounicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza diannullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventualipassaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza dilegittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti ilgiudizio di merito (Sez. 2, n. 33560 del 09/06/2023, Brunno, Rv. 285142 - 01).Per altro verso, quando l’annullamento sia determinato da violazione dilegge scaturente dal rilievo della mancanza di motivazione effettiva su uno o piùpunti decisivi del tessuto giustificativo, la motivazione a supporto della nuovadecisione – che può essere liberamente resa, quanto alla direzione e al contenutodelle argomentazioni che la compongono, dal giudice del rinvio – non deve,tuttavia, risolversi nella mera reiterazione delle scansioni che, in sederescindente, siano state ritenute non conformi agli enunciati principi di diritto odel tutto prive di effettiva valenza argomentativa.3. Occorre, in questa direzione, muovere dalla constatazione, ora piùspecifica, che il decreto oggetto del presente vaglio ha considerato rilevanti, aifini dell’accertamento della pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA], i seguenti dati:- la comunicazione della notizia di reato del 15.01.2002 della Guardia diconversazioni ritenute significative, relativa all’associazione per delinquerefinalizzata all’illecita commercializzazione di tabacchi lavorati esteri, in relazionea cui [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’officina meccanica in Formia, veniva contattato perreperire e predisporre con doppio fondo gli autocarri da utilizzare per i carichi ditabacchi lavorati oggetto di contrabbando;- sempre con riguardo ai fatti del 2002, la già citata decisione di legittimitàera giunta alla medesima conclusione con riguardo alla vicenda, datata gennaio2002, in ordine a cui [OSCURATO:PERSONA] era stato indagato per associazione per delinquerefinalizzata al contrabbando di tabacchi, vicenda conclusasi con l’archiviazione,intervenuta a distanza di sedici anni dai fatti, con provvedimento che si erapedissequamente basato su una richiesta dal carattere del tutto generico,comunque richiamante l'informativa della Guardia di Finanza: e tale informativaaveva delineato il ruolo rivestito dal proposto, rispetto a cui la Corte di appelloaveva valorizzato i dati conoscitivi emersi, dando atto altresì che il procedimentoera stato archiviato per prescrizione, epilogo non ostativo alla rilevanza dei fattiin sede di prevenzione.- l’affermazione di responsabilità, per il reato di dichiarazione fraudolentamediante l’uso di fatture inesistenti, relativo a fatti del 2006, di cui alla sentenzadi condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale diLatina, Sezione distaccata di Gaeta, con sentenza del 14 gennaio 2013: il reatodi cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aveva sottratto un imponibile di euro56.308,93; l’annullamento del corrispondente accertamento in sede dicommissione tributaria è stato reputato inidoneo a destituire di rilevanza in sedeprevenzionale alla condanna emessa in sede penale, che aveva conseguito ilgiudicato, stante il maggior grado di profondità dell’accertamento penale;- il procedimento [OSCURATO:PERSONA], relativo a fatti del 2008-2009, per i qualiZangrillo era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare il 29.09.2009,inerente ad associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di vari tipi diautoveicoli, a simulazioni di reato e a truffe ai danni delle compagnie diassicurazioni (capo A), nonché ad alcuni reati fine di ricettazione (capi 3B e 4B),ordinanza che era stata annullata in sede di riesame soltanto per il reatoassociativo, mentre era stata motivatamente confermata con riguardo ai reatifine; anche per tale vicenda la suindicata decisione rescindente aveva affermatoche dovevano ritenersi valorizzabili gli elementi tratti dalla «copiosadocumentazione» relativa alla misura cautelare applicata al proposto il 29settembre 2009, rispetto alla quale il giudice del riesame aveva esclusol'imputazione provvisoria relativa alla condotta associativa, confermandol'ordinanza genetica per vari episodi di ricettazione;- la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi otto direclusione ed euro 4.000,00 di multa, condanna emessa il 23 novembre 2016 dalTribunale di Larino in relazione al delitto di riciclaggio accertato a seguitodell’arresto in flagranza del 31.03.2016 relativo a una betoniera, sentenzaparzialmente riformata in appello con decisione del 21 novembre 2018, con cui,riqualificato il fatto come ricettazione, la pena inflitta all’imputato era statarideterminata in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa: in ordine aquesta vicenda, la citata sentenza rescindente aveva confermato la valutazionedi rilevanza.I giudici dell’ultimo rescissorio, rispetto a queste condotte, ascritte aZangrillo, hanno sottolineato che la sentenza di legittimità n. 182 del 2020/2021aveva già giudicato infondate, ove non inammissibili, le censure dei ricorrenti.3.1. Gli accertamenti richiamati sono stati ritenuti idonei a provare lacommissione di reati spia di carattere lucrogenetico, tali da fondarel’inquadramento di [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondente categoria di pericolositàgenerica, nonché a confermare la perimetrazione temporale della pericolositàstessa relativa al periodo dal 2002 al 2016, giacché le vicende illustrateafferiscono a un arco significativo della vita del proposto, dedicato a generareprofitti illeciti, i quali sono stati affermati solo come presumibili di entità tale dacostituire una rilevante fonte di reddito.Ad avviso della Corte di appello, è sussistita l’abitualità della commissionedei delitti rilevanti, in termini di sistematico ricorso all’attività criminale qualeprevalente fonte produttiva di reddito a beneficio del proposto e, di conseguenza,del suo nucleo familiare, sprovvisto di capacità reddituale autonoma: le attivitàantigiuridiche accertate, concretizzatesi in episodi ripetuti (in particolare, nelprocedimento [OSCURATO:PERSONA]), sono state finalizzate a incidere, ancheparzialmente, sul reddito sul patrimonio del proposto, avendogli consentito diconsolidare proventi illeciti anche in attività apparentemente lecite.3.2. Per quanto concerne la valutazione della sproporzione fra i redditidichiarati e l’attività economica svolta, da un lato, e il patrimonio accumulato daZangrillo, dall’altro, la Corte di appello – riguardo alla pericolosità genericacircoscritta al periodo dal 2002 al 2016 – ha puntualizzato che il riferimentoinerente ai redditi e alle spese ha riguardato il nucleo familiare di VincenzoZangrillo, formato da lui, dalla consorte [OSCURATO:PERSONA] e dai figli [OSCURATO:PERSONA] eAntonio, componenti risultati non produttori di reddito (la sola [OSCURATO:PERSONA] avendodedotto di essere stata dipendente di farmacia, ma in tempo antecedente almatrimonio e con reddito non dichiarato): di conseguenza – si è argomentato –gli introiti che hanno costituito il sostentamento familiare sono scaturitidall’attività economica svolta da [OSCURATO:PERSONA] e dalle società da lui costituite.Ponendo a base della verifica l’esito della perizia svolta in secondo grado daldott. Esposito, i giudici del rescissorio hanno considerato i dati relativi al periodointercorso fra il 2002 e il 2016 e hanno constatato che i redditi leciti conseguitidal nucleo familiare, considerati al netto dell’imposizione fiscale e degli impieghinecessari al mantenimento della famiglia, sono risultati notevolmente inferioririspetto al valore del compendio patrimoniale intestato ai componenti del nucleostesso, con una sproporzione patrimoniale pari a euro 891.470,54.La Corte di appello, pur attenendosi alla ridefinita perimetrazione temporale,ha inteso evidenziare che la sproporzione, rilevata per il tempo fra il 1983 e il2002, si conferma anche per tale lasso dal punto di vista logico deduttivo.È stato verificato il metodo seguito dal perito per stabilire i redditi netti lecitidisponibili, in relazione ai consumi medi di una famiglia di quattro personesecondo gli indici [OSCURATO:PERSONA] dell’Italia centrale, alla stregua degli elementi fornitidall’INPS per gli anni in cui la famiglia non aveva dichiarato redditi. E sono statedisattese le obiezioni difensive, basate sulla relazione di consulenza di parteredatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che avevano contestato il ricorso agli indici [OSCURATO:PERSONA] ai finidel calcolo dei consumi familiari e la mancata considerazione dei dedottinumerosi prelievi in contanti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente della suaditta individuale e sui conti correnti delle varie società, dalla difesa computati aifini della verifica della sproporzione.In merito alla verifica dei cespiti oggetto della confisca, i giudici delrescissorio hanno considerato l’insussistenza di problemi in ordine ai benisequestrati direttamente a [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni di accertatapericolosità e, in relazione alla memoria ricognitiva dei beni ancora avvinti dallaconfisca prodotta dalla difesa, le deduzioni difensive volte a dimostrare l’acquistodei beni intestati a soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA] con disponibilità lecite,proprie dei singoli acquirenti, sono state contrastate – circa l’utilizzazione delsistema di cash pooling come modalità di finanziamento delle società – conl’argomento che le società non sono state gestite in autonomia e la loroconfusione gestionale ne impone la considerazione unitaria in capo al proposto.All’esito della distinzione fra beni restituiti e beni ancora oggetto dellaconfisca, la Corte di appello, circa la lettura alternativa delle modalità e provvisteutilizzate per l’acquisto proposta dalla difesa, ha svolto i rilievi afferenti allaverifica delle fonti di acquisto dei cespiti oggetto di confisca, addivenendo, alpunto 1, alla conclusione della carenza di titolo ablativo per le quote dellaCanguro Srl e, per contro concludendo, nell’analisi svolta ai punti da 2 a 17, nelsenso della fondatezza della confisca disposta, confisca pertanto confermata.4. Richiamata la base su cui la Corte di appello ha, nella parte residua,confermato il decreto applicativo della confisca, occorre prendere atto che laprima sentenza di legittimità (Sez. 5, n. 182 del 2020, dep. 2021), delibando lecorrispondenti doglianze, aveva ritenuto valorizzabili al fine della valutazione dipericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA] alcuni – e soltanto alcuni – dei fatti esaminatinelle pronunce di primo e secondo grado. Poi, il secondo annullamento, quello diSez. 1, n. 16806 del 2022, dep. 2023, aveva caducato, perché confusa e noncongrua, l’intera decisione rescissoria esaminata. Indi, la terza sentenza diannullamento, quella di Sez. 5, n. 32090 del 2024, aveva puntualizzato il vincoloscaturente dal primo rinvio e aveva evidenziato la mancata disamina dei motiviin precedenza ritenuti assorbiti.Al riguardo, era risultato chiarito che la Corte di appello avrebbe dovutorispettare il vincolo di rinvio che derivava dalla precedente decisione rescindentelì dove aveva segnalato l’articolata mancanza di motivazione circal’identificazione della specifica ragione ablativa alla base dei vari beni confiscati,con l’emersione del dovere valutativo volto a emendare quel vizio inerente allascelta dei beni da confiscare e di quelli da restituire, previa una nuovadelibazione sul punto; inoltre, era stato sottolineato che l’ulteriore sederescissoria avrebbe dovuto affrontare anche l’oggetto dei motivi che sempre lapregressa decisione rescindente aveva ritenuto assorbiti: si trattava, comeconferma la disamina della specifica sentenza di legittimità – Sez. 1, n. 16806del 30/11/2022, dep. 2023 – che aveva dato atto di tanto, dei motivi concernentiil giudizio di pericolosità sociale (primo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] esecondo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), la perimetrazione temporale ditale pericolosità sociale (secondo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e il giudiziodi sproporzione tra redditi leciti e beni posseduti (terzo motivo di ricorso dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA]).Questi motivi non erano stati esaminati, dato l’esplicito assorbimento, dallasuddetta sentenza, fermo restando soltanto il richiamo ai principi che la primasentenza di annullamento aveva tracciato quanto ai crismi del giudizio sullapericolosità sociale: i motivi assorbiti costituivano, quindi, un ulterioreriferimento con cui pure la Corte di appello avrebbe dovuto misurarsi neldelineare i contorni del proprio dovere valutativo-argomentativo.4.1. In siffatta, articolata prospettiva – come non aveva mancato disegnalare l’ultima sentenza di legittimità – la Corte del rinvio avrebbe dovutoaffrontare necessariamente, innanzi tutto, le questioni ancora aperte in punto dipresupposti per l’adozione della confisca di prevenzione: i temi della pericolositàsociale, della sua perimetrazione e della sproporzione tra redditi leciti edacquisizioni patrimoniali costituivano e costituiscono argomenti non ancoradefiniti e dotati di priorità logico giuridica rispetto a quelli inerenti allaconfiscabilità di singoli beni, dal momento che l’eventuale vizio delprovvedimento impugnato in ordine agli aspetti inerenti alle richiamate condizioniprioritarie avrebbe potuto dispiegare effetti dirimenti in ordine all’emissione dellamisura, o comunque, alla portata della stessa, rendendo superfluo l'esame deimotivi concernenti la confiscabilità di questo o quel cespite.Pertanto, impregiudicata l’assodata scrematura dei beni oggetto di confiscaprogressivamente determinata dai provvedimenti susseguitisi (i quali hannodefinitivamente espunto dalla regiudicanda i cespiti man mano sottratti allamisura di prevenzione patrimoniale), la Corte di appello – in riferimento ai cespitiancora inseriti nella regiudicanda di confisca di prevenzione, all’esito del terzoannullamento con rinvio – doveva svolgere il compiuto riesame deicorrispondenti presupposti, fermo sempre quanto stabilito dalla prima sentenzarescindente in punto di specifici fatti significativi della pericolosità socialegenerica, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.4.2. Deve anche osservarsi – e il rilievo si profila di non secondariaimportanza – che la prima decisione rescindente, richiamando anche lecoordinate scolpite (anche alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, GrandeCamera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia) da Corte cost.,sent. n. 24 del 2019, con preciso riferimento alla suindicata fattispecie dipericolosità generica, aveva pure puntualizzato, concretizzandoli, i criteri per laverifica dei presupposti della misura ablativa nella vicenda oggetto di disamina.Si era, in primo luogo, sottolineato che il quadro dei rapporti traaccertamento in sede penale e accertamento in sede di prevenzione andava cosìsintetizzato: a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l'applicazione dellaprevisione ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 richiede adeguatamotivazione in merito all’esistenza pregressa delle condotte delittuose commessedal proposto, aderente ai contenuti della previsione astratta, da ritenersideclinata in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa delgiudizio di pericolosità soggettiva; b) il giudice della misura di prevenzione puòfare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sedepenale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti inquestione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gliargomenti contrari introdotti dalla difesa; c) il giudice della misura diprevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici inquestione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù dellaassenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione(ex art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011); d) il giudice della misura di prevenzione è,tuttavia, vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio non dipendentedall'applicazione di cause estintive – che inerisca al fatto posto a base delgiudizio di pericolosità – prodottosi nel correlato giudizio penale (ex art. 28 d.lgs.n. 159 del 2011), con le sole eccezioni che seguono: 1) quando il segmentofattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si ponga comeingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodistorici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) quando ilgiudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto aquelli acquisiti in sede penale; 3) quando la conformazione legislativa del tipo dipericolosità prevenzionale sia descritta in modo sensibilmente diverso rispetto aicontenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale, in ipotesidi pericolosità qualificata (la sentenza rescindente aveva, su tali aspetti,richiamato l’orientamento espresso da Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv.273976 - 01).Si era, poi, svolto un preciso approfondimento in merito alla specificaqualificazione di pericolosità generica rilevante nel caso in esame, ossia quelladelineata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziandosiche la succitata pronuncia del Giudice delle leggi (sent. n. 24 del 2019) avevaritenuto questa figura (a differenza di quella di cui alla lett. a della medesimadisposizione) costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che perla condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, chevivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» erastata interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione nontanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato: e ciòaveva consentito di ritenere soddisfatta l'esigenza (già rimarcata dalla Cortecostituzionale, oltre che dalla Corte EDU) dell’individuazione dei “tipi dicomportamento” assunti dalla norma a presupposto della misura.Nell’alveo di questa interpretazione, dalla Corte costituzionale – avevaevidenziato la decisione rescindente – è stato puntualizzato che le “categorie didelitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono suscettibilidi trovare la loro concretizzazione nel singolo caso esaminato in forza del triplicerequisito, da provarsi sulla base di precisi elementi di fatto, di cui il giudice devedare conto puntualmente nella motivazione (ai sensi dell’art. 13, secondocomma, Cost.), declinato nel seguente senso. Deve trattarsi di: 1) delitticommessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dalsoggetto proposto; 2) delitti che abbiano effettivamente generato profitti in capoallo stesso; 3) profitti che, a loro volta, costituiscano – o abbiano costituito inuna determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno unacomponente significativa di tale reddito.La decisione rescindente aveva, sempre in questo solco, precisato che, inlinea con le indicazioni del Giudice delle leggi, l’elaborazione di legittimità si eraassestata sul principio di diritto in virtù del quale, in tema di misure diprevenzione, le “categorie di delitto” legittimanti l'applicazione di una misurafondata sul giudizio di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs.cit., devono presentare il triplice requisito suindicato, da ancorare a precisielementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto inmotivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in unsignificativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capoal proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca,l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (fra lealtre, erano citate Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275888 - 02; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 - 01).I giudici dell’ultimo rescissorio erano tenuti, dunque, a osservare taliprincipi, i quali, del resto, risultano solidamente ribaditi e specificati da altrepronunce, in cui si è anche evidenziato che la lettura tassativizzante dellacategoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159del 2011, indotta dalla sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, trovaapplicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia delGiudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Cortedi cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale dirittovivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza dellafattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione (Sez. 2, n.25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559 - 01).5. Posto ciò, si prende atto che la Corte di appello ha ricollegato lavalutazione di sussistenza della pericolosità sociale generica, relativa allacategoria suindicata, alle quattro vicende antigiuridiche con risvolti delittuosicost i tuite: dal l ’associazione per del inquere f inal izzata al l ’ i l lec i tacommercializzazione di tabacchi lavorati, emersa nel 2002, definita conarchiviazione molto tempo dopo, rispetto alla quale era stato individuato il ruolodi [OSCURATO:PERSONA] che, titolare di un’officina meccanica in Formia, veniva contattato perreperire e predisporre i veicoli destinati al contrabbando; dal reato didichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture inesistenti, di cui all’art. 2d.lgs. n. 74 del 2000, relativo a fatti del 2006, accertato con sentenza dicondanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Latina,Sezione distaccata di Gaeta, con sentenza del 14 gennaio 2013, conquantificazione dell’imponibile sottratto pari a euro 56.308,93, esito penaleritenuto preminente rispetto all’annullamento del corrispondente accertamento insede di commissione tributaria; dai reati contestati nel procedimento denominatoMasked Bus, relativo a fatti del 2008-2009, per i quali [OSCURATO:PERSONA] era statodestinatario di ordinanza di custodia cautelare, annullata in sede di riesame,quanto al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di varitipi di autoveicoli, a simulazioni di reato e a truffe ai danni delle compagnie diassicurazioni, confermata invece per i tre reati fine di ricettazione (capi A, 3B e4B); dal reato, alfine ritenuto, nella conclusiva sentenza di condanna, diricettazione di una betoniera, procedimento incardinato a seguito dell’arresto inflagranza del 31.03.2016.Si tratta di delitti – due dei quali giudizialmente accertati, gli altri due, quellirelativi alle vicende del 2002 e del 2008-2009, valutati come tali dai giudici dellaprevenzione in modo autonomo, per il contenuto fattuale delle condotte ascrittea [OSCURATO:PERSONA] – che già la prima sentenza di legittimità (Sez. 5, n. 182 del 2020,dep. 2021) aveva ritenuto adeguatamente valorizzati come riferiti a categorie direati con effetti lucrogenetici.Assodato quanto precede, incombeva ai giudici del rescissorio di valutarne inconcreto, nel quadro della triplice, progressiva verifica suindicata, la portata e glieffetti, con ovvio riferimento al solo arco temporale impegnato da tali vicende:pertanto, il riferimento, che pure ha formulato la Corte di appello, in ordine altempo fra il 1983 e il 2002 come lasso in cui gli effetti della sproporzione sono daconfermarsi dal punto di vista logico deduttivo, costituisce un’affermazione privadi ogni congruente rilievo giuridico.Sul piano così precisato, le censure dei ricorrenti, per un verso, non possonoessere seguite nella parte in cui finiscono per prospettare la sostanzialeinconsistenza di alcune delle indicate condotte delittuose, ma, per altro verso, siprofilano fondate laddove sottolineano la carente ponderazione dell’effettivavalenza lucrogenetica di quelle condotte.5.1. In particolare, la vicenda legata all’associazione per delinquere aventead oggetto il contrabbando di tabacchi lavorati esteri risalente al 2002, larilevazione di dati significativi nella sede prevenzionale, pure formulata, nonappare specificata, giacché vengono soltanto riportate le sintesi di alcuneconversazioni telefoniche intercettate, viene richiamato il riferimento allacoibentazione di un rimorchio che avrebbe dovuto compiere [OSCURATO:PERSONA], diprofessione meccanico, e si è constatata la susseguente conclusione delprocedimento mediante archiviazione, sulla base di una molto generica richiesta:non si sono, però, approfonditi in modo effettivo gli elementi di fatto emersi acarico del proposto con riguardo allo svolgimento della complessiva fattispecie, alfine di trarne le coordinate inerenti alla sua concreta portata.La genericità degli atti (richiesta e decreto) che avevano determinatol’archiviazione del procedimento non costituivano, ex se, la misura della –peraltro, restata indefinita – dimensione della potenzialità lucrogenetica dellacondotta partecipativa ascritta al proposto.Del pari, per quanto afferisce al procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA], inrelazione a cui [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare,resistita al vaglio del riesame per i soli reati fine di ricettazione aventi ad oggettoalcuni complessi veicolari stimati nel provvedimento avere un valore aggirantesiintorno a euro 150.000,00, oggetto di appropriazione indebita, passati attraversola disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e poi avviati verso paesi esteri, vicenda per la qualel’esito finale, pur dopo la custodia cautelare patita dal proposto, si profila esserestato quello della declaratoria di non doversi procedere per sopravvenutaprescrizione, la valutazione compiuta dalla Corte di merito, stavolta in modo piùdettagliato, delle conversazioni sulla cui base era stato ritenuto, nella fase delleindagini preliminari, il consapevole coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in quei soli reatifine, ha comunque lasciato irrisolto il punto del concreto profitto ritraibile eritratto dal proposto dal suddetto coinvolgimento, punto da accertare mediantetenendo conto – in mancanza di verifiche giudiziali di più pregnante momento –dell’analisi compiuta nella suindicata sede del riesame dell’ordinanza applicativadella misura, ivi inclusa l’evidenziata carenza dimostrativa della partecipazionedel proposto ai guadagni scaturenti all’esito delle operazioni illecite.In merito al delitto accertato come commesso da [OSCURATO:PERSONA] e accertato il2.05.2006, il provvedimento impugnato ha precisato che l’accusa avevariguardato la violazione dell’art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000, per avereegli in più occasioni, al fine di evadere le imposte, indicato nelle dichiarazioniannuali relative agli anni 2002 e 2003, elementi passivi fittizi, inerenti aoperazioni inesistenti, in ordine all’importo imponibile di euro 56.308,93.Si tratta di accusa, che quindi riguarda falsità nelle dichiarazioni fiscalirelative agli anni 2002 e 2003, acclarata con sentenza definitiva di condanna.La difesa ha evidenziato che, in sede di [OSCURATO:PERSONA] Tributaria, invece, ilrelativo accertamento era stato, a sua volta, definitivamente annullato, ma laCorte di appello ha dato preminenza all’approdo raggiunto con il giudicatopenale, al cui conseguimento è stato annesso un maggior grado di affidabilità perl’approfondimento che connota la corrispondente verifica giudiziale.La contestazione svolta dalla difesa non può essere condivisa in merito allaconnotazione del fatto delittuoso, oltre che per l’efficacia del giudicato penale dicondanna, anche per il rilievo che la tesi addotta – circa la ritenuta persuasivitàdelle considerazioni svolte in ambito tributario nel 2009 (ossia quattro anni primadel responso emesso in sede penale) – si è avvalsa delle sole considerazionitratte dalla decisione, appunto, tributaria, senza alcuna dimostrata verifica dellasovrapponibilità della base probatoria in virtù della quale il susseguenteaccertamento penale ha sancito la responsabilità del proposto.Resta, tuttavia, ferma la constatazione – che la difesa non ha mancato disvolgere – circa il fatto che l’imposta sul valore aggiunto evasa ascritta aZangrillo – con l’unico addebito di tale natura a lui attribuito – ha riguardato unammontare di poco superiore a euro 11.000,00 (euro 11.261,49).Per quanto riguarda il secondo e ultimo fatto delittuoso giudizialmenteaccertato a carico di [OSCURATO:PERSONA], inerente alla ricettazione della betoniera, marcaAstra, accertata a seguito dell’arresto in flagranza del 31.03.2016, la rilevanzalucrogenetica del delitto, oltre che già considerata nella valutazione recepita nellaprima sentenza rescindente, è stata adeguatamente evidenziata dai giudicidell’ultimo rescissorio, senza che la confisca del danaro (per euro 5.950,00)rinvenuto indosso a [OSCURATO:PERSONA] possa averne esaurito il significato, al di làdell’addotta perdita di rilievo del fatto sotto il profilo dell’incremento delpatrimonio del proposto, rilievo da considerarsi soltanto per la susseguenteverifica degli ulteriori requisiti fondanti la pericolosità sociale del proposto.In definitiva, le quattro vicende antigiuridiche valutate anche nelprovvedimento impugnato si sono contraddistinte per la loro valenzalucrogenetica e attengono a fatti relativi all’arco temporale, in virtù dell’epoca dicommissione dei relativi fatti intercorso dal 2002 al 2016.5.2. Una volta stabilito ciò, peraltro, la valutazione di abitualità dellecondotte delittuose a sfondo lucrogenetico nonché della concreta capacitàgeneratrice di profitto illecito delle rispettive condotte e, di conseguenza,dell’esclusività dei redditi prodotti come provenienti dai profitti illeciti o, quantomeno, della significatività della componente illecita nella formazione del redditodel proposto – analisi pure necessaria, come peraltro era stato specificatadall’ultima delle sentenze rescindenti - non risulta sostenuta da una motivazioneeffettiva in merito ai corrispondenti, decisivi snodi logico-giuridici.Invero, deve rilevarsi – in tale direzione risultando fondate le doglianzearticolate nei due atti di impugnazione sopra richiamati – che la ricognizione diquesti ulteriori presupposti, imprescindibile per l’accertamento della pericolositàsociale di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ossia che idelitti accertati abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e chetali profitti abbiano costituito, in corrispondenza del periodo di riferimento, l’unicoreddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di talereddito, non ha formato oggetto, nemmeno nel decreto in disamina, di undiscorso giustificativo dotato di effettività, requisito che non può reputarsisoddisfatto dall’esposizione diffusa, ma restata astratta, dei principi di diritto daapplicarsi sui corrispondenti punti.Nessuna indicazione, sia pure di carattere orientativo, dei proventi illeciti chei quattro fatti delittuosi hanno generato per [OSCURATO:PERSONA] è stata fornita, sicché nonpuò dirsi sufficientemente specificato l’apprezzamento della reale portatalucrogenetica delle rispettive vicende delittuose, soprattutto con riferimento alledue fattispecie, a sfondo associativo, per le quali alcun approdo penalmenterilevante ha sorretto l’esame dei rispettivi dati di fatto.Se è vero che, nell’ambito della verifica del carattere lucrogenetico delsingolo fatto ascritto, non è necessario accertare in modo dettagliato l’entità delprofitto correlato alla corrispondente condotta delittuosa, dato che la confisca diprevenzione va tenuta distinta dai provvedimenti ablativi aventi caratterepertinenziale, laddove è rilevante acclarare la concreta incidenza del redditoillecito sul mantenimento del tenore di vita del proposto, è del pari correttoprecisare che, a seguito della consolidata interpretazione tassativizzante dellafattispecie in questione, si considera fondata l’ablazione patrimonialedeterminata dalla pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011se e nei soli limiti in cui le condotte criminose compiute dal soggetto risultinoessere state effettive fonti di profitti illeciti, in quantità ragionevolmentecongruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare e la cui originelecita egli non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023,Valenti, Rv. 285039 - 02, in esplicita consecutio con le indicazioni svolte da Cortecost. n. 24 del 2019 e in coerente sviluppo delle linee dettate da Sez. U, n. 4880del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01).Soltanto l’accertamento adeguato di tale requisito consente di procedere,poi, all’individuazione dei beni confiscabili attraverso la verifica del presuppostoconcorrente della sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimentirealizzati nel periodo di accertata pericolosità sociale.In tal senso, del resto, lo stesso requisito dell’abitualità delle condottedelittuose – atteso che appaiono emersi quattro fatti dislocati nel corsodell’intervallo ricompreso fra il 2002 e il 2016, ossia in un arco di diciassette anni– appare affermato nella sostanziale mancanza di una percepibile configurazionedei proventi illeciti volta a volta ritratti: questa carenza grava l’affermazionestessa di un margine ancora eccessivo di approssimazione, posto che lamotivazione avrebbe dovuto in tal senso esplicitare, sulla base di unargomentato apprezzamento delle condotte delittuose corrispondenti al tipocriminologico della norma applicata (Sez. 1, n. 11661 del 10/01/2020, Pilato, Rv.278738 - 01) e dei loro effetti lucrogenetici, la dimostrazione che il proposto, nelcospicuo lasso suindicato, si è dedicato al delitto come pratica consueta di vita.La mancanza di riferimenti alla concreta portata dei profitti illecitiricollegabili nel precisato lasso di tempo alle condotte delittuose enucleate ha,nel contesto esplicitato dai giudici della prevenzione, precluso la verificabilità, aldi là delle tabelle riportate, di una incidenza effettiva e, in ogni caso, rilevante ditali profitti illeciti sul tenore di vita di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare, anchein relazione al complesso delle entrate lecite pure emerse come percepite.Queste carenze fanno sì che il profilo constatativo della fattispecie dipericolosità sociale presa in considerazione sia risultato esplicato, anche nelprovvedimento qui impugnato, in modo non effettivo, di guisa che sono risultatiprivi di adeguata base giustificativa i requisiti dell’abitualità delle condottedelittuose, della loro efficienza produttiva di un’apprezzabile quantità di profittiilleciti nel periodo considerato e della ponderazione di assorbenza o, quantomeno, di significatività di tali profitti rispetto al reddito lecitamente prodotto dalproposto.5.3. Tali rilievi comportano la necessità di annullare il decreto impugnato,con rinvio alla medesima Corte di appello, sempre in diversa composizione,affinché proceda a completare la verifica e, quindi, a rieditare la motivazionesugli indicati, determinanti profili, all’esito e secondo l’esito degli elementivalutati.Soltanto successivamente all’emersione degli indicatori mancanti ondepervenire alla dimostrazione dell’indicata tipologia (art. 1, comma 1, lett. b,d.lgs. n. 159 del 2011) di pericolosità sociale generica del proposto, i giudici delrescissorio, anche in relazione alla verifica della ragionevole congruenza fra iprofitti illeciti generati dalle individuate condotte delittuose e il complesso deibeni oggetto di confisca, procederanno alla conseguente analisi circa lasussistenza – o meno – della sproporzione del valore dei beni acquistati daZangrillo e dal suo nucleo familiare rispetto all’ammontare degli introiti netticonseguiti dal proposto e dai componenti del suo nucleo familiare nell’ambitodella corrispondente perimetrazione temporale.5.4. Quindi, le doglianze articolate dai ricorrenti e attinenti a quest’ultimaparte della verifica, pure in ordine alla lamentata obliterazione delle risultanzedella consulenza tecnica di parte, per la prospettata vanificazione di ognielemento attivo prodotto dalle società costituite da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari,pur se fiscalmente emersi, restano nuovamente assorbite: esse andrannoutilmente esaminate soltanto se e quando sarà stata accertata, in tutti i suoiaspetti, la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] per l’arco temporale succitato esaranno stati definiti nel senso prospettato dalla richiesta i suindicati presuppostiper l’attivazione della confisca di prevenzione sui beni residuati.Di conseguenza, le stesse censure inerenti all’analisi compiuta dalla Corte diappello con riferimento alla verifica delle fonti economico-finanziarie dei singolicespiti confiscati, nei punti elencati nell’ultima parte della motivazione delprovvedimento impugnato con i numeri da 2 a 17 (il punto 1 ha riguardato lequote della [OSCURATO:PERSONA], restituite), non devono essere affrontate in questa sede. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diRoma.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25463/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris