CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 32674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEtÒ avviso aIle par udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 11/11/2021 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. in relazione a distinte condotte di riciclaggio. Deduce: 1.1. Omessa motivazione. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da tale insegnamento deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso che lamenta -genericamente, assertivamente e apoditticamente- il vizio di omessa motivazione. 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila Ciasminl, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15/04/2022 Il Consigliere est.