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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28723/2026

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o a PELAGO il 15/09/1962 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 2, comma 1-bis, d.lgs. 463 del 1983, articolando un solo motivo di ricorso, ulteriormente sviluppato con memoria, deduce violazione di legge relativamente alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in ragione della mancata applicazione della legge 251 del 2005; Rilevato che le censure esposte con l'unico motivo, sono manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in quanto: a) la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021 (cfr. per tutte, Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); b) secondo un principio giurisprudenziale consolidato, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1 -bis, dl. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro diecimila annui, si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puleri, Rv. 286019 - 01); c) di conseguenza, il reato per il quale è stata pronunciata condanna si è consumato, come indicato nell'imputazione, il 16 ottobre 2017, e quindi deve applicarsi la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, e, quindi, l'eventuale termine di prescrizione maturerebbe solo nel 2027; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a PELAGO il 15/09/1962 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 2, comma 1-bis, d.lgs. 463 del 1983, articolando un solo motivo di ricorso, ulteriormente sviluppato con memoria, deduce violazione di legge relativamente alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in ragione della mancata applicazione della legge 251 del 2005; Rilevato che le censure esposte con l'unico motivo, sono manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in quanto: a) la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021 (cfr. per tutte, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); b) secondo un principio giurisprudenziale consolidato, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1 -bis, dl. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro diecimila annui, si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puleri, Rv. 286019 - 01); c) di conseguenza, il reato per il quale è stata pronunciata condanna si è consumato, come indicato nell'imputazione, il 16 ottobre 2017, e quindi deve applicarsi la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, e, quindi, l'eventuale termine di prescrizione maturerebbe solo nel 2027; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28723/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris