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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 dicembre 1978

Cassazione n. 46855/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/12/1978 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sost.to processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 maggio 2019 dal Tribunale di Latina in relazione a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato Reina GonzMez [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per effetto della mancata considerazione delle devoluzioni articolate dalla difesa nell'atto di appello in relazione a: • mancanza di riconoscimento dell'imputato in relazione alle rapine CASSANDRA, MAYER, D'ALONZO (capi A-B-C) • discrasia tra la descrizione fatta del rapinatore dalle persone offese CASSANDRA, MAYER,D'ALONZO, SCHILLACI e le effettive fattezze del ricorrente che, essendo soggetto con il naso regolare, alto non più di 1 m 70, con vistosi tatuaggi sui polsi, pesante all'epoca 130 kg ed avente un marcato accento spagnolo, risultava avere caratteristiche del tutto diverse da quelle descritte dalle PP 00; • palese illogicità degli spostamenti ricostruiti sulla base dei tabulati telefonici in occasione della rapina CASSANDRA e sottovalutazione della vicinanza delle celle agganciate al luogo di abitazione dell'imputato; • riscontri negativi alle dichiarazioni CASSANDRA in conseguenza della presenza di fotografie sul cellulare dell'imputato; • incoerenza tra gli orari in cui sono stati registrati i video che ritraggono la fuga del soggetto che aveva commesso la rapina MEYER rispetto agli spostamenti desumibili dai tabulati telefonici; • incoerenza fra le fattezze del soggetto visto alla guida della Mercedes classe a da parte della persona offesa D'ALONZO e le fattezze dell'imputato; • presenza di plurimi tentativi di chiamata telefonica dall'imputato alla compagna che risulterebbero incoerenti con la commissione della rapina SCHILLACI; • incoerenza tra gli spostamenti dell'imputato per come descritti dalla teste MOCCI e gli orari di commissione della rapina PALMIERI potendosi ritenere che l'imputato avesse ricevuto aliunde un orologio che poi aveva tentato di rivendere il giorno dopo identico a quello provento di rapina; • mancata valutazione del fatto che la persona offesa RESTAINA aveva riconosciuto l'effigie dell'imputato sui giornali e quindi doveva ritenersi teste inattendibile con la conseguente necessità di motivare specificamente sulle indicazioni dell'automobile e della targa da costei effettuate.

2.2. Vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche e quantificazione della pena.

In relazione ad entrambi i punti della decisione, la Corte d'appello non avrebbe valutato l'esiguità del danno e il non rilevante grado di violenza esercitato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto mera riproposizione di censure dedotte in appello, esplicitamente affrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazione, della sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche (Sez. 6, Sent. n. 34521 del 27/06/2013 Rv. 256133).

2.1. In particolare, la Corte risulta avere di fatto considerato — esplicitamente e implicitamente - tutti gli elementi individuati dalla difesa evidenziando come i dubbi così enunciati risultavano superati dalle videoregistrazioni in atti che evidenziavano la presenza, in circostanze di tempo e di luogo ampiamente compatibili con le rapine RESTAINA, D'ALONZO, [OSCURATO:PERSONA] e PALMIERI, di automobili identiche per caratteristiche specifiche (la mancanza della griglia di protezione tra parabrezza e cofano e, nella vicenda RESTAINA, i primi numeri della targa) a quelle nella disponibilità dell'imputato, dagli esiti di intercettazioni telefoniche che evidenziano la disponibilità del bottino della rapina PALMIERI il giorno dopo degli stessi fatti, dalla testimonianza FUSARO che poneva l'imputato sul luogo della rapina PALMIERI, dalla identità delle fattezze del rapinatore nella vicenda MAYER e dalla identità di parte del vestiario dello stesso rispetto a quanto oggetto di successivo sequestro.

Pur mancando una prova diretta, gli elementi così indicati assumono una complessiva univocità tale da escludere alcuna ricostruzione alternativa lecita.

La Corte territoriale ha inoltre esplicitato logiche e coerenti spiegazioni in ordine alle incongruenze evidenziate dalla difesa sulla base di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

2.2. Il motivo di ricorso con cui si articolano doglianze in ordine alla parametrazione della pena è inammissibile in quanto nel caso di specie, sia in punto determinazione della pena base sia in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta articolata congrua motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) in quanto i giudici territoriali hanno correttamente valorizzato i profili di intensità del dolo desumibili dalla reiterazione delle condotte illecite poste in essere in breve arco di tempo e le modalità della condotta.

2.2.1. La presenza di congrua motivazione rimane rilevante sotto entrambi gli aspetti contestati potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione e quindi utilizzare un dato polivalente sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378).

2.2.2. Per altro verso, la pena base risulta comunque inferiore ai valori medi edittali.

Va al proposito ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia perlomeno superiore alla misura media di quell'edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" ovvero il mero richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/12/1978 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sost.to processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 maggio 2019 dal Tribunale di Latina in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato Reina GonzMez [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per effetto della mancata considerazione delle devoluzioni articolate dalla difesa nell'atto di appello in relazione a: • mancanza di riconoscimento dell'imputato in relazione alle rapine CASSANDRA, MAYER, D'ALONZO (capi A-B-C) • discrasia tra la descrizione fatta del rapinatore dalle persone offese CASSANDRA, MAYER,D'ALONZO, SCHILLACI e le effettive fattezze del ricorrente che, essendo soggetto con il naso regolare, alto non più di 1 m 70, con vistosi tatuaggi sui polsi, pesante all'epoca 130 kg ed avente un marcato accento spagnolo, risultava avere caratteristiche del tutto diverse da quelle descritte dalle PP 00; • palese illogicità degli spostamenti ricostruiti sulla base dei tabulati telefonici in occasione della rapina CASSANDRA e sottovalutazione della vicinanza delle celle agganciate al luogo di abitazione dell'imputato; • riscontri negativi alle dichiarazioni CASSANDRA in conseguenza della presenza di fotografie sul cellulare dell'imputato; • incoerenza tra gli orari in cui sono stati registrati i video che ritraggono la fuga del soggetto che aveva commesso la rapina MEYER rispetto agli spostamenti desumibili dai tabulati telefonici; • incoerenza fra le fattezze del soggetto visto alla guida della Mercedes classe a da parte della persona offesa D'ALONZO e le fattezze dell'imputato; • presenza di plurimi tentativi di chiamata telefonica dall'imputato alla compagna che risulterebbero incoerenti con la commissione della rapina SCHILLACI; • incoerenza tra gli spostamenti dell'imputato per come descritti dalla teste MOCCI e gli orari di commissione della rapina PALMIERI potendosi ritenere che l'imputato avesse ricevuto aliunde un orologio che poi aveva tentato di rivendere il giorno dopo identico a quello provento di rapina; • mancata valutazione del fatto che la persona offesa RESTAINA aveva riconosciuto l'effigie dell'imputato sui giornali e quindi doveva ritenersi teste inattendibile con la conseguente necessità di motivare specificamente sulle indicazioni dell'automobile e della targa da costei effettuate. 2.2. Vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche e quantificazione della pena. In relazione ad entrambi i punti della decisione, la Corte d'appello non avrebbe valutato l'esiguità del danno e il non rilevante grado di violenza esercitato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto mera riproposizione di censure dedotte in appello, esplicitamente affrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazione, della sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche (Sez. 6, Sent. n. 34521 del 27/06/2013 Rv. 256133). 2.1. In particolare, la Corte risulta avere di fatto considerato — esplicitamente e implicitamente - tutti gli elementi individuati dalla difesa evidenziando come i dubbi così enunciati risultavano superati dalle videoregistrazioni in atti che evidenziavano la presenza, in circostanze di tempo e di luogo ampiamente compatibili con le rapine RESTAINA, D'ALONZO, [OSCURATO:PERSONA] e PALMIERI, di automobili identiche per caratteristiche specifiche (la mancanza della griglia di protezione tra parabrezza e cofano e, nella vicenda RESTAINA, i primi numeri della targa) a quelle nella disponibilità dell'imputato, dagli esiti di intercettazioni telefoniche che evidenziano la disponibilità del bottino della rapina PALMIERI il giorno dopo degli stessi fatti, dalla testimonianza FUSARO che poneva l'imputato sul luogo della rapina PALMIERI, dalla identità delle fattezze del rapinatore nella vicenda MAYER e dalla identità di parte del vestiario dello stesso rispetto a quanto oggetto di successivo sequestro. Pur mancando una prova diretta, gli elementi così indicati assumono una complessiva univocità tale da escludere alcuna ricostruzione alternativa lecita. La Corte territoriale ha inoltre esplicitato logiche e coerenti spiegazioni in ordine alle incongruenze evidenziate dalla difesa sulla base di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 2.2. Il motivo di ricorso con cui si articolano doglianze in ordine alla parametrazione della pena è inammissibile in quanto nel caso di specie, sia in punto determinazione della pena base sia in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta articolata congrua motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) in quanto i giudici territoriali hanno correttamente valorizzato i profili di intensità del dolo desumibili dalla reiterazione delle condotte illecite poste in essere in breve arco di tempo e le modalità della condotta. 2.2.1. La presenza di congrua motivazione rimane rilevante sotto entrambi gli aspetti contestati potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione e quindi utilizzare un dato polivalente sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 2.2.2. Per altro verso, la pena base risulta comunque inferiore ai valori medi edittali. Va al proposito ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia perlomeno superiore alla misura media di quell'edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" ovvero il mero richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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