CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 gennaio 1970
Cassazione n. 33603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1970 a SCILLA avverso l'ordinanza del 28/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 28/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato l'ordinanza in data 31/08/2022 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e per plurime estorsioni pluri-aggravate. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 e 292 cod . proc. pe n.. Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata valutazione delle deduzioni esposte dalla difesa a confutazione dell'ipotesi accusatoria, con conseguente difetto di motivazione. 1.2. Vizio di motivazione in relazione ai reati previsti ai capi 1), 3), 5) e 19) della rubrica, ovvero sull'asserito ruolo di partecipe dell'associazione nonché sull'asserito ruolo nelle azioni estorsive contestate. Con il secondo motivo il ricorrente si lamenta della mancata valutazione di una serie di doglianze difensive esposte con il riesame. Sostiene che le emergenze procedimentali non sono idonee a fondare il giudizio di gravità indiziaria, con particolare riferimento alle intercettazioni, al contesto famigliare, in riferimento ai titoli di reato indicati in intestazione. 1.3. Violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari. Con l'ultimo motivo il ricorrente assume che il tribunale non ha adeguatamente vagliato la sussistenza delle condizioni richieste per ritenere la sussistenza di esigenze cautelari, anche sotto il profilo della concretezza e dell'attualità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite. 1.1. Il Tribunale ha ripercorso le genesi e lo sviluppo dell'attività d'indagine volta a dimostrare l'attuale esistenza di una cosca di ‘ndrangheta denominata "Nasone-Gaietti" operante nei territori di Scilla, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In tale ambito ha affrontato il tema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] classe 1970, così come emergenti dalle numerosissime intercettazioni affiancate dai collaterali accertamenti investigativi. A tale proposito il tribunale ha puntualmente analizzato i contenuti delle conversazioni intercettate, nelle quali ha rintracciato elementi ritenuti univocamente conducenti nel senso del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] classe 1970 alla perpetrazione delle estorsioni contestate ai capi 3), 5) e 19) della rubrica. I giudici del merito hanno altrettanto puntualmente affrontato il tema dell'adesione di Nasone all'associazione per delinquere di cui al capo 1), rimarcando che l'esistenza della cosca Nasone-Gaietti doveva oramai considerarsi conclamata in ragione delle sentenze definitive già pronunciate nel distretto di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di vari procedimenti, tra i quali quelli identificati con i nomi delle operazioni Cyrano, Alba di Sci//a e Lampetra. Il Tribunale ha altresì rilevato che la cosca risultava attualmente operativa, perché tanto emergeva dalle conversazioni intercettate, con particolare riguardo a quelle intercorsa tra i co-sodali Fulco e Cardillo. In tale contesto è stato ritagliato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] classe 1970, cui è stato attribuito un ruolo centrale nella cosca, in ragione del contenuto delle conversazioni intercettate, da cui il tribunale ha tratto il ruolo centrale dell'indagato, che oltre a partecipare alle estorsioni per cui si trova cautelato, veniva altresì informato e aggiornato dagli altri sodali dell'andamento di altri e ulteriori fatti estorsivi. 1.2. Con riguardo alle esigenze cautelari, il tribunale ha rimarcato come non vi fossero elementi per superare la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in ragione di tutti gli elementi valorizzati in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, ivi compresi -sotto il profilo dell'attualità e concretezza- la perdurante operatività della cosca e la prossimità dei fatti estorsivi contestati rispetto all'esecuzione della misura cautelare, oltre che la molteplicità sistematica e la gravità dei delitti in contestazione. 2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Co