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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11351/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) D'[OSCURATO:PERSONA], nato ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto dai ricorrenti avverso il decreto del Tribunale di Modena del 3 gennaio 2020 che aveva disposto nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] la confisca di prevenzione ex art. 24 DI .vo 159 del 2011 inerente a beni mobili ed immobili di proprietà o ritenuti nella sua disponibilità anche se intestati ai terzi interessati odierni ricorrenti.

D'[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto soggetto socialmente pericoloso rientrante nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 159 del 2011 in quanto evasore fiscale seriale dal 2003 al 2008.

2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, sia il proposto D'[OSCURATO:PERSONA] che i terzi interessati indicati in intestazione.

Deducono: 1) violazione dell'art. 24, comma 2 e 27 D.L.vo n. 159 del 2011. 1 ricorrenti sostengono che la misura di prevenzione sarebbe stata adottata fuori termine, dovendosi fare riferimento, stante il rinvio previsto dall'art. 24 D.L.vo 159 del 2011, all'intera disciplina prevista dall'art. 304 cod. proc. pen..

Inoltre, il Tribunale, nel provvedimento impositivo della misura, non avrebbe adottato alcuna ordinanza di sospensione dei termini, come previsto dall'art. 304, commi 1 e 3, cod. proc. pen. al fine di assicurare il contraddittorio tra le parti.

La obbligatorietà di un provvedimento ad hoc sulla sospensione deriverebbe dal rinvio alla relativa disciplina del codice di rito ed alla analogia con il regime della proroga, a proposito della quale l'art. 24, comma 2, D.I.vo 159 del 2011 prevede che essa possa essere adottata solo con decreto motivato nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti.

I ricorrenti contestano anche la circostanza che i rinvii che hanno determinato la sospensione del procedimento (in data 7 maggio e 19 novembre 2018) fossero stati effettuati su accordo delle parti, trattandosi di decisioni assunte dal Tribunale in attesa della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019 che poteva avere refluenza sulla vicenda in esame; 2) violazione di legge per non avere la Corte individuato con sufficiente precisione la pericolosità sociale del proposto D'[OSCURATO:PERSONA] ex art. 1, comma 1, lett. b) D.L.vo 159 del 2011, stante che la sua pericolosità generica, originariamente ritenuta anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, non poteva più essere riconosciuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale prima citata.

Si sarebbe fondato il giudizio "facendo leva sulle risultanze di atti di indagine espletati nell'ambito di procedimenti penali per reati fiscali prescritti, ovvero archiviati ovvero ancora su accertamenti tributari annullati, su ipotizzate condotte di reimpiego di somme non dichiarate (finanziamenti) derivanti dalle attività immobiliari di società (di cui Io stesso proposto ed i familiari sono soci)" (fg. 26 del ricorso), senza tenere conto della mancanza di prova di abitualità nella commissione di delitti dai quali il proposto avrebbe ricavato proventi illeciti necessari al suo sostentamento, non potendo bastare il solo fatto di indicare il proposto come "evasore fiscale seriale".

Nel caso in esame, al contrario, sarebbero state valorizzate condotte di evasione fiscale dirette ad evitare il pagamento di imposte ma non produttive di ricchezza illecita; 3) questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 18, 29 e 34-ter del [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 3, 24 comma secondo, 27 comma secondo, 111 commi primo e secondo in relazione all'aart. 6 § 1 della CEDU nella parte in cui non prevedono un termine di decadenza dall'azione propositiva, ovvero di prescrizione della misura di prevenzione dal momento della cessazione dello status di pericolosità sociale del proposto.

Il ricorrente individua il contrasto con le norme costituzionali nella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] consente la confisca di prevenzione anche quando la pericolosità sociale del soggetto sia relativa, come nella specie, a periodo assai lontano nel tempo e non più attuale, "tanto lontano da far sì che sia impossibile per il proposto ricostruire le vicende di carattere patrimoniale e difendersi" (fg. 38 del ricorso); e ciò, indipendentemente dalla natura giuridica della confisca di prevenzione.

Il procedimento di prevenzione finalizzato alla confisca non potrebbe sottrarsi alla ragionevole durata prevista per il processo penale dall'art. 111, comma secondo, Costituzione, con violazione anche del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Nel caso in esame, la rilevanza e l'interesse a sollevare la questione di legittimità costituzionale nasce dal fatto che la pericolosità sociale del D'[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente solo tra il 2004 ed il 2008, a fronte di un provvedimento di confisca intervenuto nel 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Quanto al primo motivo, occorre ricordare il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di durata del sequestro di prevenzione, il rinvio contenuto nell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, all'art. 304 cod. proc. pen., secondo cui, ai fini del computo del relativo termine, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto applicabili, riguarda esclusivamente le ipotesi tipiche di sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 cit., salva espressa riserva di compatibilità, e non anche la disciplina dei termini massimi di custodia, prevista dal comma sesto del medesimo articolo, in quanto avente carattere eccezionale a garanzia della libertà personale (Sez. 1, n. 2211 del 12/09/2017, dep. 2018, Lampada, Rv. 272051.

Più di recente il medesimo principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 21760 del 29/01./2019, Lampada, Rv. 276892.

Nella motivazione di tale decisione si richiama, anche ai fini di quanto si dirà in ordine al terzo motivo di ricorso, la parte della sentenza dedicata ad evidenziare la legittimità costituzionale della mancanza di limiti massimi della sospensione dei termini in ragione della peculiare natura del procedimento di prevenzione inerente a beni e della sua differenza con i procedimenti nei quali è in gioco la libertà personale).

Applicando tale principio di diritto al caso in esame, ne consegue che la disposta misura reale non aveva subito alcuna decadenza.

1.2. Del pari, è infondata la seconda questione posta sempre con il primo motivo, inerente alla mancanza di un formale provvedimento di sospensione dei termini da parte del giudice.

Anche in questo caso, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità - per nulla isolato, come sostengono i ricorrenti ma, al contrario, del tutto univoco e consolidato - ritiene che, in tema di sospensione del termine di un anno e sei mesi previsto per l'adozione del decreto di confisca dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il rinvio alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dall'art. 304 cod. proc. pen. ha carattere statico e recettizio delle singole cause di sospensione e non si estende, in assenza di un esplicito richiamo, all'intera disciplina prevista da tale norma, cosicchè non è necessaria una pronuncia esplicita, con ordinanza appellabile, che dichiari la sussistenza della singola causa di sospensione (Sez. 6, n. 37472 del 20(06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271369; Sez. 5, n. 21760 del 29/01/2019, Lampada, Rv. 276892.

Nello stesso senso, alcune sentenze di legittimità non massimate: n. 17632 del 2020; 28264 del 2019, 19275 del 2019).

Anche sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento impugnato è immune da censure, per di più tenuto conto del fatto, sottolineato dalla Corte di appello a fg. 10, che la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della sentenza della Corte Costituzionale che poi prenderà il numero 24 del 2019 era stato richiesto dalle parti, circostanza confermata dai verbali di udienza.

2. Quanto al terzo motivo, che censura il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lette) cod.proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).

Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

2. Ciò posto, la Corte di Appello ha ampiamente motivato sul punto in modo tutt'altro che apparente, segnalando non solo che il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] era stato un evasore fiscale seriale dal 2003 al 2008, ma che tale evasione avesse prodotto ingente ricchezza per il fatto di essere connotata da "reiterati ed ingenti finanziamenti soci affluiti nelle casse" delle società da lui gestite, del tutto sproporzionati ai redditi dichiarati e rimasti senza causale per tutto il periodo di riferimento, così da rappresentare una fonte di ricchezza posta a base del sostentamento del ricorrente e della sua famiglia.

Tali dati, a dimostrazione anche della genericità del motivo, non sono richiamati in ricorso ed essi sono stati ricavati, come ha sottolineato il provvedimento impugnato, da accertamenti della Guardia di Finanza, verbali di contestazione, avvisi di accertamento, annotazioni di polizia giudiziaria, relazioni di servizio, sentenze a carico del ricorrente per fatti dichiarati prescritti ma mai culminate con la sua assoluzione nel merito.

Ne consegue che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di pericolosità generica, la sistematica condotta di evasione fiscale, di rilievo penale, e la conseguente immissione di capitali di provenienza non lecita in un complesso aziendale - che comporta l'impossibilità di scindere tra eventuali componenti sane, riferibili ad attività imprenditoriale lecita, e apporto di capitali illeciti - nonché il considerevole divario tra l'ammontare dei redditi ufficiali e la misura degli investimenti effettuati nelle società riferibili al proposto rappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del predetto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett.b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e della conseguente applicazione della confisca di prevenzione di immobili e quote sociali nella disponibilità del medesimo, anche se formalmente intestati a terzi (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679; Sez. 2, n. 13566 del 19/02/2019, Maccione, Rv. 275771).

Viene in tal modo superata la censura difensiva volta a sostenere che non sia stata adeguatamente tracciata dalla Corte di appello la pericolosità sociale del ricorrente ai sensi della lettera b) dell'art. 1, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna interferenza con la circostanza che, in origine, egli era stato ritenuto socialmente pericoloso anche ai sensi della lettera a) della medesima norma, poi dichiarata incostituzionale.Si richiama, in proposito, l'ulteriore principio secondo cui, le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti cd. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681).

E' noto, altresì, che in tema di misure di prevenzione il giudice può tenere conto di elementi diversi rispetto a quelli utilizzabili in ambito penale ed anche di fatti relativi a sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272268).

3. Quanto al terzo motivo, richiamando quanto esplicitato in ordine alla mancanza di un termine relativo alle cause di sospensione del procedimento di prevenzione della confisca, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta dai ricorrenti.

Questa Corte, su analoga questione, si è già espressa, sottolineando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui consente l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal requisito della pericolosità attuale del proposto, in relazione agli art. 41 e 42 della Costituzione, in quanto i diritti costituzionalmente tutelati di proprietà ed iniziativa economica possono essere limitati rispettivamente in funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.) e nell'interesse delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma secondo, Cost.) secondo contenuti le cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di perseguire un'esigenza generalmente condivisa di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza (Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, dep. 2013, Coli, Rv. 254546).

Qui ulteriormente si rileva che tale ultima esigenza connota il procedimento di prevenzione "patrimoniale" in termini del tutto diversi rispetto ai procedimenti che hanno a che vedere con la libertà personale e che soggiacciono ai principi del giusto processo.

La natura stessa della confisca di prevenzione, come scolpita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 richiamata anche dai ricorrenti, sottrae la sua disciplina "allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene".

"Nell'ottica del sistema l'ablazione dei beni costituisce non già una sanzione ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquistato la materiale disponibilità" (fg. 7 della sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019).

Tali assunti riprendono espressamente quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4880 del 2014, deo. 2015, Spinelli, che nel ribadire il fatto che nella confisca di prevenzione non rileva il requisito della attualità della pericolosità sociale del proposto, hanno sottolineato che la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene.

La Suprema Corte ha precisato che la pericolosità si trasferisce alla "res" per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile.

In motivazione: "Tale estensione di efficacia ablatoria non può ritenersi né arbitraria né illegittima, proprio perché il bene, siccome frutto di illecita acquisizione, reca in sé una connotazione negativa, che ne impone la coattiva apprensione, anche oltre la vita del soggetto pericoloso, a parte i già rilevati effetti distorsivi - in prospettiva macroeconomica - di illeciti accumuli di ricchezza e di anomale rendite di posizione.

Ma se così è, balza evidente che siffatta connotazione di pericolosità resta impressa alla res, indipendentemente da qualsiasi vicenda giuridica della sua titolarità (successione universale o particolare), sino alla perenzione della stessa cosa oppure all'opponibilità giuridica del suo trasferimento (in caso di acquisto in buona fede - rilevante, di per sé, ove rigorosamente provata in sede di prevenzione - nell'ipotesi di beni mobili, secondo il principio "possesso vale titolo", ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., ovvero, in caso di immobili o mobili registrati, in combinazione con le ordinarie regole civilistiche che risolvono i conflitti tra più potenziali acquirenti, secondo il regime della trascrizione e, dunque, dell'anteriorità del relativo acquisto) ovvero alla sua definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato per effetto di confisca, questa sì capace di stravolgerne, definitivamente, la natura ed il regime giuridico, equiparando la res ai beni demaniali.

Regole queste notoriamente ispirate al principio della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, rispetto alle quali si pone in sintonia la prescrizione della confiscabilità del bene, appartenuto a soggetto pericoloso, in capo agli eredi soltanto nel termine di anni cinque dalla morte del de cuius (art. 2-ter legge n 575 del 1965, ritenuto costituzionalmente legittimo dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 21 del 2012).

Nella stessa logica dell'affermazione di un generale principio di prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni dei privati (nella specie, dei creditori del proposto), sino al limite invalicabile segnato dall'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, si sono, di recente, espresse le Sezioni civili di questa Corte, che, nel risolvere l'annoso contrasto riguardante il rapporto tra ipoteca e confisca di prevenzione di beni frutto o provento di attività mafiosa, hanno statuito che i diritti di garanzia sono inopponibili allo Stato sino a quando, però, non sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata e non si sia, dunque, perfezionato il trasferimento coattivo in sede esecutiva (Sez.

U civ., n. 10532 del 07/05/2013, Rv. 626570; la delicata materia dei rapporti tra confisca di prevenzione e diritti dei terzi è oggi, organicamente, disciplinata dal d.lgs. n. 159 del 2011, c.d. codice antimafia, che le dedica un intero Titolo, il IV).

Per quanto si è detto, alla stregua di tali principi l'ablazione di beni, di ritenuta provenienza illecita, può considerarsi legittima, siccome espressione di corretto esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo ove risponda all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati.

D'altro canto, é sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico.

Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità, così come, in ambito civilistico, un possesso acquistato con violenza o clandestinità non è utile all'usucapione (ex art. 1163 cod. civ.) e non è opponibile, se non dal momento in cui la violenza o clandestinità sia cessata, ai fini e per gli effetti che l'ordinamento giuridico ordinariamente riconnette alle legittime situazioni possessorie ed al loro protrarsi nel tempo".

Né può dirsi che vi sia una lesione delle prerogative difensive nel fatto, rilevato dai ricorrenti, che la confisca avvenga a distanza di tempo tale da non consentire una adeguata difesa.

In un passaggio motivazionale della stessa sentenza delle Sezioni Unite Spinelli, si sottolinea, in proposito, che "resta ovviamente salva - come per la pericolosità generica - la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali.

Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo - per quanto si è detto - anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione".

Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) D'[OSCURATO:PERSONA], nato ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto dai ricorrenti avverso il decreto del Tribunale di Modena del 3 gennaio 2020 che aveva disposto nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] la confisca di prevenzione ex art. 24 DI .vo 159 del 2011 inerente a beni mobili ed immobili di proprietà o ritenuti nella sua disponibilità anche se intestati ai terzi interessati odierni ricorrenti. D'[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto soggetto socialmente pericoloso rientrante nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 159 del 2011 in quanto evasore fiscale seriale dal 2003 al 2008. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, sia il proposto D'[OSCURATO:PERSONA] che i terzi interessati indicati in intestazione. Deducono: 1) violazione dell'art. 24, comma 2 e 27 D.L.vo n. 159 del 2011. 1 ricorrenti sostengono che la misura di prevenzione sarebbe stata adottata fuori termine, dovendosi fare riferimento, stante il rinvio previsto dall'art. 24 D.L.vo 159 del 2011, all'intera disciplina prevista dall'art. 304 cod. proc. pen.. Inoltre, il Tribunale, nel provvedimento impositivo della misura, non avrebbe adottato alcuna ordinanza di sospensione dei termini, come previsto dall'art. 304, commi 1 e 3, cod. proc. pen. al fine di assicurare il contraddittorio tra le parti. La obbligatorietà di un provvedimento ad hoc sulla sospensione deriverebbe dal rinvio alla relativa disciplina del codice di rito ed alla analogia con il regime della proroga, a proposito della quale l'art. 24, comma 2, D.I.vo 159 del 2011 prevede che essa possa essere adottata solo con decreto motivato nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti. I ricorrenti contestano anche la circostanza che i rinvii che hanno determinato la sospensione del procedimento (in data 7 maggio e 19 novembre 2018) fossero stati effettuati su accordo delle parti, trattandosi di decisioni assunte dal Tribunale in attesa della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019 che poteva avere refluenza sulla vicenda in esame; 2) violazione di legge per non avere la Corte individuato con sufficiente precisione la pericolosità sociale del proposto D'[OSCURATO:PERSONA] ex art. 1, comma 1, lett. b) D.L.vo 159 del 2011, stante che la sua pericolosità generica, originariamente ritenuta anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, non poteva più essere riconosciuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale prima citata. Si sarebbe fondato il giudizio "facendo leva sulle risultanze di atti di indagine espletati nell'ambito di procedimenti penali per reati fiscali prescritti, ovvero archiviati ovvero ancora su accertamenti tributari annullati, su ipotizzate condotte di reimpiego di somme non dichiarate (finanziamenti) derivanti dalle attività immobiliari di società (di cui Io stesso proposto ed i familiari sono soci)" (fg. 26 del ricorso), senza tenere conto della mancanza di prova di abitualità nella commissione di delitti dai quali il proposto avrebbe ricavato proventi illeciti necessari al suo sostentamento, non potendo bastare il solo fatto di indicare il proposto come "evasore fiscale seriale". Nel caso in esame, al contrario, sarebbero state valorizzate condotte di evasione fiscale dirette ad evitare il pagamento di imposte ma non produttive di ricchezza illecita; 3) questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 18, 29 e 34-ter del [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 3, 24 comma secondo, 27 comma secondo, 111 commi primo e secondo in relazione all'aart. 6 § 1 della CEDU nella parte in cui non prevedono un termine di decadenza dall'azione propositiva, ovvero di prescrizione della misura di prevenzione dal momento della cessazione dello status di pericolosità sociale del proposto. Il ricorrente individua il contrasto con le norme costituzionali nella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] consente la confisca di prevenzione anche quando la pericolosità sociale del soggetto sia relativa, come nella specie, a periodo assai lontano nel tempo e non più attuale, "tanto lontano da far sì che sia impossibile per il proposto ricostruire le vicende di carattere patrimoniale e difendersi" (fg. 38 del ricorso); e ciò, indipendentemente dalla natura giuridica della confisca di prevenzione. Il procedimento di prevenzione finalizzato alla confisca non potrebbe sottrarsi alla ragionevole durata prevista per il processo penale dall'art. 111, comma secondo, Costituzione, con violazione anche del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Nel caso in esame, la rilevanza e l'interesse a sollevare la questione di legittimità costituzionale nasce dal fatto che la pericolosità sociale del D'[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente solo tra il 2004 ed il 2008, a fronte di un provvedimento di confisca intervenuto nel 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, occorre ricordare il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di durata del sequestro di prevenzione, il rinvio contenuto nell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, all'art. 304 cod. proc. pen., secondo cui, ai fini del computo del relativo termine, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto applicabili, riguarda esclusivamente le ipotesi tipiche di sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 cit., salva espressa riserva di compatibilità, e non anche la disciplina dei termini massimi di custodia, prevista dal comma sesto del medesimo articolo, in quanto avente carattere eccezionale a garanzia della libertà personale (Sez. 1, n. 2211 del 12/09/2017, dep. 2018, Lampada, Rv. 272051. Più di recente il medesimo principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 21760 del 29/01./2019, Lampada, Rv. 276892. Nella motivazione di tale decisione si richiama, anche ai fini di quanto si dirà in ordine al terzo motivo di ricorso, la parte della sentenza dedicata ad evidenziare la legittimità costituzionale della mancanza di limiti massimi della sospensione dei termini in ragione della peculiare natura del procedimento di prevenzione inerente a beni e della sua differenza con i procedimenti nei quali è in gioco la libertà personale). Applicando tale principio di diritto al caso in esame, ne consegue che la disposta misura reale non aveva subito alcuna decadenza. 1.2. Del pari, è infondata la seconda questione posta sempre con il primo motivo, inerente alla mancanza di un formale provvedimento di sospensione dei termini da parte del giudice. Anche in questo caso, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità - per nulla isolato, come sostengono i ricorrenti ma, al contrario, del tutto univoco e consolidato - ritiene che, in tema di sospensione del termine di un anno e sei mesi previsto per l'adozione del decreto di confisca dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il rinvio alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dall'art. 304 cod. proc. pen. ha carattere statico e recettizio delle singole cause di sospensione e non si estende, in assenza di un esplicito richiamo, all'intera disciplina prevista da tale norma, cosicchè non è necessaria una pronuncia esplicita, con ordinanza appellabile, che dichiari la sussistenza della singola causa di sospensione (Sez. 6, n. 37472 del 20(06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271369; Sez. 5, n. 21760 del 29/01/2019, Lampada, Rv. 276892. Nello stesso senso, alcune sentenze di legittimità non massimate: n. 17632 del 2020; 28264 del 2019, 19275 del 2019). Anche sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento impugnato è immune da censure, per di più tenuto conto del fatto, sottolineato dalla Corte di appello a fg. 10, che la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della sentenza della Corte Costituzionale che poi prenderà il numero 24 del 2019 era stato richiesto dalle parti, circostanza confermata dai verbali di udienza. 2. Quanto al terzo motivo, che censura il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lette) cod.proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. 2. Ciò posto, la Corte di Appello ha ampiamente motivato sul punto in modo tutt'altro che apparente, segnalando non solo che il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] era stato un evasore fiscale seriale dal 2003 al 2008, ma che tale evasione avesse prodotto ingente ricchezza per il fatto di essere connotata da "reiterati ed ingenti finanziamenti soci affluiti nelle casse" delle società da lui gestite, del tutto sproporzionati ai redditi dichiarati e rimasti senza causale per tutto il periodo di riferimento, così da rappresentare una fonte di ricchezza posta a base del sostentamento del ricorrente e della sua famiglia. Tali dati, a dimostrazione anche della genericità del motivo, non sono richiamati in ricorso ed essi sono stati ricavati, come ha sottolineato il provvedimento impugnato, da accertamenti della Guardia di Finanza, verbali di contestazione, avvisi di accertamento, annotazioni di polizia giudiziaria, relazioni di servizio, sentenze a carico del ricorrente per fatti dichiarati prescritti ma mai culminate con la sua assoluzione nel merito. Ne consegue che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di pericolosità generica, la sistematica condotta di evasione fiscale, di rilievo penale, e la conseguente immissione di capitali di provenienza non lecita in un complesso aziendale - che comporta l'impossibilità di scindere tra eventuali componenti sane, riferibili ad attività imprenditoriale lecita, e apporto di capitali illeciti - nonché il considerevole divario tra l'ammontare dei redditi ufficiali e la misura degli investimenti effettuati nelle società riferibili al proposto rappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del predetto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett.b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e della conseguente applicazione della confisca di prevenzione di immobili e quote sociali nella disponibilità del medesimo, anche se formalmente intestati a terzi (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679; Sez. 2, n. 13566 del 19/02/2019, Maccione, Rv. 275771). Viene in tal modo superata la censura difensiva volta a sostenere che non sia stata adeguatamente tracciata dalla Corte di appello la pericolosità sociale del ricorrente ai sensi della lettera b) dell'art. 1, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna interferenza con la circostanza che, in origine, egli era stato ritenuto socialmente pericoloso anche ai sensi della lettera a) della medesima norma, poi dichiarata incostituzionale.Si richiama, in proposito, l'ulteriore principio secondo cui, le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti cd. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681). E' noto, altresì, che in tema di misure di prevenzione il giudice può tenere conto di elementi diversi rispetto a quelli utilizzabili in ambito penale ed anche di fatti relativi a sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272268). 3. Quanto al terzo motivo, richiamando quanto esplicitato in ordine alla mancanza di un termine relativo alle cause di sospensione del procedimento di prevenzione della confisca, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta dai ricorrenti. Questa Corte, su analoga questione, si è già espressa, sottolineando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui consente l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal requisito della pericolosità attuale del proposto, in relazione agli art. 41 e 42 della Costituzione, in quanto i diritti costituzionalmente tutelati di proprietà ed iniziativa economica possono essere limitati rispettivamente in funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.) e nell'interesse delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma secondo, Cost.) secondo contenuti le cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di perseguire un'esigenza generalmente condivisa di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza (Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, dep. 2013, Coli, Rv. 254546). Qui ulteriormente si rileva che tale ultima esigenza connota il procedimento di prevenzione "patrimoniale" in termini del tutto diversi rispetto ai procedimenti che hanno a che vedere con la libertà personale e che soggiacciono ai principi del giusto processo. La natura stessa della confisca di prevenzione, come scolpita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 richiamata anche dai ricorrenti, sottrae la sua disciplina "allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene". "Nell'ottica del sistema l'ablazione dei beni costituisce non già una sanzione ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquistato la materiale disponibilità" (fg. 7 della sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019). Tali assunti riprendono espressamente quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4880 del 2014, deo. 2015, Spinelli, che nel ribadire il fatto che nella confisca di prevenzione non rileva il requisito della attualità della pericolosità sociale del proposto, hanno sottolineato che la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene. La Suprema Corte ha precisato che la pericolosità si trasferisce alla "res" per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile. In motivazione: "Tale estensione di efficacia ablatoria non può ritenersi né arbitraria né illegittima, proprio perché il bene, siccome frutto di illecita acquisizione, reca in sé una connotazione negativa, che ne impone la coattiva apprensione, anche oltre la vita del soggetto pericoloso, a parte i già rilevati effetti distorsivi - in prospettiva macroeconomica - di illeciti accumuli di ricchezza e di anomale rendite di posizione. Ma se così è, balza evidente che siffatta connotazione di pericolosità resta impressa alla res, indipendentemente da qualsiasi vicenda giuridica della sua titolarità (successione universale o particolare), sino alla perenzione della stessa cosa oppure all'opponibilità giuridica del suo trasferimento (in caso di acquisto in buona fede - rilevante, di per sé, ove rigorosamente provata in sede di prevenzione - nell'ipotesi di beni mobili, secondo il principio "possesso vale titolo", ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., ovvero, in caso di immobili o mobili registrati, in combinazione con le ordinarie regole civilistiche che risolvono i conflitti tra più potenziali acquirenti, secondo il regime della trascrizione e, dunque, dell'anteriorità del relativo acquisto) ovvero alla sua definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato per effetto di confisca, questa sì capace di stravolgerne, definitivamente, la natura ed il regime giuridico, equiparando la res ai beni demaniali. Regole queste notoriamente ispirate al principio della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, rispetto alle quali si pone in sintonia la prescrizione della confiscabilità del bene, appartenuto a soggetto pericoloso, in capo agli eredi soltanto nel termine di anni cinque dalla morte del de cuius (art. 2-ter legge n 575 del 1965, ritenuto costituzionalmente legittimo dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 21 del 2012). Nella stessa logica dell'affermazione di un generale principio di prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni dei privati (nella specie, dei creditori del proposto), sino al limite invalicabile segnato dall'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, si sono, di recente, espresse le Sezioni civili di questa Corte, che, nel risolvere l'annoso contrasto riguardante il rapporto tra ipoteca e confisca di prevenzione di beni frutto o provento di attività mafiosa, hanno statuito che i diritti di garanzia sono inopponibili allo Stato sino a quando, però, non sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata e non si sia, dunque, perfezionato il trasferimento coattivo in sede esecutiva (Sez. U civ., n. 10532 del 07/05/2013, Rv. 626570; la delicata materia dei rapporti tra confisca di prevenzione e diritti dei terzi è oggi, organicamente, disciplinata dal d.lgs. n. 159 del 2011, c.d. codice antimafia, che le dedica un intero Titolo, il IV). Per quanto si è detto, alla stregua di tali principi l'ablazione di beni, di ritenuta provenienza illecita, può considerarsi legittima, siccome espressione di corretto esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo ove risponda all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati. D'altro canto, é sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità, così come, in ambito civilistico, un possesso acquistato con violenza o clandestinità non è utile all'usucapione (ex art. 1163 cod. civ.) e non è opponibile, se non dal momento in cui la violenza o clandestinità sia cessata, ai fini e per gli effetti che l'ordinamento giuridico ordinariamente riconnette alle legittime situazioni possessorie ed al loro protrarsi nel tempo". Né può dirsi che vi sia una lesione delle prerogative difensive nel fatto, rilevato dai ricorrenti, che la confisca avvenga a distanza di tempo tale da non consentire una adeguata difesa. In un passaggio motivazionale della stessa sentenza delle Sezioni Unite Spinelli, si sottolinea, in proposito, che "resta ovviamente salva - come per la pericolosità generica - la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo - per quanto si è detto - anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione". Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processu