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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09773/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta sostanzialmente la correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, in relazione alla ritenuta recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente a giudizio di fatto e volto a sollecitare inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di motivazione non certo illogica (si veda, in particolare, pag. 3, sulla continuità nell'attività illecita in relazione ai recenti precedenti specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta sostanzialmente la correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, in relazione alla ritenuta recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente a giudizio di fatto e volto a sollecitare inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di motivazione non certo illogica (si veda, in particolare, pag. 3, sulla continuità nell'attività illecita in relazione ai recenti precedenti specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09773/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris