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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33312/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXX avverso la sentenza inepigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli ha sostituito la pena detentiva,irrogata per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., con la detenzionedomiciliare;preso atto che la ricorrente eccepisce violazione di legge, dolendosidel l ’omessa previsione, tra le prescriz ioni del la pena sostitut iva,dell’autorizzazione ad uscite, quanto meno a giorni alterni, per soddisfareindispensabili esigenze di vita;rilevato che l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, riconosce algiudice un potere discrezionale nell'applicazione e nella scelta delle penesostitutive, la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità, secondo leregole generali, quando manifestamente illogica o contraddittoria;preso atto che la Corte di appello, in ossequio ai dettami normativi, hamodulato discrezionalmente le prescrizioni della pena sostitutiva alla streguadelle finalità rieducative e dell’esigenza di assicurare la prevenzione del pericolodi commissione di altri reati, consentendo uscite giornaliere in orario compresotra le 08:00 e le 20:00 nel rispetto del programma di trattamento, nonché uscitedal domicilio per motivi di salute, propri e dei familiari conviventi, con possibilitàdi ulteriori modifiche da richiedere tramite istanza al Magistrato di sorveglianzacompetente;constatato che il motivo di ricorso risulta aspecifico, non confrontandosi conl’ampia autorizzazione già concessa e non esplicitando l’impossibilità diprovvedere altrimenti alle dedotte esigenze;ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla cassa delle ammende, determinabile equitativamente in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXX avverso la sentenza inepigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli ha sostituito la pena detentiva,irrogata per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., con la detenzionedomiciliare;preso atto che la ricorrente eccepisce violazione di legge, dolendosidel l ’omessa previsione, tra le prescriz ioni del la pena sostitut iva,dell’autorizzazione ad uscite, quanto meno a giorni alterni, per soddisfareindispensabili esigenze di vita;rilevato che l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, riconosce algiudice un potere discrezionale nell'applicazione e nella scelta delle penesostitutive, la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità, secondo leregole generali, quando manifestamente illogica o contraddittoria;preso atto che la Corte di appello, in ossequio ai dettami normativi, hamodulato discrezionalmente le prescrizioni della pena sostitutiva alla streguadelle finalità rieducative e dell’esigenza di assicurare la prevenzione del pericolodi commissione di altri reati, consentendo uscite giornaliere in orario compresotra le 08:00 e le 20:00 nel rispetto del programma di trattamento, nonché uscitedal domicilio per motivi di salute, propri e dei familiari conviventi, con possibilitàdi ulteriori modifiche da richiedere tramite istanza al Magistrato di sorveglianzacompetente;constatato che il motivo di ricorso risulta aspecifico, non confrontandosi conl’ampia autorizzazione già concessa e non esplicitando l’impossibilità diprovvedere altrimenti alle dedotte esigenze;ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla cassa delle ammende, determinabile equitativamente in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33312/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris