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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24142/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesedall'Avvocatura generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della [OSCURATO:SOCIETA] n. 4733/2023, depositata il 1° giugno 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 9 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1422/2024Numero sezionale 5545/2026Numero di raccolta generale 24142/2026Data pubblicazione 28/07/20261. – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiordano [OSCURATO:PERSONA], quali ex socie della [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata estinta in data 26 luglio 2017 e cancellata dal registro delleimprese il 28 settembre 2017, proponevano distinti ricorsi innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Catania, iscritti ai nn.

R.G.R.4046/2018, 4052/2018 e 6826/2018, per l’annullamento dellecartelle di pagamento n. 29320170026376306003, n.29320170026376306001 e n. 29320170026376306002, relativeall’omesso versamento IVA per l’annualità 2015, dovuta a seguito dirideterminazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Agenzia delle entrate.Si costituiva, altresì, l’agente della riscossione.All’udienza del 6 maggio 2019 la Commissione tributariaprovinciale di Catania, ritenuta la connessione oggettiva dei ricorsi,trattandosi del medesimo debito tributario a carico solidale degli exsoci della [OSCURATO:SOCIETA]., disponeva la riunione dei giudizi.

Nel corso dellamedesima udienza il difensore delle contribuenti rappresentava cheGiordano [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di adesionealla definizione per estinzione dei carichi tributari riservata allepersone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltàeconomica, prevista dall’art. 1, commi 184 e 185, della l. n. 145 del2018, chiedendo la sospensione del giudizio sino alla definizione delladomanda; precisava, inoltre, che la domanda di condono attivata dauna delle debitrici solidali avrebbe estinto la pretesa anche neiconfronti delle altre debitrici.

Il medesimo difensore dichiarava dirinunciare espressamente al giudizio; il difensore dell’Agenzia neprendeva atto e i difensori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presenti neigiudizi nn. 4052/2018 e 6826/2018 chiedevano pronunciarsil’estinzione del giudizio.Numero registro generale 1422/2024Numero sezionale 5545/2026Numero di raccolta generale 24142/2026Con sentenza n. 5217/01/2019, pronunciata il 6 maggio 2019 eData pubblicazione 28/07/2026depositata il 20 maggio 2019, la Commissione tributaria provinciale diCatania dichiarava estinto il giudizio per rinuncia ai ricorsi.2. – Avverso la decisione di primo grado [OSCURATO:PERSONA] appello.Nel giudizio di appello resistevano l’Agenzia delle entrate eRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]3. – Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], Savoca RossanaClaudia Filippa e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenziadelle entrate - Riscossione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Le ricorrenti hanno depositato istanza per la declaratoria diestinzione per cessazione della materia del contendere,rappresentando che il presente giudizio ha avuto iniziodall’impugnazione delle cartelle di pagamento n.29320170026376306003 (R.G.R. primo grado 4046/2018), n.29320170026376306001 (R.G.R. primo grado 4052/2018) e n.29320170026376306002 (R.G.R. primo grado 6826/2018), i cuiricorsi sono stati riuniti e dichiarati estinti con la sentenza n.5217/01/2019 della Commissione tributaria provinciale di Catania,confermata dalla sentenza n. 4733/13/2023 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima impugnata con ilpresente ricorso.Nelle more, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all’agente della riscossione competente (RiscossioneNumero registro generale 1422/2024Numero sezionale 5545/2026Numero di raccolta generale 24142/2026Sicilia s.p.a.) istanza di definizione per estinzione ex art. 1, commiData pubblicazione 28/07/2026184 e 185, della l. n. 145 del 2018.L’agente della riscossione emetteva formale diniego n. 250340-2019, che veniva impugnato innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania, che lo accoglieva con sentenza n.1772/02/2021, confermata dalla sentenza n. 6299/15/2024 dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], sezionestaccata di Catania.A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.6299/15/2024, l’Agenzia delle entrate - Riscossione, concomunicazione prot. n. 2025/ADERISC/5684432, rideterminava lesomme dovute per la cartella n. 29320170026376306002 in euro49.569,71, elaborando il seguente piano rateale: prima rata conscadenza 1° dicembre 2025, euro 9.913,95; seconda rata conscadenza 2 marzo 2026, euro 9.913,94; terza rata con scadenza 1°giugno 2026, euro 9.913,94; quarta rata con scadenza 31 agosto2026, euro 9.913,94; quinta rata con scadenza 30 novembre 2026,euro 9.913,94.Con istanza del 22 maggio 2026 la ricorrente rappresentava aquesta Corte l’avvenuta ammissione alla procedura di definizioneagevolata e, in considerazione della scadenza del piano rateale al 30novembre 2026, richiedeva il differimento dell’udienza fissata per il 9luglio 2026 a data successiva alla scadenza dell’ultima rata.Successivamente al deposito della predetta istanza, laricorrente ha provveduto al pagamento anticipato ed integrale di tuttele somme dovute ai fini della definizione agevolata.L’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n.136 del 2018, recita: «L’estinzione del giudizio è subordinataall’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nellostesso giudizio, della documentazione attestante i pagamentieffettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione suistanza di una delle parti».Numero registro generale 1422/2024Numero sezionale 5545/2026Numero di raccolta generale 24142/2026Per effetto dell'integrale e tempestivo pagamento delle sommeData pubblicazione 28/07/2026dovute, la procedura di definizione agevolata deve ritenersiperfezionata, con conseguente estinzione del giudizio.2. – Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n.119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che lehanno anticipate P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadel 9 luglio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesedall'Avvocatura generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della [OSCURATO:SOCIETA] n. 4733/2023, depositata il 1° giugno 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 9 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1422/2024Numero sezionale 5545/2026Numero di raccolta generale 24142/2026Data pubblicazione 28/07/20261. – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiordano [OSCURATO:PERSONA], quali ex socie della [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata estinta in data 26 luglio 2017 e cancellata dal registro delleimprese il 28 settembre 2017, proponevano distinti ricorsi innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Catania, iscritti ai nn. R.G.R.4046/2018, 4052/2018 e 6826/2018, per l’annullamento dellecartelle di pagamento n. 29320170026376306003, n.29320170026376306001 e n. 29320170026376306002, relativeall’omesso versamento IVA per l’annualità 2015, dovuta a seguito dirideterminazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Agenzia delle entrate.Si costituiva, altresì, l’agente della riscossione.All’udienza del 6 maggio 2019 la Commissione tributariaprovinciale di Catania, ritenuta la connessione oggettiva dei ricorsi,trattandosi del medesimo debito tributario a carico solidale degli exsoci della [OSCURATO:SOCIETA]., disponeva la riunione dei giudizi. Nel corso dellamedesima udienza il difensore delle contribuenti rappresentava cheGiordano [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di adesionealla definizione per estinzione dei carichi tributari riservata allepersone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltàeconomica, prevista dall’art. 1, commi 184 e 185, della l. n. 145 del2018, chiedendo la sospensione del giudizio sino alla definizione delladomanda; precisava, inoltre, che la domanda di condono attivata dauna delle debitrici solidali avrebbe estinto la pretesa anche neiconfronti delle altre debitrici. Il medesimo difensore dichiarava dirinunciare espressamente al giudizio; il difensore dell’Agenzia neprendeva atto e i difensori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presenti neigiudizi nn. 4052/2018 e 6826/2018 chiedevano pronunciarsil’estinzione del giudizio.Numero registro generale 1422/2024Numero sezionale 5545/2026Numero di raccolta generale 24142/2026Con sentenza n. 5217/01/2019, pronunciata il 6 maggio 2019 eData pubblicazione 28/07/2026depositata il 20 maggio 2019, la Commissione tributaria provinciale diCatania dichiarava estinto il giudizio per rinuncia ai ricorsi.2. – Avverso la decisione di primo grado [OSCURATO:PERSONA] appello.Nel giudizio di appello resistevano l’Agenzia delle entrate eRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]3. – Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], Savoca RossanaClaudia Filippa e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenziadelle entrate - Riscossione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Le ricorrenti hanno depositato istanza per la declaratoria diestinzione per cessazione della materia del contendere,rappresentando che il presente giudizio ha avuto iniziodall’impugnazione delle cartelle di pagamento n.29320170026376306003 (R.G.R. primo grado 4046/2018), n.29320170026376306001 (R.G.R. primo grado 4052/2018) e n.29320170026376306002 (R.G.R. primo grado 6826/2018), i cuiricorsi sono stati riuniti e dichiarati estinti con la sentenza n.5217/01/2019 della Commissione tributaria provinciale di Catania,confermata dalla sentenza n. 4733/13/2023 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima impugnata con ilpresente ricorso.Nelle more, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all’agente della riscossione competente (RiscossioneNumero registro generale 1422/2024Numero sezionale 5545/2026Numero di raccolta generale 24142/2026Sicilia s.p.a.) istanza di definizione per estinzione ex art. 1, commiData pubblicazione 28/07/2026184 e 185, della l. n. 145 del 2018.L’agente della riscossione emetteva formale diniego n. 250340-2019, che veniva impugnato innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania, che lo accoglieva con sentenza n.1772/02/2021, confermata dalla sentenza n. 6299/15/2024 dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], sezionestaccata di Catania.A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.6299/15/2024, l’Agenzia delle entrate - Riscossione, concomunicazione prot. n. 2025/ADERISC/5684432, rideterminava lesomme dovute per la cartella n. 29320170026376306002 in euro49.569,71, elaborando il seguente piano rateale: prima rata conscadenza 1° dicembre 2025, euro 9.913,95; seconda rata conscadenza 2 marzo 2026, euro 9.913,94; terza rata con scadenza 1°giugno 2026, euro 9.913,94; quarta rata con scadenza 31 agosto2026, euro 9.913,94; quinta rata con scadenza 30 novembre 2026,euro 9.913,94.Con istanza del 22 maggio 2026 la ricorrente rappresentava aquesta Corte l’avvenuta ammissione alla procedura di definizioneagevolata e, in considerazione della scadenza del piano rateale al 30novembre 2026, richiedeva il differimento dell’udienza fissata per il 9luglio 2026 a data successiva alla scadenza dell’ultima rata.Successivamente al deposito della predetta istanza, laricorrente ha provveduto al pagamento anticipato ed integrale di tuttele somme dovute ai fini della definizione agevolata.L’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n.136 del 2018, recita: «L’estinzione del giudizio è subordinataall’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nellostesso giudizio, della documentazione attestante i pagamentieffettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione suistanza di una delle parti».Numero registro generale 1422/2024Numero sezionale 5545/2026Numero di raccolta generale 24142/2026Per effetto dell'integrale e tempestivo pagamento delle sommeData pubblicazione 28/07/2026dovute, la procedura di definizione agevolata deve ritenersiperfezionata, con conseguente estinzione del giudizio.2. – Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n.119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che lehanno anticipate P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadel 9 luglio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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