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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27798/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41uRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'identificazione dell'imputato quale autore dei reati contestati, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla pacifica identificazione dell'imputato dovuta non solo al riconoscimento della persona offesa ma anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza in cui si individua con evidenza lo stesso durante la commissione dei reati per cui si procede, tenuto conto del confronto operato dalla PG con il fratello gemello, dal quale viene distinto per precise e riconoscibili caratteristiche somatiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41uRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'identificazione dell'imputato quale autore dei reati contestati, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla pacifica identificazione dell'imputato dovuta non solo al riconoscimento della persona offesa ma anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza in cui si individua con evidenza lo stesso durante la commissione dei reati per cui si procede, tenuto conto del confronto operato dalla PG con il fratello gemello, dal quale viene distinto per precise e riconoscibili caratteristiche somatiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27798/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris