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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 20835/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Giudice di pace di Prato in data 31/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice di pace di Prato in data 31/05/2022, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 10.000 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver omesso, senza giustificato motivo, di osservare l'ordine del Questore di Roma in data 16/11/2019 con cui veniva intimato all'imputato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con 02.) un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice di Pace abbia ignorato totalmente lo stato di indigenza assoluta nonché la situazione di soggetto senza fissa dimora dell'imputato, il quale non sarebbe in grado di acquistare un biglietto aereo per il ritorno in Gambia; situazione, questa, idonea a integrare il requisito del giustificato motivo.

Inoltre, il Giudice di Pace avrebbe fatto riferimento alla presunta volontà di permanere illegalmente nel territorio dello Stato, senza che tale circostanza sia mai stata evocata dall'imputato e dalla sua difesa, con un travisamento essenziale dei fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura difensiva si connota in termini meramente fattuali, avendo il ricorso richiamato una situazione di assoluta indigenza dell'imputato, la quale, al di là del profilo attinente alla sua idoneità a integrare una situazione di giustificato motivo, risulta del tutto estranea al percorso argomentativo della decisione.

Né l'affermazione secondo cui detta condizione sarebbe stata illogicamente pretermessa dal primo Giudice è stata in alcun modo documentata.

Pertanto, la prospettazione difensiva appare del tutto eccentrica rispetto al perimetro del giudizio di legittimità, nel quale lo scrutinio deve ritenersi circoscritto, quanto ai vizi della motivazione, alla logicità del ragionamento probatorio e alla completezza del percorso argomentativo e non può certamente estendersi a elementi fattuali che non risultano mai immessi nella piattaforma cognitiva del giudice di merito.

Né, peraltro, appare chiaro, dal tenore del ricorso, quale richiesta difensiva sia rimasta inevasa da parte del Giudice di pace.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Giudice di pace di Prato in data 31/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice di pace di Prato in data 31/05/2022, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 10.000 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver omesso, senza giustificato motivo, di osservare l'ordine del Questore di Roma in data 16/11/2019 con cui veniva intimato all'imputato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con 02.) un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice di Pace abbia ignorato totalmente lo stato di indigenza assoluta nonché la situazione di soggetto senza fissa dimora dell'imputato, il quale non sarebbe in grado di acquistare un biglietto aereo per il ritorno in Gambia; situazione, questa, idonea a integrare il requisito del giustificato motivo. Inoltre, il Giudice di Pace avrebbe fatto riferimento alla presunta volontà di permanere illegalmente nel territorio dello Stato, senza che tale circostanza sia mai stata evocata dall'imputato e dalla sua difesa, con un travisamento essenziale dei fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura difensiva si connota in termini meramente fattuali, avendo il ricorso richiamato una situazione di assoluta indigenza dell'imputato, la quale, al di là del profilo attinente alla sua idoneità a integrare una situazione di giustificato motivo, risulta del tutto estranea al percorso argomentativo della decisione. Né l'affermazione secondo cui detta condizione sarebbe stata illogicamente pretermessa dal primo Giudice è stata in alcun modo documentata. Pertanto, la prospettazione difensiva appare del tutto eccentrica rispetto al perimetro del giudizio di legittimità, nel quale lo scrutinio deve ritenersi circoscritto, quanto ai vizi della motivazione, alla logicità del ragionamento probatorio e alla completezza del percorso argomentativo e non può certamente estendersi a elementi fattuali che non risultano mai immessi nella piattaforma cognitiva del giudice di merito. Né, peraltro, appare chiaro, dal tenore del ricorso, quale richiesta difensiva sia rimasta inevasa da parte del Giudice di pace. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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