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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 13483/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso l'ordinanza emessa il 21 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 3 del provvedimento impugnato.

Ritenuto che i reati presupposti non sono omogenei e non sono riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto del fatto che il reato di cui al punto 2, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento censurato, era il «frutto di un fatto imprevedibile al momento dell'associazione del condannato al clan dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]: il fatto imprevedibile è la collaborazione dell'[OSCURATO:PERSONA] [...] già affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] [...]».

Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, direttamente o indirettamente collegati a un'organizzazione mafiosa, analogamente al caso di [OSCURATO:PERSONA], non è sufficiente il riferimento all'astratta omogeneità dei reati, occorrendo «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso l'ordinanza emessa il 21 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 3 del provvedimento impugnato. Ritenuto che i reati presupposti non sono omogenei e non sono riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto del fatto che il reato di cui al punto 2, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento censurato, era il «frutto di un fatto imprevedibile al momento dell'associazione del condannato al clan dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]: il fatto imprevedibile è la collaborazione dell'[OSCURATO:PERSONA] [...] già affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] [...]». Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, direttamente o indirettamente collegati a un'organizzazione mafiosa, analogamente al caso di [OSCURATO:PERSONA], non è sufficiente il riferimento all'astratta omogeneità dei reati, occorrendo «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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