Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 31970/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs.

N. 159 del 2011 e deduce quattro motivi; ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, trattandosi di doglianze riproduttive di questioni già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, aspecifici; rilevato, quanto al primo motivo, che lo stesso non si confronta con la motivazione resa dalla Corte d'appello che - nel constatare l'assenza agli atti del giudizio di primo grado dal quale inferire elementi di conoscenza, da parte del giudice, della detenzione dell'imputato per altra causa - si è posta nel solco del principio di diritto secondo cui la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione della sentenza del grado successivo, consegue all'ipotesi in cui la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, sia stata tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, comunicazione che impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento; ritenuto che il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del Giudice di secondo grado che ha ritenuto la prova a discarico (costituita dall'asserto sonno profondo determinato dall'assunzione di un farmaco ansiolitico) del tutto generica; considerato che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante le circostanze attenuati generiche poiché le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato l'assenza di elementi a tal fine positivamente valutabili, tale non potendosi ritenere la mera incensuratezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. N. 159 del 2011 e deduce quattro motivi; ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, trattandosi di doglianze riproduttive di questioni già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, aspecifici; rilevato, quanto al primo motivo, che lo stesso non si confronta con la motivazione resa dalla Corte d'appello che - nel constatare l'assenza agli atti del giudizio di primo grado dal quale inferire elementi di conoscenza, da parte del giudice, della detenzione dell'imputato per altra causa - si è posta nel solco del principio di diritto secondo cui la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione della sentenza del grado successivo, consegue all'ipotesi in cui la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, sia stata tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, comunicazione che impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento; ritenuto che il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del Giudice di secondo grado che ha ritenuto la prova a discarico (costituita dall'asserto sonno profondo determinato dall'assunzione di un farmaco ansiolitico) del tutto generica; considerato che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); ritenuto del pari inammissibile per genericità il motivo riguardante le circostanze attenuati generiche poiché le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato l'assenza di elementi a tal fine positivamente valutabili, tale non potendosi ritenere la mera incensuratezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 I
Sentenza Cassazione n. 31970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris