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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05186/2026

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AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Benevento del 04/05/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli articoli 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006, e 44 lettera b), d.P.R. 380/2001, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 10.600,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.

2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 256 e 184-ter d. lgs. 152/2006, stante la qualifica di materiali provenienti da attività di demolizione dei materiali interrati, che dovevano essere qualificati come sottoprodotti o End of waste.

2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 131-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente in sede di legittimità di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale e, prima di lei, dal Tribunale.

E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

3.1. Scendendo in concreto, la sentenza impugnata chiarisce che (pag. 4) i materiali rinvenuti non possono escludersi dalla applicazione della disciplina sui rifiuti, per essere attratti da quella sui sottoprodotti, in quanto difettano i requisiti - che debbono sussistere tutti (Sez. 3, n. 36692 del 03/07/2019, Bordonaro, n.m.) e la cui sussistenza deve essere provata dall’interessato (v.

Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, n.m., in riferimento a rifiuti da demolizioni stradali) - per tale esclusione postuma, prova che il ricorrente non fornisce, limitandosi a contestare genericamente la sentenza.

Per altro verso, nel riepilogo dei motivi di appello, così come nella motivazione, i c.d.

“End of waste” (o “cessazione della qualifica di rifiuto”) di cui all’articolo 184-ter TUA, la cui violazione viene dedotta in ricorso, non vengono neppure menzionati, con conseguente tardività della relativa deduzione (in ogni caso anche per essi, come per i sottoprodotti, valgono i principi dianzi evidenziati, per cui il ricorso sarebbe comunque inammissibile per genericità).

3.2. Quanto alla particolare tenuità del fatto, essa è stata correttamente esclusa in ragione delle dimensioni del piazzale abusivo, del quantitativo di rifiuti interrato per livellare il terreno e della evidente programmazione del complessivo illecito, posto in essere con più condotte coordinate, elementi che escludono la particolare tenuità dell’offesa.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Benevento del 04/05/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli articoli 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006, e 44 lettera b), d.P.R. 380/2001, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 10.600,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 256 e 184-ter d. lgs. 152/2006, stante la qualifica di materiali provenienti da attività di demolizione dei materiali interrati, che dovevano essere qualificati come sottoprodotti o End of waste. 2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 131-bis cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente in sede di legittimità di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale e, prima di lei, dal Tribunale. E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217). Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). 3.1. Scendendo in concreto, la sentenza impugnata chiarisce che (pag. 4) i materiali rinvenuti non possono escludersi dalla applicazione della disciplina sui rifiuti, per essere attratti da quella sui sottoprodotti, in quanto difettano i requisiti - che debbono sussistere tutti (Sez. 3, n. 36692 del 03/07/2019, Bordonaro, n.m.) e la cui sussistenza deve essere provata dall’interessato (v. Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, n.m., in riferimento a rifiuti da demolizioni stradali) - per tale esclusione postuma, prova che il ricorrente non fornisce, limitandosi a contestare genericamente la sentenza. Per altro verso, nel riepilogo dei motivi di appello, così come nella motivazione, i c.d. “End of waste” (o “cessazione della qualifica di rifiuto”) di cui all’articolo 184-ter TUA, la cui violazione viene dedotta in ricorso, non vengono neppure menzionati, con conseguente tardività della relativa deduzione (in ogni caso anche per essi, come per i sottoprodotti, valgono i principi dianzi evidenziati, per cui il ricorso sarebbe comunque inammissibile per genericità). 3.2. Quanto alla particolare tenuità del fatto, essa è stata correttamente esclusa in ragione delle dimensioni del piazzale abusivo, del quantitativo di rifiuti interrato per livellare il terreno e della evidente programmazione del complessivo illecito, posto in essere con più condotte coordinate, elementi che escludono la particolare tenuità dell’offesa. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm