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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 25842/2026

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ORATO il 31/07/1992 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 10 luglio 2025, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 28 marzo 2023, previa esclusione della recidiva, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; posto che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto come detenzione finalizzata ad un uso non meramente personale, non potendosi in senso contrario valorizzare né il modesto dato ponderale né la presenza dei bilancini, del taglierino, del coltello o della mannite, elementi di cui si rimarcato l'uso lecito; ritenuto che il motivo è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, ed anzi sollecita una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranei al sindacato di legittimità; considerato che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento su una valutazione globale e coordinata di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, in quanto il pur non elevato numero di dosi ricavabili è stato valutato alla luce: 1) del materiale rinvenuto (bilancini di precisione, mannite, tagliero, nastro adesivo, coltello, ritagli di cellophane); 2) dell'utilizzo di tale materiale proprio per il confezionamento delle dosi, per come si evince dalla corrispondenza tra il nastro ed i ritagli rinvenuti e quelli utilizzati per preparare le dosi rinvenute; considerato che, a fronte di tale quadro indiziario, la Corte territoriale ha quindi considerato, con motivazione esente da vizi logici, le giustificazioni fornite dall'imputato, ritenendole inattendibili, con apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede, essendo sorretta da un apparato argomentativo coerente e privo di vizi logici, in cui gli elementi valorizzati dal ricorrente (e comunque affidati al suo solo narrato) sono stati ritenuti recessivi rispetto alla pregnanza degli indizi a carico, ponderati nella valutazione complessiva che compete al giudice del merito; ritenuto che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez. 3, n. 9698 del 10/01/2024, Daunisi, non mass.; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991 - 01; Sez. 6, n. 2652 del 221/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245 - 01; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611 - 01; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726 - 01); considerato che l'esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01); rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le modalità del fatto, consumato in un ambiente condiviso con i figli minori: p. 4 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.); 3ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl Coriq e estensore Il Presidente D ro [OSCURATO:PERSONA] it) d? [OSCURATO:PERSONA],1FMA Sezione Vii r • i O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORATO il 31/07/1992 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 10 luglio 2025, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 28 marzo 2023, previa esclusione della recidiva, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; posto che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto come detenzione finalizzata ad un uso non meramente personale, non potendosi in senso contrario valorizzare né il modesto dato ponderale né la presenza dei bilancini, del taglierino, del coltello o della mannite, elementi di cui si rimarcato l'uso lecito; ritenuto che il motivo è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, ed anzi sollecita una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranei al sindacato di legittimità; considerato che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento su una valutazione globale e coordinata di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, in quanto il pur non elevato numero di dosi ricavabili è stato valutato alla luce: 1) del materiale rinvenuto (bilancini di precisione, mannite, tagliero, nastro adesivo, coltello, ritagli di cellophane); 2) dell'utilizzo di tale materiale proprio per il confezionamento delle dosi, per come si evince dalla corrispondenza tra il nastro ed i ritagli rinvenuti e quelli utilizzati per preparare le dosi rinvenute; considerato che, a fronte di tale quadro indiziario, la Corte territoriale ha quindi considerato, con motivazione esente da vizi logici, le giustificazioni fornite dall'imputato, ritenendole inattendibili, con apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede, essendo sorretta da un apparato argomentativo coerente e privo di vizi logici, in cui gli elementi valorizzati dal ricorrente (e comunque affidati al suo solo narrato) sono stati ritenuti recessivi rispetto alla pregnanza degli indizi a carico, ponderati nella valutazione complessiva che compete al giudice del merito; ritenuto che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez. 3, n. 9698 del 10/01/2024, Daunisi, non mass.; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991 - 01; Sez. 6, n. 2652 del 221/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245 - 01; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611 - 01; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726 - 01); considerato che l'esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01); rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le modalità del fatto, consumato in un ambiente condiviso con i figli minori: p. 4 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.); 3ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl Coriq e estensore Il Presidente D ro [OSCURATO:PERSONA] it) d? [OSCURATO:PERSONA],1FMA Sezione Vii r • i O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4
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