CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2016
Cassazione n. 07216/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22437/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliato presso l'avv.ti [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Controricorrente- avverso la sentenza n. 450/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 21/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 9.9.93 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Castelmola chiedendo il risarcimento dei danni loro arrecati dall'occupazione d'urgenza di una porzione del fondo rustico sito in Castelmola (di cui erano rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria). Il Comune convenuto eccepì la carenza di legittimazione passiva, avendo agito quale delegato della Regione in virtù di decreto dell'assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, nonché l'incompetenza funzionale del giudice adito in virtù dell'emissione del decreto d'esproprio in data 27.7.93, notificato l'1.12.93, riguardante il sedime occorrente per la trasformazione in rotabile della trazzera Castelmola-Roccella. Con sentenza depositata 1'8.6.2001, il Tribunale dichiarò la propria incompetenza, rimettendo le parti innanzi alla competente Corte d'appello di Messina, venendo in rilievo una sostanziale opposizione alla stima dell'indennità d'espropriazione. Con citazione dell'1.9.02 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi alla suddetta Corte territoriale il Comune di Castelmola chiedendone la condanna al pagamento delle indennità d'espropriazione e di occupazione legittima relativamente al predetto immobile, con sovrastanti fabbricati rurali, esponendo che: tale terreno era stato occupato d'urgenza il 17.2.88 con provvedimento del sindaco; il 26.3.91 era stata determinata l'indennità provvisoria i cui termini furono prorogati fino al 30.7.93; era stato emesso il decreto d'esproprio entro la stessa data del 30.7.93; non era stata accettata la suddetta indennità provvisoria. A seguito di c.t.u., con sentenza depositata il 21.7.16, la Corte adita determinò le due indennità, condannando a tale titolo il Comune di Castelmola al pagamento, in favore delle attrici, della somma complessiva di euro 13.818,87 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, osservando che: erano da ritenere implicitamente rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal Comune d'inammissibilità e di decadenza per carenza di legittimazione passiva, in quanto di fatto "superate" con l'ordinanza del 28.12.09 che aveva disposto la c.t.u. per accertare il valore delle due indennità oggetto di causa; tali eccezioni erano comunque infondate in quanto si trattava di un'integrazione di un'indennità già provvisoriamente determinata, e considerando che il Comune aveva agito "in prima persona" quale ente espropriante; il c.t.u., anche a seguito dei supplementi della relazione redatta, aveva quantificato l'indennità d'espropriazione, riferita al 1988, a poco più di 19 milioni di lire (tenendo conto anche dei relitti di terreno non utilizzabili e il costo di ricostruzione di opere funzionali all'esercizio del fondo), e l'indennità di occupazione legittima in poco più di 8 milioni di lire; nel suo secondo supplemento, il c.t.u. aveva chiarito il riferimento al 1988, quando fu disposta l'occupazione, e non al 1993, data dell'esproprio; non sussisteva ragione per discostarsi dalle relazioni del c.t.u. Il Comune di Castelmola ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Non si sono costituite le parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 132, n.4, c.p.c., riguardo all'art. 360, c.1, n.4, c.p.c., e in via gradata, ai sensi dell'art. 360, c.1, n.3, per aver la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulle eccezioni d'inammissibilità e di decadenza (in ordine alla tardività della riassunzione della causa dopo il provvedimento emesso dal Tribunale nel 2001, alla carenza di legittimazione passiva e alla legittimazione passiva del Comune) sollevate nella comparsa di costituzione, dato che il giudice di secondo grado si era limitato ad affermare che le stesse eccezioni s'intendevano chiaramente superate V-c-'17)2 (ed implicitamente rigettate) dall'ordinanza che aveva disposto la c.t.u. Al riguardo, il ricorrente si duole del fatto che la suddetta ordinanza non poteva integrare in alcun modo la motivazione delle predette eccezioni che era dunque apparente, sicché quest'ultime non potevano considerarsi assorbite dalla decisione relativa alla c.t.u., mentre erano erronee le statuizioni sull'irrilevanza dell'inosservanza del termine di riassunzione, ex art. 50 c.p.c., venendo in rilievo l'integrazione di un'indennità già determinata in via provvisoria. In subordine, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 50 c.p.c. e 19 I. n.865/71, per non aver la Corte d'appello ritenuto inammissibile la riassunzione per inosservanza del relativo termine, in quanto azione non assoggettata al breve termine decadenziale ex art. 19, ma a quello ordinario decennale; al riguardo, la sentenza del Tribunale risulta depositata 1'8.6.2001, mentre la citazione in riassunzione fu effettuata 1'8.10.2002. In via ancora più subordinata, il ricorrente si duole del mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva del Comune convenuto atteso che quest'ultimo aveva agito per eseguire opere di trasformazione in rotabile di una antica trazzera sulla base di delega "per affidamento", di cui al D.A. n.3/040/85, costitutiva di un rapporto di delegazione intersoggettiva impropria, nel senso che in ragione di tale decreto il Comune era tenuto, quale concessionario, ad espletare tutti gli adempimenti connessi alle espropriazioni, all'esecuzione delle opere e alla voltura catastale di tali beni, curandone l'intestazione alla partita demaniale della Regione Sicilia (ramo agricolture e foreste). Pertanto, il ricorrente deduce di aver agito quale delegato della Regione, ex art. 60 I. n. 865/71, ente competente anche alla luce della I.r. n. 4/03.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 39,1. n. 2359/1865, 10,16 I. n. 865/71, per aver la Corte d'appello, aderendo acriticamente alla relazione del c.t.u., considerando che non era invece applicabile la I. n. 865/71, per le aree edificabili, trattandosi di procedura anteriore al 30.6.03. Tuttavia, poiché il terreno in questione era di natura agricola, nel caso concreto, erano da applicare i criteri ex artt. 10 e 16 suddetti, sui v.a.m. sulla base delle apposite tabelle anche ex 1.s. n. 247/74 di cui il Comune si è avvalso nel determinare indennità provvisoria d'espropriazione. Il ricorrente assume altresì che la Corte territoriale non ha tenuto conto che, alla data dell'esproprio, l'area in questione ricadeva nel perimetro d'inedificabilità assoluta per rispetto del vincolo cimiteriale imposto dallo strumento edilizio; tale vincolo conformativo si traduceva in divieto assoluto d'edificazione, sicché le suddette aree dovevano essere equiparate a quelle agricole ai fini del calcolo delle indennità per cui è causa, in virtù dei predetti artt. 10 e 16, ancora in vigore per i suoli agricoli. Infine, il ricorrente si duole ancora: del fatto che la Corte d'appello non ha tenuto conto che la superficie occupata era inferiore a quella individuata dal c.t.u.; la stima dell'indennità d'esproprio era stata effettuata non alla data di quest'ultimo (27.7.93), ma dopo cinque anni, in adesione ai rilievi del c.t.u. secondo il quale sarebbe stato fuorviante il riferimento alla data del decreto e si sarebbe dovuto in tal caso rivalutare il valore venale del fondo (sulla base dei verbali di consistenza redatti il 18.4.88, prima dell'irreversibile trasformazione del terreno); che la Corte territoriale abbia omesso di tener conto del vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata derivante dall'esecuzione dell'opera, quanto meno sotto il profilo dell'accessibilità.Il terzo motivo denunzia violazione del dm 25.11.32 e dell'art. 1206 ss. c.c., per aver la Corte d'appello affermato il diritto degli originari attori a ricevere gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, non avendo portato a deconto di tali interessi quelli maturati sulle somme depositate presso la CDP a norma del dm del 1932. Il primo motivo è fondato, esso assume valore preliminare ed assorbente, riguardando la decadenza delle attrici dalla proposizione della domanda di opposizione alla stima (in cui si sarebbe convertita l'originaria azione risarcitoria), per essere stata la causa riassunta - dopo la declaratoria di incompetenza per materia del Tribunale - oltre il termine previsto dall'art. 50 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva del Comune, in quanto delegato dalla Regione. Tali eccezioni pregiudiziali e preliminari erano state proposte dal Comune alla Corte d'appello, come si evince dalla trascrizione delle conclusioni operata nel ricorso (p. 2), e come riportato dalla stessa sentenza impugnata (p. 2). La censura di cui al primo motivo è certamente fondata sotto il profilo del vizio di carenza assoluta di motivazione, ex art. 132 c.p.c. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.7090/2022; Cass. 22598/2018). La motivazione su dette eccezioni si risolve, nella specie, nella laconica affermazione secondo la quale esse sarebbero state «superate (ed implicitamente rigettate)», avendo la Corte, con ordinanza istruttoria, deciso di dare corso ad una c.t.u. Senonchè il rigetto implicito di una domanda o di un'eccezione, pur possibile, se non può dare luogo ad omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., è - tuttavia - censurabile sub specie della violazione di legge e del difetto assoluto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. 4953/2020; Cass. 14486/2004). Ed è di chiara evidenza che, nella specie, le questioni di decadenza e di difetto di legittimazione passiva dell'ente espropriante avevano carattere decisivo, per il loro valore assorbente. Né è appagante la motivazione sulla infondatezza di tali eccezioni - resa in maniera alquanto succinta dalla Corte di merito - essendosi essa limitata al laconico asserto, secondo cui «si tratta di una integrazione di una indennità già provvisoriamente stabilita e che è il Comune in prima persona ad agire quale ente espropriante». La motivazione, ben al di sotto del limite costituzionale (art. 111 Cost.) è, invero, solo apparente, in quanto non consente in alcun modo di comprendere l'iter motivazionale seguito dal giudicante. L'accoglimento di tale censura, avente ad oggetto questioni pregiudiziali e,,,preliminari, di per sé idonee a risolvere il giudizio, ÌPR, preclude1,4'esame del merito, per cui i restanti motivi di ricorso restano assorbiti. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, nei limiti di cui sopra, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Messina, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Messina, in di