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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01580/2023

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iato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 5 /1 2 /202 2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9265del ruolo generale dell’anno 2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrent e - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, Oggetto: definizione agevolata – estinzione - rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controri corr ente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Calabria, n. 1751/03/2015, depositata in data 3 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 5 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva contestato la detraibilità dell’iva relativa ad un’operazione di acquisto di pesce “a taglia”, con consegna frazionata, avendo ritenuto che il termine utilizzato in fattura di “pagamento in acconto” ne com portasse l’indetraibilità e che, inoltre, il mancato pagamento del corrispettivo indicato nel contratto costituisse prova del fatto che l’operazione non era stata mai effettuata; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria aveva fornito sufficienti indizi, gravi, precisi e concordanti dai quali desumere la non attendibilità della fattura relativa alla contestata operazione e che la società non aveva offerta idonea prova contraria; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entratedepositando controricorso;la società ha quindi depositato, in data 17 novembre 2022, una istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per avere proposto domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art.6, d.l. n. 119/2018; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata delle controversie, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, trasmessa il 29 maggio 2019 e relativa alla pretesa per cui è controversia, nonché la quietanza comprovante il pagamento della prima rata; ne consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio con spese a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 5 /1 2 /202 2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9265del ruolo generale dell’anno 2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrent e - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, Oggetto: definizione agevolata – estinzione - rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controri corr ente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Calabria, n. 1751/03/2015, depositata in data 3 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 5 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva contestato la detraibilità dell’iva relativa ad un’operazione di acquisto di pesce “a taglia”, con consegna frazionata, avendo ritenuto che il termine utilizzato in fattura di “pagamento in acconto” ne com portasse l’indetraibilità e che, inoltre, il mancato pagamento del corrispettivo indicato nel contratto costituisse prova del fatto che l’operazione non era stata mai effettuata; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria aveva fornito sufficienti indizi, gravi, precisi e concordanti dai quali desumere la non attendibilità della fattura relativa alla contestata operazione e che la società non aveva offerta idonea prova contraria; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entratedepositando controricorso;la società ha quindi depositato, in data 17 novembre 2022, una istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per avere proposto domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art.6, d.l. n. 119/2018; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata delle controversie, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, trasmessa il 29 maggio 2019 e relativa alla pretesa per cui è controversia, nonché la quietanza comprovante il pagamento della prima rata; ne consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio con spese a
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