Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 47014/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, decidendo sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 20-bis l. 18 aprile 1975, n. 110, ha disposto l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, Iermieri che, dopo aver allegato l’esistenza di un interesse a ricorrere contro il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità riferendo di essere titolare di licenza di porto dell’arma per uso caccia che potrebbe essere non rinnovata a seguito di un provvedimento di tale contenuto, deduce i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, perchè il fucile oggetto del procedimento è stato, in realtà, rinvenuto scarico, in un veicolo di proprietà del ricorrente, che era chiuso a chiave, parcheggiato in proprietà privata e sotto la diretta vigilanza dello stesso; il ricorrente avrebbe diritto ad un contraddittorio pieno davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ed abnormità del provvedimento impugnato, perchè nel percorso logico della richiesta di archiviazione il pubblico ministero aveva evidenziato che il veicolo in cui era conservato il fucile era parcheggiato in proprietà privata, ma il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto, invece, che il luogo di parcheggio fosse liberamente accessibile e da ciò ha desunto che la condotta era pericolosa, ma negli atti del fascicolo di indagine non si rinviene alcuna verifica svolta dagli inquirenti in relazione alla presenza, nei luoghi in esame, dei soggetti che la norma penale dell’art. 20-bis l. n. 110 del 1975 intende tutelare, ovvero minori di 18 anni o persone incapaci o tossicodipendenti o impedite nel maneggio.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., può, a certe condizioni (ed, in particolare, a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento, v.

Sez. 6, Sentenza n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604) essere impugnata per cassazione.

L’impugnazione può avvenire, però, soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., che prevede in modo generale che “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge” (Sez. 5, Sentenza n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076; conforme Sez. 3, Sentenza n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139).

Nel caso in esame, il ricorso non è conforme allo schema legale dell’art. 111, comma 7, Cost., perché si limita a censurare la motivazione attraverso cui il giudice del merito è pervenuto al giudizio di esistenza del fatto di negligente custodia dell’arma, che ha ritenuto, al tempo stesso, particolarmente tenue, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Il primo motivo è proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., però poi si sofferma non sull’interpretazione della legge penale, ma su circostanze del caso concreto (che il veicolo in cui era custodita l’arma fosse di proprietà del ricorrente, che lo stesso fosse chiuso a chiave, che fosse parcheggiato in proprietà privata, che si trovasse sotto la diretta vigilanza dell’imputato) che il giudice del merito ha ritenuto non sufficienti ad elidere del tutto il giudizio di negligente custodia dell’arma.

Il motivo di ricorso non spiega, d’altronde, quale sarebbe la norma di legge violata dall’ordinanza impugnata, in quanto nell’esposizione del motivo l’unica norma di legge citata è quella di cui all’art. 111 Cost., nella parte in cui il ricorrente sostiene di avere diritto ad un contraddittorio pieno davanti ad un giudice terzo ed imparziale, come previsto dal comma 2 della norma costituzionale citata, affermazione che, però, non è seguita dalla spiegazione di come sarebbe avvenuta nel caso in esame la violazione del contraddittorio, posto che pacificamente l’ordinanza impugnata è stata emessa a seguito dell’udienza camerale del 4 giugno 2024, e, quindi, nel rispetto della norma processuale che prevede il contraddittorio scritto ed orale sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero.

Il secondo motivo di ricorso è proposto finanche esplicitamente ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., norma processuale che permette di dedurre il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, motivo, che, come detto, non è, però, spendibile nell’impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, decidendo sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 20-bis l. 18 aprile 1975, n. 110, ha disposto l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, Iermieri che, dopo aver allegato l’esistenza di un interesse a ricorrere contro il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità riferendo di essere titolare di licenza di porto dell’arma per uso caccia che potrebbe essere non rinnovata a seguito di un provvedimento di tale contenuto, deduce i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge, perchè il fucile oggetto del procedimento è stato, in realtà, rinvenuto scarico, in un veicolo di proprietà del ricorrente, che era chiuso a chiave, parcheggiato in proprietà privata e sotto la diretta vigilanza dello stesso; il ricorrente avrebbe diritto ad un contraddittorio pieno davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ed abnormità del provvedimento impugnato, perchè nel percorso logico della richiesta di archiviazione il pubblico ministero aveva evidenziato che il veicolo in cui era conservato il fucile era parcheggiato in proprietà privata, ma il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto, invece, che il luogo di parcheggio fosse liberamente accessibile e da ciò ha desunto che la condotta era pericolosa, ma negli atti del fascicolo di indagine non si rinviene alcuna verifica svolta dagli inquirenti in relazione alla presenza, nei luoghi in esame, dei soggetti che la norma penale dell’art. 20-bis l. n. 110 del 1975 intende tutelare, ovvero minori di 18 anni o persone incapaci o tossicodipendenti o impedite nel maneggio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., può, a certe condizioni (ed, in particolare, a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento, v. Sez. 6, Sentenza n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604) essere impugnata per cassazione. L’impugnazione può avvenire, però, soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., che prevede in modo generale che “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge” (Sez. 5, Sentenza n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076; conforme Sez. 3, Sentenza n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139). Nel caso in esame, il ricorso non è conforme allo schema legale dell’art. 111, comma 7, Cost., perché si limita a censurare la motivazione attraverso cui il giudice del merito è pervenuto al giudizio di esistenza del fatto di negligente custodia dell’arma, che ha ritenuto, al tempo stesso, particolarmente tenue, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il primo motivo è proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., però poi si sofferma non sull’interpretazione della legge penale, ma su circostanze del caso concreto (che il veicolo in cui era custodita l’arma fosse di proprietà del ricorrente, che lo stesso fosse chiuso a chiave, che fosse parcheggiato in proprietà privata, che si trovasse sotto la diretta vigilanza dell’imputato) che il giudice del merito ha ritenuto non sufficienti ad elidere del tutto il giudizio di negligente custodia dell’arma. Il motivo di ricorso non spiega, d’altronde, quale sarebbe la norma di legge violata dall’ordinanza impugnata, in quanto nell’esposizione del motivo l’unica norma di legge citata è quella di cui all’art. 111 Cost., nella parte in cui il ricorrente sostiene di avere diritto ad un contraddittorio pieno davanti ad un giudice terzo ed imparziale, come previsto dal comma 2 della norma costituzionale citata, affermazione che, però, non è seguita dalla spiegazione di come sarebbe avvenuta nel caso in esame la violazione del contraddittorio, posto che pacificamente l’ordinanza impugnata è stata emessa a seguito dell’udienza camerale del 4 giugno 2024, e, quindi, nel rispetto della norma processuale che prevede il contraddittorio scritto ed orale sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Il secondo motivo di ricorso è proposto finanche esplicitamente ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., norma processuale che permette di dedurre il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, motivo, che, come detto, non è, però, spendibile nell’impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris