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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 04011/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10125-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1444/2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 2.3.2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.1.2023 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Nella lite sorta tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dei suoi due appartamenti in Genzano di Roma - sfociata in un decreto ingiuntivo per pagamento del saldo dei compensi, opposto dalla committente - la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1444/2017 depositata in data 2.3.2017 ha accolto parzialmente sia l’appello principale dell’appaltatrice che quello incidentale della committente e pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado (Tribunale di Velletri n.4045/2015) ha condannato la Barbaliscia a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di €. 67.552,16 comprensiva di IVA oltre interessi legali ed ha altresì condannato quest’ultima a pagare alla prima la somma di €. 12.000,00 oltre IVA oltre interessi.

Per giungere a tale soluzione, la Corte d’Appello ha osservato (per quanto ancora interessa in questa sede): -che il primo e terzo motivo dell’appello incidentale della Barbaliscia erano inammissibili per difetto di specificità; -che il secondo motivo dell’appello incidentale era infondato perché dalla consulenza tecnica non erano emerse limitazioni del pieno godimento dell’immobile; Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la committente Barbaliscia sulla base di quattro motivi, contrastati con controricorso dall’impresa appaltatrice.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente vanno esaminate le due eccezioni preliminari svolte dalla ricorrente con la memoria ex art. 380 bis 1 cpc.

Si eccepisce innanzitutto l’inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale perché quella rilasciata a margine del controricorso è priva – a dire della ricorrente – di ogni riferimento al giudizio di cassazione e alla sentenza impugnata.

L’eccezione è infondata.

Da tempo la giurisprudenza di questa Corte afferma che a differenza della procura speciale rilasciata con atto separato, la quale, oltre ad esprimere la volontà della parte di conferire al difensore il potere di proporre l'impugnazione, deve anche menzionare gli elementi essenziali del ricorso (o controricorso) per Cassazione da proporre, la procura rilasciata a margine del ricorso (o del controricorso), per la sua stretta inerenza materiale all'atto sul quale e apposta, rivela di per se ed inequivocabilmente, qualunque sia la formula in concreto adoperata, il necessario riferimento certo all'atto nel quale e incorporata, assumendo cosi il carattere della specialità (tra le tante, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3134 del 31/05/1979 Rv. 399492 e poi Sez. 3, Sentenza n. 3693 del 17/06/1982 Rv. 421665; Sez.

L, Sentenza n. 4752 del 27/05/1987 Rv. 453399; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 Rv. 655815; Sez.

L - , Ordinanza n. 9935 del 28/03/2022 Rv. 664232; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 Rv. 659726).

Sulla scorta di tali principi, applicabili ovviamente anche al controricorso per cassazione (in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’articolo 370 comma 2 cpc), la procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA] è pienamente valida.

Essa infatti è incorporata nel controricorso (essendo apposta a margine) e quindi il riferimento al “presente giudizio”, non può che riguardare il giudizio di cassazione menzionato proprio nel frontespizio del controricorso con tutti gli estremi (data di notifica del ricorso, numero e data di pubblicazione della sentenza impugnata).

Si eccepisce inoltre l’inammissibilità del controricorso per tardività della notifica.

Anche tale eccezione è destituita di fondamento.

A norma dell’articolo 370 comma 1 cpc il controricorso deve essere notificato “entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso”.

L’articolo 369 al primo comma stabilisce a sua volta che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel “termine di giorni venti dall’ultima notificazione”.

Coordinando tali disposizioni, il termine di notifica del controricorso è dunque quello di 40 giorni dall’ultima notifica del ricorso.

Nel caso in esame il ricorso è stato notificato il 27.3.2018, per cui il termine andava a scadere nei 40 giorni successivi, cioè il 7.5.2018, lunedì (essendo il 5 maggio sabato), con l’ulteriore conseguenza che la notifica avvenuta in data 4.5.2018 era tempestiva. 1.1 Passando adesso all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi si denuncia la violazione dell’art. 342 cpc per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili il primo e terzo motivo dell’appello incidentale.

Rileva che i motivi di gravame aderivano perfettamente ai criteri richiesti al riguardo riporta i principi diritti che disciplinano la proposizione dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 cpc anche alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea.

Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso (cfr. tra le tante, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021 Rv. 662072; Sez.

L, Sentenza n. 11477 del 12/05/2010 Rv. 613519).

Nel caso in esame, la ricorrente (v. pagg. 10 e ss del ricorso) si dilunga nell’esposizione dei principi in tema di specificità dei motivi d’appello ma non si premura di riportare, neppure per le parti di rilievo, il contenuto delle censure che la Corte territoriale ha ritenuto prive di autosufficienza, e tale omissione si rinviene non solo nel corpo del motivo in esame, ma anche nella parte riassuntiva della vicenda processuale, ove (v. ricorso pag. 8) si coglie solo un sommario accenno al titolo delle due doglianze in questione, il cui contenuto vie completamente omesso. 2 Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 4 cpc, per errata e/o omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali.

Lamenta in particolare la ricorrente un errore di percezione da parte della Corte d’Appello che non ha rilevato l’esistenza di un valido ed efficace accordo sul pagamento della somma di €. 150.000,00 forfettariamente determinata.

Denunzia inoltre la violazione dell’art. 1226 cc rimproverando alla Corte di merito di avere escluso l’esistenza di un danno in re ipsa da liquidare equitativamente per i gravi difetti presenti nelle opere realizzate dall’appaltatore, con particolare riferimento al mancato uso per oltre due anni dei termocamini e alla presenza di umidità e muffa che avevano limitato il pieno godimento degli immobili destinati ad abitazione, risultante comunque dagli accertamenti peritali espletati, rispetto ai quali era ravvisabile carenza motivazionale e contraddittorietà.

Il motivo è inammissibile.

Le sezioni unite hanno chiarito che in tema di ricorso p er cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. Sez.

U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037).

Nel caso in esame, si è ovviamente fuori dalla violazione della norma in esame nel senso inteso dalla giurisprudenza, perché la critica, a ben vedere, si appunta sulla valutazione del materiale probatorio e sul vizio di motivazione (“carenza motivazionale” e “contraddittorietà”, per usare proprio le espressioni della ricorrente), laddove si addebita alla Corte di merito di non avere valutato gli accertamenti peritali (v. pag. 20) Tale apprezzamento non è sindacabile perché il vizio di motivazione è stato espunto dal novero dei vizi denunziabili in cassazione (cfr. l’art. 360 cpc nella versione applicabile ratione temporis).

Stesse considerazioni valgono per la critica sulla valutazione delle prove (con riferimento alla conclusione di un accordo sul prezzo complessivo di €. 150.000,00 e l’avvenuto completo pagamento).

Il motivo è anche privo di specificità laddove, a pag. 17, richiama le deposizioni dei testi senza neppure trascriverne il contenuto.

Quanto al danno in re ipsa, la massima citata (Sentenza n. 9137 del 16/04/2013) si riferisce all’ipotesi dell’occupazione senza titolo di un immobile altrui e quindi a tutt’altra fattispecie rispetto a quella in esame, in cui il giudice di merito, ha valutato il materiale probatorio traendo conseguenze diverse dalle aspettative della parte odierna ricorrente, laddove ha affermato che dalla consulenza tecnica di ufficio non erano emerse limitazioni del pieno godimento dell’immobile in termini di diminuzione di salubrità, benessere e confort (cfr. pag. 9 sentenza impugnata). 3 Col terzo motivo la ricorrente de nuncia la violazione dell’art. 112 cpc per avere la Corte d’Appello attribuito alla società appaltatrice una somma maggiore rispetto a quella domandata, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Rileva al riguardo che col decreto ingiuntivo si era domandato il pagamento dell’importo di e. 55.138,49 oltre IVA (20%) e tale domanda non era mai stata modificata dalla [OSCURATO:SOCIETA], che anzi, aveva precisato la già avvenuta decurtazione della somma di €. 1.155,00 oltre iva, quale importo riconosciuto dall’architetto Barzon nell’accertamento tecnico preventivo.

Osserva che la Corte d’Appello, pronunciando condanna al pagamento della somma di e. 67.552,18 comprensiva di Iva, ha inspiegabilmente riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA] oltre alla somma richiesta anche l’ulteriore somma di €. 1.1550,00 oltre IVA (necessaria per eliminare i difetti di funzionamento dei termocamini) Questo motivo è invece fondato.

E’ noto che integra il vizio di ultrapetizione la condanna dell'obbligato al pagamento di somma maggiore rispetto a quella domandata dal creditore.

Nel caso di specie, la somma originariamente richiesta dalla società appaltatrice creditrice era quella di €. 66.166,19 iva inclusa (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo), mentre la Corte d’Appello ha condannato la committente a pagare l’importo di €. 67.552,18 anch’esso comprensivo di IVA, quindi maggiore di quello domandato.

Tale aumento non è chiarito nella sentenza impugnata e non vale oggi opporre (come si legge nel controricorso a pagg. 21 e 22) che tale maggiore importo possa ritenersi neutralizzato dal fatto che la Corte d’Appello abbia comunque condannato l’[OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere alla Barbaliscia la somma di €. 12.000,00 in luogo degli €. 8.235,00, sia perché si tratta di questione completamente diversa sia perché l’importo di 12.000,00 oltre IVA era stato determinato, in subordine, dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] come riduzione degli importi per i lavori eseguiti a parziale compensazione del valore degli stessi: pertanto si impone la cassazione della sentenza per nuovo esame. 4 Col quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cpc e del DPR n. 633/72 per avere la Corte d’Appello determinato una aliquota IVA (20%) diversa dar quella (10%) prevista dalla legge, trattandosi di lavori di ristrutturazione.

Richiama al riguardo il DPR n. 633/1972 e la modifica apportata dalla legge 488/1999 con cui è stata rimossa la distinzione tra piccoli e grandi lavori.

Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni: -innanzitutto, perché il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 17555 del 18/07/2013 Rv. 627252; Sez. 2, Ordinanza n. 801 del 2022 in motivazione; Sez. 2, Ordinanza n. 15033 del 2019 in motivazione; Sez. 2, Ordinanza n. 28766 del 2017 in motivazione): nel caso in esame la ricorrente denunzia appunto la violazione del DPR n. 633/1972 e richiama le modifiche apportate dalla legge n. 488/1999, ma non si premura di indicare quali sono le disposizioni che si assumono violate o falsamente applicate; - in secondo luogo perché ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. tra le varie,Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 Rv. 652251;Sez.

L, Sentenza n. 20518 del 28/07/2008 Rv. 604230).

Nel caso in esame, la sentenza non affronta la questione e il ricorso non offre alcuna indicazione su dove e quando la tematica dell’IVA sia stata sottoposta al giudice di appello.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo.

Il giudice di rinvio che si individua nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, verificherà la sussistenza del vizio di ultrapetizione e, all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10125-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1444/2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 2.3.2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.1.2023 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Nella lite sorta tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dei suoi due appartamenti in Genzano di Roma - sfociata in un decreto ingiuntivo per pagamento del saldo dei compensi, opposto dalla committente - la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1444/2017 depositata in data 2.3.2017 ha accolto parzialmente sia l’appello principale dell’appaltatrice che quello incidentale della committente e pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado (Tribunale di Velletri n.4045/2015) ha condannato la Barbaliscia a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di €. 67.552,16 comprensiva di IVA oltre interessi legali ed ha altresì condannato quest’ultima a pagare alla prima la somma di €. 12.000,00 oltre IVA oltre interessi. Per giungere a tale soluzione, la Corte d’Appello ha osservato (per quanto ancora interessa in questa sede): -che il primo e terzo motivo dell’appello incidentale della Barbaliscia erano inammissibili per difetto di specificità; -che il secondo motivo dell’appello incidentale era infondato perché dalla consulenza tecnica non erano emerse limitazioni del pieno godimento dell’immobile; Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la committente Barbaliscia sulla base di quattro motivi, contrastati con controricorso dall’impresa appaltatrice. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente vanno esaminate le due eccezioni preliminari svolte dalla ricorrente con la memoria ex art. 380 bis 1 cpc. Si eccepisce innanzitutto l’inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale perché quella rilasciata a margine del controricorso è priva – a dire della ricorrente – di ogni riferimento al giudizio di cassazione e alla sentenza impugnata. L’eccezione è infondata. Da tempo la giurisprudenza di questa Corte afferma che a differenza della procura speciale rilasciata con atto separato, la quale, oltre ad esprimere la volontà della parte di conferire al difensore il potere di proporre l'impugnazione, deve anche menzionare gli elementi essenziali del ricorso (o controricorso) per Cassazione da proporre, la procura rilasciata a margine del ricorso (o del controricorso), per la sua stretta inerenza materiale all'atto sul quale e apposta, rivela di per se ed inequivocabilmente, qualunque sia la formula in concreto adoperata, il necessario riferimento certo all'atto nel quale e incorporata, assumendo cosi il carattere della specialità (tra le tante, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3134 del 31/05/1979 Rv. 399492 e poi Sez. 3, Sentenza n. 3693 del 17/06/1982 Rv. 421665; Sez. L, Sentenza n. 4752 del 27/05/1987 Rv. 453399; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 Rv. 655815; Sez. L - , Ordinanza n. 9935 del 28/03/2022 Rv. 664232; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 Rv. 659726). Sulla scorta di tali principi, applicabili ovviamente anche al controricorso per cassazione (in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’articolo 370 comma 2 cpc), la procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA] è pienamente valida. Essa infatti è incorporata nel controricorso (essendo apposta a margine) e quindi il riferimento al “presente giudizio”, non può che riguardare il giudizio di cassazione menzionato proprio nel frontespizio del controricorso con tutti gli estremi (data di notifica del ricorso, numero e data di pubblicazione della sentenza impugnata). Si eccepisce inoltre l’inammissibilità del controricorso per tardività della notifica. Anche tale eccezione è destituita di fondamento. A norma dell’articolo 370 comma 1 cpc il controricorso deve essere notificato “entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso”. L’articolo 369 al primo comma stabilisce a sua volta che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel “termine di giorni venti dall’ultima notificazione”. Coordinando tali disposizioni, il termine di notifica del controricorso è dunque quello di 40 giorni dall’ultima notifica del ricorso. Nel caso in esame il ricorso è stato notificato il 27.3.2018, per cui il termine andava a scadere nei 40 giorni successivi, cioè il 7.5.2018, lunedì (essendo il 5 maggio sabato), con l’ulteriore conseguenza che la notifica avvenuta in data 4.5.2018 era tempestiva. 1.1 Passando adesso all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi si denuncia la violazione dell’art. 342 cpc per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili il primo e terzo motivo dell’appello incidentale. Rileva che i motivi di gravame aderivano perfettamente ai criteri richiesti al riguardo riporta i principi diritti che disciplinano la proposizione dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 cpc anche alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso (cfr. tra le tante, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021 Rv. 662072; Sez. L, Sentenza n. 11477 del 12/05/2010 Rv. 613519). Nel caso in esame, la ricorrente (v. pagg. 10 e ss del ricorso) si dilunga nell’esposizione dei principi in tema di specificità dei motivi d’appello ma non si premura di riportare, neppure per le parti di rilievo, il contenuto delle censure che la Corte territoriale ha ritenuto prive di autosufficienza, e tale omissione si rinviene non solo nel corpo del motivo in esame, ma anche nella parte riassuntiva della vicenda processuale, ove (v. ricorso pag. 8) si coglie solo un sommario accenno al titolo delle due doglianze in questione, il cui contenuto vie completamente omesso. 2 Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 4 cpc, per errata e/o omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali. Lamenta in particolare la ricorrente un errore di percezione da parte della Corte d’Appello che non ha rilevato l’esistenza di un valido ed efficace accordo sul pagamento della somma di €. 150.000,00 forfettariamente determinata. Denunzia inoltre la violazione dell’art. 1226 cc rimproverando alla Corte di merito di avere escluso l’esistenza di un danno in re ipsa da liquidare equitativamente per i gravi difetti presenti nelle opere realizzate dall’appaltatore, con particolare riferimento al mancato uso per oltre due anni dei termocamini e alla presenza di umidità e muffa che avevano limitato il pieno godimento degli immobili destinati ad abitazione, risultante comunque dagli accertamenti peritali espletati, rispetto ai quali era ravvisabile carenza motivazionale e contraddittorietà. Il motivo è inammissibile. Le sezioni unite hanno chiarito che in tema di ricorso p er cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037). Nel caso in esame, si è ovviamente fuori dalla violazione della norma in esame nel senso inteso dalla giurisprudenza, perché la critica, a ben vedere, si appunta sulla valutazione del materiale probatorio e sul vizio di motivazione (“carenza motivazionale” e “contraddittorietà”, per usare proprio le espressioni della ricorrente), laddove si addebita alla Corte di merito di non avere valutato gli accertamenti peritali (v. pag. 20) Tale apprezzamento non è sindacabile perché il vizio di motivazione è stato espunto dal novero dei vizi denunziabili in cassazione (cfr. l’art. 360 cpc nella versione applicabile ratione temporis). Stesse considerazioni valgono per la critica sulla valutazione delle prove (con riferimento alla conclusione di un accordo sul prezzo complessivo di €. 150.000,00 e l’avvenuto completo pagamento). Il motivo è anche privo di specificità laddove, a pag. 17, richiama le deposizioni dei testi senza neppure trascriverne il contenuto. Quanto al danno in re ipsa, la massima citata (Sentenza n. 9137 del 16/04/2013) si riferisce all’ipotesi dell’occupazione senza titolo di un immobile altrui e quindi a tutt’altra fattispecie rispetto a quella in esame, in cui il giudice di merito, ha valutato il materiale probatorio traendo conseguenze diverse dalle aspettative della parte odierna ricorrente, laddove ha affermato che dalla consulenza tecnica di ufficio non erano emerse limitazioni del pieno godimento dell’immobile in termini di diminuzione di salubrità, benessere e confort (cfr. pag. 9 sentenza impugnata). 3 Col terzo motivo la ricorrente de nuncia la violazione dell’art. 112 cpc per avere la Corte d’Appello attribuito alla società appaltatrice una somma maggiore rispetto a quella domandata, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Rileva al riguardo che col decreto ingiuntivo si era domandato il pagamento dell’importo di e. 55.138,49 oltre IVA (20%) e tale domanda non era mai stata modificata dalla [OSCURATO:SOCIETA], che anzi, aveva precisato la già avvenuta decurtazione della somma di €. 1.155,00 oltre iva, quale importo riconosciuto dall’architetto Barzon nell’accertamento tecnico preventivo. Osserva che la Corte d’Appello, pronunciando condanna al pagamento della somma di e. 67.552,18 comprensiva di Iva, ha inspiegabilmente riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA] oltre alla somma richiesta anche l’ulteriore somma di €. 1.1550,00 oltre IVA (necessaria per eliminare i difetti di funzionamento dei termocamini) Questo motivo è invece fondato. E’ noto che integra il vizio di ultrapetizione la condanna dell'obbligato al pagamento di somma maggiore rispetto a quella domandata dal creditore. Nel caso di specie, la somma originariamente richiesta dalla società appaltatrice creditrice era quella di €. 66.166,19 iva inclusa (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo), mentre la Corte d’Appello ha condannato la committente a pagare l’importo di €. 67.552,18 anch’esso comprensivo di IVA, quindi maggiore di quello domandato. Tale aumento non è chiarito nella sentenza impugnata e non vale oggi opporre (come si legge nel controricorso a pagg. 21 e 22) che tale maggiore importo possa ritenersi neutralizzato dal fatto che la Corte d’Appello abbia comunque condannato l’[OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere alla Barbaliscia la somma di €. 12.000,00 in luogo degli €. 8.235,00, sia perché si tratta di questione completamente diversa sia perché l’importo di 12.000,00 oltre IVA era stato determinato, in subordine, dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] come riduzione degli importi per i lavori eseguiti a parziale compensazione del valore degli stessi: pertanto si impone la cassazione della sentenza per nuovo esame. 4 Col quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cpc e del DPR n. 633/72 per avere la Corte d’Appello determinato una aliquota IVA (20%) diversa dar quella (10%) prevista dalla legge, trattandosi di lavori di ristrutturazione. Richiama al riguardo il DPR n. 633/1972 e la modifica apportata dalla legge 488/1999 con cui è stata rimossa la distinzione tra piccoli e grandi lavori. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni: -innanzitutto, perché il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17555 del 18/07/2013 Rv. 627252; Sez. 2, Ordinanza n. 801 del 2022 in motivazione; Sez. 2, Ordinanza n. 15033 del 2019 in motivazione; Sez. 2, Ordinanza n. 28766 del 2017 in motivazione): nel caso in esame la ricorrente denunzia appunto la violazione del DPR n. 633/1972 e richiama le modifiche apportate dalla legge n. 488/1999, ma non si premura di indicare quali sono le disposizioni che si assumono violate o falsamente applicate; - in secondo luogo perché ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. tra le varie,Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 Rv. 652251;Sez. L, Sentenza n. 20518 del 28/07/2008 Rv. 604230). Nel caso in esame, la sentenza non affronta la questione e il ricorso non offre alcuna indicazione su dove e quando la tematica dell’IVA sia stata sottoposta al giudice di appello. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo. Il giudice di rinvio che si individua nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, verificherà la sussistenza del vizio di ultrapetizione e, all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legitti
Decreto Cassazione n. 04011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris