CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 41986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SPINETO Carlo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/02/2021 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 05/02/2021 la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata in concorso e di porto abusivo di coltello. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo: a) la nullità assoluta della sentenza di appello emessa all'esito della udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata a seguito di rinvio di quella originariamente fissata per il 06/11/2020, senza rinotifica del decreto di citazione, attesa l'entrata in vigore nelle more del d.l. n.149/2020 e le nuove modalità attinenti al rito, sì che il processo si era svolto con trattazione scritta senza preventiva informazione delle nuove modalità previste dall'art. 23 della normativa; b) la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio e la comparazione delle circostanze di segno opposto in termini di equivalenza anziché di prevalenza. Con memoria in replica alla requisitoria del P.G., il difensore si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Suprema Corte già avuto modo di precisare che in tema di disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, il mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto - come nel caso in esame - nelle more del giudizio di appello (nella specie, rinviato per legittimo impedimento del difensore dell'imputato) e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Cass. sez. 5, sent. n. 677 del 13/10/2021 - dep. 12/01/2022 - Rv. 282531; da ultimo Cass. sez. 2, sent. n. 31256 del 24/06/2022 - dep. il 18/08/2022 n. m. che ha precisato, in motivazione, che la difesa deve necessariamente ritenersi a conoscenza della norma che impone una specifica modalità di trattazione e non può farsi carico il Presidente della Corte d'appello del "non previsto" onere di informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica cui è espressamente rimesso l'atto di impulso tendente all'instaurazione del contraddittorio orale). 4. I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono reiterativi e generici, avendo la corte territoriale escluso la prevalenza delle attenuanti, concesse nonostante la mancanza di elementi positivi e la gravità dei fatti, ed evidenziato la determinazione della pena base nel minimo edittale con contenuto aumento per la continuazione. 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2022