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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09360/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10050-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 65/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80197350582; - intimato - avverso la sentenza n. 12883/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/09/2020;F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10050/2021 Numero sezionale 2183/2022 Numero di raccolta generale 9360/2022Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 12883 del 24.

9. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione all’ordinanza ingiunzione che gli aveva applicato la sanzione della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 187 codice della strada; l’unico motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione, per avere il Tribunale ritenuto legittimo il provvedimento opposto in quanto motivato per relationem alla nota della Polizia municipale, documento che però non era stato prodotto in atti, e quindi affermato la sussistenza dei presupposti della sanzione in difetto dei necessari elementi di prova e senza esaminare le deduzioni dell’appellante in ordine alla prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti; per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del disposto di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.

In particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10050/2021 Numero sezionale 2183/2022 Numero di raccolta generale 9360/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 convincimento, lasciando così all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass.

S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020 ). nella specie dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, a sostegno della soluzione accolta, il Tribunale ha affermato che, sebbene la nota della [OSCURATO:PERSONA] 63380 del 25.09.18 non risultasse in atti, non era contestato che il Pollastrelli, in data 25.

5. 2018, era stato coinvolto in un incidente stradale e che a seguito di tale coinvolgimento era stato sottoposto presso il [OSCURATO:PERSONA] a controlli sull’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, precisando che essi avevano dato esito positivo, atteso che l’abuso di sostanze alcoliche era stato confermato dall’esito dell’esame ematochimico (allegato note integrative 1°) e corroborato dalla percezione sensoriale di alito alcolico acquisita dai sanitari nel primo soccorso, e che l’opponente era risultato positivo in ordine all’uso degli oppiacei, aggiungendo che non vi era prova che essi fossero stati somministrati al paziente dai sanitari a fini antidolorifici; alla luce di tale motivazione il vizio denunziato non sussiste, atteso che la lettura della sentenza consente agevolmente di comprendere l’iter logico- argomentativo che ha portato il giudicante a seguire la conclusione accolta; le ulteriori censure sollevate dal ricorso investono l’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito e non sono pertanto inammissibili, integrando un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità >>; Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10050/2021 Numero sezionale 2183/2022 Numero di raccolta generale 9360/2022Data pubblicazione 22/03/2022 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10050-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 65/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80197350582; - intimato - avverso la sentenza n. 12883/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/09/2020;F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10050/2021 Numero sezionale 2183/2022 Numero di raccolta generale 9360/2022Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 12883 del 24. 9. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione all’ordinanza ingiunzione che gli aveva applicato la sanzione della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 187 codice della strada; l’unico motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione, per avere il Tribunale ritenuto legittimo il provvedimento opposto in quanto motivato per relationem alla nota della Polizia municipale, documento che però non era stato prodotto in atti, e quindi affermato la sussistenza dei presupposti della sanzione in difetto dei necessari elementi di prova e senza esaminare le deduzioni dell’appellante in ordine alla prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti; per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del disposto di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. In particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10050/2021 Numero sezionale 2183/2022 Numero di raccolta generale 9360/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 convincimento, lasciando così all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020 ). nella specie dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, a sostegno della soluzione accolta, il Tribunale ha affermato che, sebbene la nota della [OSCURATO:PERSONA] 63380 del 25.09.18 non risultasse in atti, non era contestato che il Pollastrelli, in data 25. 5. 2018, era stato coinvolto in un incidente stradale e che a seguito di tale coinvolgimento era stato sottoposto presso il [OSCURATO:PERSONA] a controlli sull’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, precisando che essi avevano dato esito positivo, atteso che l’abuso di sostanze alcoliche era stato confermato dall’esito dell’esame ematochimico (allegato note integrative 1°) e corroborato dalla percezione sensoriale di alito alcolico acquisita dai sanitari nel primo soccorso, e che l’opponente era risultato positivo in ordine all’uso degli oppiacei, aggiungendo che non vi era prova che essi fossero stati somministrati al paziente dai sanitari a fini antidolorifici; alla luce di tale motivazione il vizio denunziato non sussiste, atteso che la lettura della sentenza consente agevolmente di comprendere l’iter logico- argomentativo che ha portato il giudicante a seguire la conclusione accolta; le ulteriori censure sollevate dal ricorso investono l’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito e non sono pertanto inammissibili, integrando un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità >>; Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10050/2021 Numero sezionale 2183/2022 Numero di raccolta generale 9360/2022Data pubblicazione 22/03/2022 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
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