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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 15817/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata; ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato che sul quarto e quinto motivo di ricorso vi è congrua motivazione a pag.5 della sentenza impugnata; in particolare, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha ritenuto che l'ulteriore reato commesso, alla luce dei precedenti dell'imputato, fosse indice di una "specifica proclività a delinquere", così adempiendo all'onere motivazionale richiesto; ritenuto che l'inammissibilità de í ricorsiopropostipsi estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata; ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato che sul quarto e quinto motivo di ricorso vi è congrua motivazione a pag.5 della sentenza impugnata; in particolare, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha ritenuto che l'ulteriore reato commesso, alla luce dei precedenti dell'imputato, fosse indice di una "specifica proclività a delinquere", così adempiendo all'onere motivazionale richiesto; ritenuto che l'inammissibilità de í ricorsiopropostipsi estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15817/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris