CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07812/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29949/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate nonchè Agenzia Entrate-riscossione in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. di Messina n.5190/2021 depositata il 28/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29949/2021Numero sezionale 8906/2025Numero di raccolta generale 7812/2026Data pubblicazione 31/03/20261. La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 5190/2021/02, accoglieval’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] diMessina e riformava la sentenza della CTP di Messina n. 4970/2016 cheaveva accolto il ricorso avanzato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lacartella di pagamento n. 29520150020113004000, sul presupposto che lacartella di pagamento non fosse stata adeguatamente motivata in relazioneall’iscrizione a ruolo straordinario.1.1. I giudici di appello rilevavano che la cartella di pagamento in questione– e l’iscrizione a ruolo sottesa – traevano origine da un avviso di liquidazionen. 2012/001/DI/000000012/0/001 (non impugnato), che la società nonaveva provveduto a pagare, ciò (solo) giustificava il fondato pericolo per lariscossione; contestualmente, ritenevano legittima la pretesa per interessi- contestata nel giudizio di primo grado per difetto di motivazione -osservando che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributariaera predeterminato ex lege (d.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, rationetemporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazionematematica.2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione la societàcontribuente sulla base di due motivi.3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso.4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’accogliento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 comma3, 12 comma 2 e 3, 15-bis d.P.R. n. 602/1973, 7 e 17 della legge 212/2000,nella parte in cui la CTR non aveva ritenuto la nullità del ruolo straordinarioper mancanza di una specifica motivazione nella cartella circa la sussistenzadel "fondato pericolo per la riscossione”.Numero registro generale 29949/2021Numero sezionale 8906/2025Numero di raccolta generale 7812/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Tale motivo è fondato.2.1. Va premesso che dalla cartella, riprodotta in ricorso ai finidell’autosufficienza, emerge che la stessa si fonda su di un ruolo“straordinario”.2.2. Orbene occorre richiamare la previsione di cui all’art.11 del d.P.R.602/1973 – rubricato: Oggetto e specie dei ruoli – che stabilisce che: “1. Neiruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.2. I ruoli sidistinguono in ordinari e straordinari.3. I ruoli straordinari sono formatiquando vi è fondato pericolo per la riscossione.”2.3. Sulla questione specifica, questa Corte ha affermato i seguenti principidi diritto:- "L'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall'art. 15-bis del d.P.R. n.602 del 1973 - che consente all'amministrazione di procedere, sulla base diaccertamenti non definitivi e perciò passibili di annullamento totale oparziale ad opera del giudice, alla riscossione dell'intero importo delleimposte, sanzioni ed interessi in luogo della riscossione del solo terzo delleimposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), ha carattereeccezionale e presuppone la sussistenza di un fondato pericolo per lariscossione, ciò che impone l'obbligo, in capo all'amministrazione, ai sensidegli artt. 7, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e 12, comma 3, deld.P.R. n. 602 del 1973, di indicare nella cartella, anche in forma sintetica econ motivazione "per relationem", le ragioni per cui, in deroga allaprocedura ordinaria, siano stati ritenuti sussistenti fatti indicativi di unfondato "periculum in mora" tali da giustificare l'integrale riscossione delcredito, compromettendosi altrimenti il diritto di difesa del contribuente".(Sez. 5 - , Ordinanza n. 7795 del 14/04/2020);- "La cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolostraordinaria da parte dell'Amministrazione finanziaria deve esseremotivata, sia pure succintamente, con specifico riferimento al fondatopericolo che ha giustificato la formazione del ruolo straordinario ai sensiNumero registro generale 29949/2021Numero sezionale 8906/2025Numero di raccolta generale 7812/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell'art. 11, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, al fine di consentire ilcontrollo giudiziale sul legittimo esercizio del potere e l'impugnazione delleparti interessate". (Sez. 5 - , Sentenza n. 22306 del 05/08/2021).Si è, sul punto, condivisibilmente osservato che l'iscrizione nel ruolostraordinario è procedura di carattere eccezionale (poiché legittima lariscossione dell'intero importo indicato in un avviso di accertamento nondefinitivo, perciò passibile di annullamento totale o parziale ad opera delgiudice) che richiede, a norma dell'art. 11, comma 3, del medesimo d.P.R.602 del 1973, la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione". Laspecificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via dieccezione, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo richiesto con l'avviso diaccertamento non definitivo, comporta per l'Amministrazione finanziarial'obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla proceduraordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè nonaprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale dagiustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese lesanzioni), ancorché privo del requisito della definitività. Se allaAmministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunquemotivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale diun credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il dirittodi difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare lacartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamentecontestare) per le quali l'Ufficio , sulla base di motivi non palesati, haritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolostraordinario.Vero è che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromicoavviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione; ma ciòvale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesaimpositiva, già nota al contribuente perché contenute nell'atto impositivo operché desumibile dalla sua stessa dichiarazione (nel caso di cartelleNumero registro generale 29949/2021Numero sezionale 8906/2025Numero di raccolta generale 7812/2026Data pubblicazione 31/03/2026emesse a seguito di controlli automatizzati o formali ex artt.36 e 36 terd.P.R. n.600 del 1973), rendendo in tali casi superflua la ripetizione,nell'atto della riscossione, dei motivi della pretesa impositiva.Diversamente, con riferimento alla ricorrenza del presupposto del periculumin mora che giustifica la procedura derogatoria ed eccezionale di iscrizionea ruolo dell'intero credito tributario non definitivo, l'obbligo di indicare leragioni di adozione del peculiare strumento della iscrizione nel ruolostraordinario si desume dai principi generali in materia di motivazione degliall'art. 7 comma 3 legge n. 212 del 2000 e all' art. 12 comma 3 d.P.R. 29settembre 1973 n. 602 secondo cui il ruolo, in mancanza dell'avviso diaccertamento deve indicare "la motivazione anche sintetica della pretesaimpositiva"; analogamente l'art. 1 comma 2 d.m. n. 321 del 1999(Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo)prevede che nel ruolo sia contenuta per ciascun debito anche l'indicazionesintetica degli elementi in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo.Dalle complessive disposizioni legislative e regolamentari in materia dimotivazione dei ruoli, si ricava che l'Amministrazione finanziaria ha l'oneredi esplicitare, anche in forma sintetica e con motivazione per relationem, leragioni per cui ha ritenuto sussistente il "fondato pericolo per lariscossione", che la legittima alla iscrizione a ruolo dell'intero caricotributario non definitivo (vedi Cass. n. 12239/2017 nonché Cass. n.1236/2023).2.4. Orbene i giudici di appello non si sono attenuti a detti principi sicché lapronunzia è da ritenere erronea, dovendosi precisare che l’affermazionedell’Agenzia delle Entrate – la quale con il controricorso, ha dedotto, alriguardo, che la cartella sarebbe congruamente motivata mediante ilrichiamo al prodromico atto presupposto, nella specie riferibile all’impostadi registro relativo al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti - nonNumero registro generale 29949/2021Numero sezionale 8906/2025Numero di raccolta generale 7812/2026Data pubblicazione 31/03/2026tiene conto dei cennati obblighi motivazionali previsti in ipotesi di ruolostraordinario.2.5. Il motivo va, dunque, accolto rimanendo assorbito il secondo motivo diricorso in forza del quale la società contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 7 e 17 della l. 212/2000, per avere i giudici di appello erroneamenteescluso l’illegittimità della pretesa per interessi - indicata nell’ammontarepreteso in pagamento – ancorché priva di motivazione.3. In conclusione in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, ancheper le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà alriesame della controversia attenendosi ai principi sin qui esposti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])