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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 1970

Cassazione n. 05063/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1970 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in merito al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. tende a diversamente interpretare le risultanze processuali adeguatamente apprezzate dalla Corte di appello nella competente sede di merito, specie nella parte in cui ha messo in evidenza l'inequivoco senso oltraggioso delle frasi rivolte ai pubblici ufficiali (pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1970 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in merito al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. tende a diversamente interpretare le risultanze processuali adeguatamente apprezzate dalla Corte di appello nella competente sede di merito, specie nella parte in cui ha messo in evidenza l'inequivoco senso oltraggioso delle frasi rivolte ai pubblici ufficiali (pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01