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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31336/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 23363-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2503 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 393/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 14/04/2016 R.G.N. 1059/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 14.4.2016 la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che, decidendo in riassunzione in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del medesimo capoluogo, aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all'annullamento del provvedimento del 3.6.2013 con cui la locale Direzione territoriale del lavoro gli aveva negato l'ammissione al beneficio della conservazione della disciplina dei requisiti di accesso alla pensione vigenti anteriormente alle modifiche di cui all'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), il novero dei cui destinatari era stato ampliato dall'art. 22, commi 1 e 2, d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012).

La Corte, in particolare, ha ritenuto decisivo che l'istante, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro in data 31.12.2010, avesse svolto nuova attività lavorativa con decorrenza dal 17.3.2012, facendo così venir meno una delle condizioni previste dall'art. 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, e ha argomentato dal carattere straordinario-derogatorio delle leggi di salvaguardia e dalla ragionevolezza della condizione ostativa di cui all'art. 2 cit. per escludere che la normativa di riferimento potesse destare dubbi di illegittimità costituzionale.

Avverso tali statuizioni [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Direzione territoriale del lavoro dell'Aquila hanno resistito con controricorso.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di gravame, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 214/2011 e dell'art. 22, commi 1 e 2, d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012) per avere la Corte di merito attribuito al requisito dell'assenza di "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa", di cui all'art. 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], valore ostativo al perfezionamento del suo diritto alla pensione secondo le previsioni previgenti alla modifica apportata dall'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011): a suo avviso, infatti, la circostanza che la disposizione cit. fosse stata confermata dall'art. 22, d.l. n. 95/2012 (rectius: che l'art. 22 cit. avesse confermato la disposizione analoga contenuta nel d.m. 1.6.2012) doveva reputarsi irrilevante, dovendo necessariamente circoscriversi la conferma legislativa a quelle previsioni regolamentari che avessero avuto valore effettivamente attuativo della norma primaria, non anche a quelle aventi valore innovativo di essa.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa fatti decisivi per avere la Corte territoriale ritenuto che la sussistenza del requisito previsto dalla norma regolamentare andasse verificata in relazione all'intero periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento di pensione e non invece circoscritta al momento della presentazione della domanda di pensione ed altresì per aver in tal modo attribuito irragionevole valenza retroattiva al d.m. cit., avuto riguardo 4 1, al fatto che la sua successiva rioccupazione era avvenuta in data 17.3.2012.

Per una migliore intelligenza della questione per cui è causa, va premesso che l'art. 22, d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012), si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (ma trattasi propriamente di regimi derogatori) di cui già ai commi 14 e 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), i quali, coevamente all'introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all'art. 24, commi 1 ss., d.l. cit. (emanate allo scopo di "garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo": art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011), hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest'ultimo continuassero ad applicarsi, rispettivamente, a coloro che li avessero maturati entro il 31.12.2011, alle lavoratrici (autonome e subordinate) che, ex art. 1, comma 9,

I. n. 243/2004, avessero esercitato o esercitassero entro il 2015 l'opzione per la liquidazione integrale della propria pensione con il (meno favorevole) metodo contributivo e, da ultimo, e "nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011", a tutta un'ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l'integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l'esonero, l'aspettativa speciale per l'assistenza ai figli disabili gravi o l'incentivo all'esodo (cfr. art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, cit.).

Com'è stato puntualmente rilevato in dottrina, la riforma pensionistica attuata nel 2011 si è infatti profondamente distaccata dalle modalità con cui, negli anni precedenti, si era proceduto al progressivo inasprimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, avendo sostituito al tradizionale doppio canale di salvaguardia (costituito da un regime transitorio di carattere generale e da uno specifico per i lavoratori in esubero) un unico meccanismo, che non solo è riservato a determinate categorie di lavoratori, ma è da costoro accessibile nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione: nella sua formulazione originaria, il comma 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., predeterminava infatti in 50.000 il numero massimo di lavoratori e lavoratrici beneficiari della deroga e, nell'istituire un "monitoraggio" a carico degli enti previdenziali per ciò che concerneva le domande di pensione formulate in relazione ai requisiti previgenti, prevedeva che "qualora dal predetto monitoraggio risult[asse] il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione", gli enti non avrebbero più dovuto prendere "in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma".

Proprio per ciò, l'incidenza originaria della norma - rimasta inalterata nella sua previsione di fondo di circoscrivere il novero dei beneficiari della deroga entro un limite numerico predeterminato (adesso individuato con un decreto ministeriale: cfr. la modifica apportata all'art. 24, comma 15, cit., dall'art. 1, comma 1,

I. n. 214/2011) - è stata successivamente rimaneggiata sia da disposizioni che hanno riguardato la sua formulazione originaria sia da altre ad essa esterne, che hanno perseguito il duplice scopo ora di ampliare il novero dei beneficiari della deroga, ora di prolungare il periodo della durata di essa: e ciò allo scopo di rimediare al grave problema sociale ingenerato dalla previsione del contingentamento forzoso dei beneficiari dell'ultrattività della precedente e più favorevole disciplina di accesso al trattamento pensionistico, molti dei quali, pur appartenendo alle categorie individuate dal legislatore come meritevoli di conservarla, venivano ad esserne esclusi in base al criterio meramente finanziario dell'esaurimento delle risorse stanziate.

L'art. 22, d.l. n. 95/2012, cit., appartiene appunto al novero di codesti rimaneggiamenti e si propone di ampliare la durata della deroga rispetto a quanto originariamente previsto dall'art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011 e dalle successive modifiche: esso, infatti, per quanto qui interessa, stabilisce che, "ferme restando le disposizioni di salvaguardia" stabilite dall'art. 24, d.l. n. 201/2011 e succ. mod. e integrazioni, "nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio, [...] le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 [...] ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 [...] avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011".

Il riferimento ai "lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012", permette, in particolare, l'individuazione della categoria di beneficiari cui rivendica di appartenere l'odierno ricorrente: trattasi infatti dei "lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale", che non rientravano tra i destinatari della deroga prevista dall'art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, e a beneficio dei quali l'art. 22, d.l. n. 95/2012, nel recepire "le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012", amplia la durata della deroga medesima rispetto a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 -ter, d.l. n. 216/2011, al fine di ricomprendervi anche coloro che, sulla scorta dei requisiti previgenti al d.l. n. 201/2011, avrebbero maturato il trattamento pensionistico tra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo a quello di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.

Ciò posto, va altresì ricordato che, come già l'art. 24, comma 15, d.l. n. 201/2011 (nel testo modificato dall'art. 1,

I. n. 214/2011), anche l'art. 22, comma 2, d.l. n. 95/2012, ha rinviato ad un "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" la definizione delle "modalità di attuazione del comma 1", stabilendo contestualmente (e anche qui in analogia con la previsione dell'art. 24, comma 15, d.l. n. 201/2011) che l'INPS dovesse provvedere "al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011", e - segnatamente - che, "qualora dal predetto monitoraggio [fosse] risult[ato] il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non [dovesse] prender[e] in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1".

Ed è precisamente tale ultima previsione che, a parere del Collegio, risulta dirimente ai fini della presente controversia.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha inteso nel presente giudizio impugnare il provvedimento con il quale la speciale commissione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro dell'Aquila aveva disatteso la sua richiesta di ammissione al beneficio della deroga di cui all'art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, per avere egli prestato altra attività lavorativa in epoca successiva al 31.12.2011.

Ma indipendentemente dalla correttezza o meno di tale provvedimento, è evidente che l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla rivendicazione del diritto al trattamento pensionistico, che parte ricorrente asserisce avere maturato in virtù del suo diritto a beneficiare della deroga di cui all'art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012; e sebbene l'art. 4, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], emanato sulla base della delega conferita dal comma 2 dell'art. 22, cit., preveda che l'istanza di accesso ai benefici vada presentata alla Direzione territoriale del lavoro e che contro l'eventuale diniego può essere proposto riesame alla medesima Direzione entro trenta giorni dalla comunicazione, non può essere dubbio che l'unico legittimato passivo del successivo giudizio volto a contestare il provvedimento della Direzione territoriale del lavoro e a rivendicare l'accesso al trattamento pensionistico debba essere l'INPS, ad esso in ultima analisi facendo capo la titolarità dal lato passivo della prestazione previdenziale oggetto del giudizio.

In questo senso, deve ritenersi che la previsione del decreto ministeriale concernente la presentazione alle direzioni territoriali del lavoro delle domande di accesso ai benefici abbia la funzione di agevolare il "monitoraggio" (rectius, la selezione) delle domande stesse, al fine di consentirne una più rapida e concentrata delibazione in funzione all'ulteriore previsione di legge secondo cui, "qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1": prova ne sia che l'art. 5, d.m. cit., stabilisce che "le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica".

Ma, come anzidetto, la circostanza che l'art. 22, comma 2, d.l. n. 95/2012, individui nell'INPS il destinatario del precetto di "non prender[e] in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1", risulta decisiva per escludere che il beneficio della deroga costituisca un autonomo bene della vita, trattandosi esclusivamente di un presupposto di fatto per l'accesso al trattamento pensionistico; ed è dunque evidente che legittimato passivo delle controversie concernenti l'accesso al beneficio delle deroghe non può che essere lo stesso ente che è preposto per legge alla corresponsione del trattamento pensionistico stesso, con esclusione di qualsiasi legittimazione (anche concorrente) del Ministero del Lavoro e/o dei suoi organi periferici.Pertanto, tenuto conto che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in questa sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (così da ult.

Cass.

S.U. n. 7514 del 2022), e che all'uopo non è d'ostacolo la precorsa decisione della causa nel merito, essendosi chiarito che tale decisione non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass.

S.U. n. 7925 del 2019), la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3°, c.p.c., atteso che la causa non poteva essere proposta: come ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'istituto della cassazione senza rinvio, nelle ipotesi previste dalla legge, è sempre correlato all'acclarata impossibilità di giungere ad una sentenza di merito, ancorché - come nella specie - in ragione del difetto insanabile di un requisito processuale concernente una delle parti del processo (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022, cit.).

La novità e complessità delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese dell'intero processo, mentre l'esito del giudizio esclude che il ricorrente possa essere tenuto al vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 23363-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2503 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 393/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 14/04/2016 R.G.N. 1059/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 14.4.2016 la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che, decidendo in riassunzione in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del medesimo capoluogo, aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all'annullamento del provvedimento del 3.6.2013 con cui la locale Direzione territoriale del lavoro gli aveva negato l'ammissione al beneficio della conservazione della disciplina dei requisiti di accesso alla pensione vigenti anteriormente alle modifiche di cui all'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), il novero dei cui destinatari era stato ampliato dall'art. 22, commi 1 e 2, d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012). La Corte, in particolare, ha ritenuto decisivo che l'istante, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro in data 31.12.2010, avesse svolto nuova attività lavorativa con decorrenza dal 17.3.2012, facendo così venir meno una delle condizioni previste dall'art. 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, e ha argomentato dal carattere straordinario-derogatorio delle leggi di salvaguardia e dalla ragionevolezza della condizione ostativa di cui all'art. 2 cit. per escludere che la normativa di riferimento potesse destare dubbi di illegittimità costituzionale. Avverso tali statuizioni [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Direzione territoriale del lavoro dell'Aquila hanno resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di gravame, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 214/2011 e dell'art. 22, commi 1 e 2, d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012) per avere la Corte di merito attribuito al requisito dell'assenza di "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa", di cui all'art. 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], valore ostativo al perfezionamento del suo diritto alla pensione secondo le previsioni previgenti alla modifica apportata dall'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011): a suo avviso, infatti, la circostanza che la disposizione cit. fosse stata confermata dall'art. 22, d.l. n. 95/2012 (rectius: che l'art. 22 cit. avesse confermato la disposizione analoga contenuta nel d.m. 1.6.2012) doveva reputarsi irrilevante, dovendo necessariamente circoscriversi la conferma legislativa a quelle previsioni regolamentari che avessero avuto valore effettivamente attuativo della norma primaria, non anche a quelle aventi valore innovativo di essa. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa fatti decisivi per avere la Corte territoriale ritenuto che la sussistenza del requisito previsto dalla norma regolamentare andasse verificata in relazione all'intero periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento di pensione e non invece circoscritta al momento della presentazione della domanda di pensione ed altresì per aver in tal modo attribuito irragionevole valenza retroattiva al d.m. cit., avuto riguardo 4 1, al fatto che la sua successiva rioccupazione era avvenuta in data 17.3.2012. Per una migliore intelligenza della questione per cui è causa, va premesso che l'art. 22, d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012), si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (ma trattasi propriamente di regimi derogatori) di cui già ai commi 14 e 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), i quali, coevamente all'introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all'art. 24, commi 1 ss., d.l. cit. (emanate allo scopo di "garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo": art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011), hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest'ultimo continuassero ad applicarsi, rispettivamente, a coloro che li avessero maturati entro il 31.12.2011, alle lavoratrici (autonome e subordinate) che, ex art. 1, comma 9, I. n. 243/2004, avessero esercitato o esercitassero entro il 2015 l'opzione per la liquidazione integrale della propria pensione con il (meno favorevole) metodo contributivo e, da ultimo, e "nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011", a tutta un'ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l'integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l'esonero, l'aspettativa speciale per l'assistenza ai figli disabili gravi o l'incentivo all'esodo (cfr. art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, cit.). Com'è stato puntualmente rilevato in dottrina, la riforma pensionistica attuata nel 2011 si è infatti profondamente distaccata dalle modalità con cui, negli anni precedenti, si era proceduto al progressivo inasprimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, avendo sostituito al tradizionale doppio canale di salvaguardia (costituito da un regime transitorio di carattere generale e da uno specifico per i lavoratori in esubero) un unico meccanismo, che non solo è riservato a determinate categorie di lavoratori, ma è da costoro accessibile nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione: nella sua formulazione originaria, il comma 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., predeterminava infatti in 50.000 il numero massimo di lavoratori e lavoratrici beneficiari della deroga e, nell'istituire un "monitoraggio" a carico degli enti previdenziali per ciò che concerneva le domande di pensione formulate in relazione ai requisiti previgenti, prevedeva che "qualora dal predetto monitoraggio risult[asse] il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione", gli enti non avrebbero più dovuto prendere "in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma". Proprio per ciò, l'incidenza originaria della norma - rimasta inalterata nella sua previsione di fondo di circoscrivere il novero dei beneficiari della deroga entro un limite numerico predeterminato (adesso individuato con un decreto ministeriale: cfr. la modifica apportata all'art. 24, comma 15, cit., dall'art. 1, comma 1, I. n. 214/2011) - è stata successivamente rimaneggiata sia da disposizioni che hanno riguardato la sua formulazione originaria sia da altre ad essa esterne, che hanno perseguito il duplice scopo ora di ampliare il novero dei beneficiari della deroga, ora di prolungare il periodo della durata di essa: e ciò allo scopo di rimediare al grave problema sociale ingenerato dalla previsione del contingentamento forzoso dei beneficiari dell'ultrattività della precedente e più favorevole disciplina di accesso al trattamento pensionistico, molti dei quali, pur appartenendo alle categorie individuate dal legislatore come meritevoli di conservarla, venivano ad esserne esclusi in base al criterio meramente finanziario dell'esaurimento delle risorse stanziate. L'art. 22, d.l. n. 95/2012, cit., appartiene appunto al novero di codesti rimaneggiamenti e si propone di ampliare la durata della deroga rispetto a quanto originariamente previsto dall'art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011 e dalle successive modifiche: esso, infatti, per quanto qui interessa, stabilisce che, "ferme restando le disposizioni di salvaguardia" stabilite dall'art. 24, d.l. n. 201/2011 e succ. mod. e integrazioni, "nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio, [...] le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 [...] ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 [...] avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011". Il riferimento ai "lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012", permette, in particolare, l'individuazione della categoria di beneficiari cui rivendica di appartenere l'odierno ricorrente: trattasi infatti dei "lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale", che non rientravano tra i destinatari della deroga prevista dall'art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, e a beneficio dei quali l'art. 22, d.l. n. 95/2012, nel recepire "le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012", amplia la durata della deroga medesima rispetto a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 -ter, d.l. n. 216/2011, al fine di ricomprendervi anche coloro che, sulla scorta dei requisiti previgenti al d.l. n. 201/2011, avrebbero maturato il trattamento pensionistico tra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo a quello di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011. Ciò posto, va altresì ricordato che, come già l'art. 24, comma 15, d.l. n. 201/2011 (nel testo modificato dall'art. 1, I. n. 214/2011), anche l'art. 22, comma 2, d.l. n. 95/2012, ha rinviato ad un "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" la definizione delle "modalità di attuazione del comma 1", stabilendo contestualmente (e anche qui in analogia con la previsione dell'art. 24, comma 15, d.l. n. 201/2011) che l'INPS dovesse provvedere "al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011", e - segnatamente - che, "qualora dal predetto monitoraggio [fosse] risult[ato] il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non [dovesse] prender[e] in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1". Ed è precisamente tale ultima previsione che, a parere del Collegio, risulta dirimente ai fini della presente controversia. Come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha inteso nel presente giudizio impugnare il provvedimento con il quale la speciale commissione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro dell'Aquila aveva disatteso la sua richiesta di ammissione al beneficio della deroga di cui all'art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, per avere egli prestato altra attività lavorativa in epoca successiva al 31.12.2011. Ma indipendentemente dalla correttezza o meno di tale provvedimento, è evidente che l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla rivendicazione del diritto al trattamento pensionistico, che parte ricorrente asserisce avere maturato in virtù del suo diritto a beneficiare della deroga di cui all'art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012; e sebbene l'art. 4, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], emanato sulla base della delega conferita dal comma 2 dell'art. 22, cit., preveda che l'istanza di accesso ai benefici vada presentata alla Direzione territoriale del lavoro e che contro l'eventuale diniego può essere proposto riesame alla medesima Direzione entro trenta giorni dalla comunicazione, non può essere dubbio che l'unico legittimato passivo del successivo giudizio volto a contestare il provvedimento della Direzione territoriale del lavoro e a rivendicare l'accesso al trattamento pensionistico debba essere l'INPS, ad esso in ultima analisi facendo capo la titolarità dal lato passivo della prestazione previdenziale oggetto del giudizio. In questo senso, deve ritenersi che la previsione del decreto ministeriale concernente la presentazione alle direzioni territoriali del lavoro delle domande di accesso ai benefici abbia la funzione di agevolare il "monitoraggio" (rectius, la selezione) delle domande stesse, al fine di consentirne una più rapida e concentrata delibazione in funzione all'ulteriore previsione di legge secondo cui, "qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1": prova ne sia che l'art. 5, d.m. cit., stabilisce che "le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica". Ma, come anzidetto, la circostanza che l'art. 22, comma 2, d.l. n. 95/2012, individui nell'INPS il destinatario del precetto di "non prender[e] in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1", risulta decisiva per escludere che il beneficio della deroga costituisca un autonomo bene della vita, trattandosi esclusivamente di un presupposto di fatto per l'accesso al trattamento pensionistico; ed è dunque evidente che legittimato passivo delle controversie concernenti l'accesso al beneficio delle deroghe non può che essere lo stesso ente che è preposto per legge alla corresponsione del trattamento pensionistico stesso, con esclusione di qualsiasi legittimazione (anche concorrente) del Ministero del Lavoro e/o dei suoi organi periferici.Pertanto, tenuto conto che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in questa sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (così da ult. Cass. S.U. n. 7514 del 2022), e che all'uopo non è d'ostacolo la precorsa decisione della causa nel merito, essendosi chiarito che tale decisione non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019), la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3°, c.p.c., atteso che la causa non poteva essere proposta: come ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'istituto della cassazione senza rinvio, nelle ipotesi previste dalla legge, è sempre correlato all'acclarata impossibilità di giungere ad una sentenza di merito, ancorché - come nella specie - in ragione del difetto insanabile di un requisito processuale concernente una delle parti del processo (Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit.). La novità e complessità delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese dell'intero processo, mentre l'esito del giudizio esclude che il ricorrente possa essere tenuto al vers
Sentenza Cassazione n. 31336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris