CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso a sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. e per procura speciale alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, largo Messico n. 7. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. Intimata avverso la sentenza n. 6640/2022 del Tribunale di Roma , pubblicata il 2. 5 . 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 9. 3. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 14240/2022.[OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al giudice di pace di Roma l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 1.500,00 da lei versata per un incarico professionale poi mai espletato dal legale, ed al risarcimento dei danni. Il convenuto si oppose e chiese in via riconvenzionale la condanna della Greganti al pagamento della somma di euro 32.911,28 a titolo di compenso per il patrocinio da lui prestat o in una causa di lavoro, eccependo altresì l’incompetenza, rispetto ad essa, del giudice di pace. Con sentenza n. 20318/2019 il giudice adito accolse la domanda della parte attricee, interposto appello, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6640/2022 del 2. 5. 2022, annullò tale decisione, affermando che la competenza a decidere sulla domanda principale avanzata da ll’attrice e su qu ella riconvenzionale apparteneva, in ragione del loro vincolo di connessione, al Tribunale, davanti al quale la causa doveva essere riassunta. Dato atto delle difficoltà e peculiarità in rito delle questioni trattate nonché della diversità delle soluzioni rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità,dispose l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 25. 5. 2022, ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., della legge n. 69 del 2009 e dell’art. 279 stesso codice, censurando la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in violazione del principio di soccombenza, tenuto conto che l’esponente aveva ottenuto l’accoglimento del suo atto di appello e la riforma completa della decisione di primo grado. Il motivo va dichiarato inammissibile. La censura denuncia la statuizione del Tribunale sulla regolamentazione delle spese di lite per violazione del principio di soccombenza posto dall’art. 91 cod. proc. civ. e si diffonde sulla natura decisoria del provvedimento del giudice R.G. N. 14240/2022.sulla competenza, ma non investe l’effettiva ratio della decisione impugnata, laddove il Tribunale, applicando l’art. 92 cod. proc. civ., ha motivato la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio per “ La difficoltà e peculiarità in rito delle questioni trattate, anche alla luce dei diversi orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamati “. In particolare, non risulta formulata alcuna critica in ordine alla congruità ed adeguatezza di tale motivazione e circa la sua conformità alle ragioni in presenza delle quali l’art. 92 citato consente al giudice, nonostante la soccombenza di una delle parti, di compensare le spese del giudizio. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la part e intimat a svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 mar