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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33692/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Catania ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio ex art. 599-bis cod. proc. pen., la decisione del Tribunale in sede del 31 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale, nella qualità di amministratore unico di C.I.T.S. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 6 novembre 2014.

2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, l'illegalità della pena in conseguenza dell'aumento disposto, a titolo di continuazione, nonostante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219, L. fall.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso

4. Il ricorso è inammissibile.

5. L'impugnazione all'odierno vaglio pone due questioni interdipendenti, poiché è dalla qualificazione giuridica della pena determinata per la c.d. continuazione fallimentare che discende, o meno, l'esperibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Il ricorrente denuncia, invero, l'illegalità della pena, erroneamente determinata computando due volte l'aggravamento sanzionatorio ex art. 219, comma secondo, n.1 L. fall., dapprima, correttamente, quale circostanza aggravante, confluita nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, quindi, una seconda volta, aumentando il calcolo della pena ex art. 81 cpv. cod. pen., considerato nuovamente il disvalore aggiuntivo derivato dalla commissione di plurime condotte di bancarotta fraudolenta nell'ambito del medesimo fallimento.

5.1. Va, al riguardo, in primis rilevato come questa Corte abbia, da tempo, chiarito il complesso inquadramento giuridico che si ricollega alla disposizione formalmente aggravatrice di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, L. fall., evidenziando che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una 2pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.; disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez.

U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665).

La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha costruito con chiarezza le conseguenze di siffatta impostazione ermeneutica, facendone derivare che la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, L. fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013, Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261346).

Il metodo valutativo sanzionatorio che ne consegue delinea la cd. continuazione fallimentare come istituto peculiare che, pur descrivendo una speciale forma di continuazione, appositamente prevista per i reati fallimentari relativi alla medesima procedura concorsuale, impone, tuttavia, l'applicazione della disciplina delle circostanze aggravanti per quanto concerne il concreto computo di siffatto elemento.

5.2. Un primo orientamento giurisprudenziale ha qualificato come "illegale" la pena costruita ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 219, comma secondo, n. 1, L. fall. (Sez. 5, n. 26412 del 26/4/2022, Farruggia, Rv. 283526; Sez. 5, n.45360 del 4/10/2019, Quercia, Rv. 277956; Sez. 5, n. 48361 del 17/9/2018, C., Rv. 274182); altro indirizzo considera, invece, soltanto illegittima la pena determinata sulla base dell'erroneo metodo di calcolo della continuazione fallimentare, basato sull'applicazione della disciplina ordinaria del reato continuato, piuttosto che di quella specifica costruita come circostanza aggravante, soggetta a bilanciamento (Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990 - 01 PSez. 5, A n. 3550 del 21/11/2018, dep. 2019, Cornicelli, Rv.275369).

Siffatta duplice opzione ermeneutica deve essere riguardata alla luce della nozione di pena illegale, come definita dall'elaborazione teorica del Supremo consesso di questa Corte, che ravvisa l'illegalità «nell'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale» e «spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche 3in presenza di ricorso inammissibile, di rilevarla» (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01).

Al lume di siffatta indicazione, deve ritenersi come la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., integri un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale - come tale non rilevabile d'ufficio - salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato.

Le Sezioni unite di questa Corte (n. 5352 del 28/9/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851; n. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; n. 47182 del 31/3/2022, Savini, Rv. 283818- 01) hanno ricostruito il paradigma della pena illegale nel contesto della disciplina del patteggiamento, rispetto alla quale il tema dell'illegalità è - al pari del c.d. concordato con rinuncia ai motivi - essenziale in ordine all'ammissibilità del ricorso, precisando i principi già affermati dalla giurisprudenza precedente (per tutte, si rimanda alla ricostruzione contenuta nella sentenza Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01).

In particolare, secondo la sentenza Sacchettino, la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

Sezioni Unite n. 5352 del 2024, d'altro canto, ispirandosi alla stessa linea interpretativa, hanno escluso la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen. necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, poiché tale omissione non dà luogo ad un'ipotesi di illegalità della pena.

Tali due ultime pronunce hanno nuovamente evidenziato come dalla stessa giurisprudenza del massimo collegio nomofilattico emerga che la categoria della pena illegale ingloba in sé ipotesi disomogenee, elaborate secondo prospettive e a fini profondamente diversi. 4Si distingue, così, tra illegalità originaria, in caso di applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dall'ordinamento, ed illegalità sopravvenuta, che può essere determinata da abolitio criminis, da declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice o di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio, dall'intervento di una lex mitior.

E', senz'altro, pena illegale ab origine quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (cfr. Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01, e Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01, entrambe in motivazione, nonché la citata pronuncia Sez.

U Sacchettino).

Nel quadro dei fondamenti costituzionali e sovranazionali del principio di legalità della pena, indefettibile per qualsiasi ordinamento democratico, le Sezioni Unite hanno costantemente ribadito, e da ultimo rafforzato con le più recenti sentenze già richiamate, che non rientrano nella nozione di pena illegale i modi del concreto esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice di merito e, pertanto, il regime applicativo con i profili di erronea applicazione dei criteri commisurativi, a meno che tali errori non comportino la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità (cfr. in tema, oltre a quelle citata, anche Sez.

U., n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01).

In altri termini, la pena può essere considerata illegale non quando consegua a una mera erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento, ovvero sia superiore o inferiore ai limiti edittali previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore.

Sez.

U, Savini, nel ribadire la nozione anzidetta di pena illegale, ha argomentato che è solamente la violazione delle cornici edittali - che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena — ad integrare la pena illegale, e che «ogni altra violazione delle regole che occorre potere commisurativo e dà luogo a una pena che è illegittima», ma non illegale; e tanto poiché «il tema della pena è il tema della coesistenza di due domini, quello del legislatore e quello del giudice, tra loro interrelati e tuttavia non confondibili»: il primo costituente espressione del potere di determinare il disvalore del tipo (ed eventualmente del sottotipo) astratto; il secondo del potere di determinare il disvalore del fatto concreto.

Pertanto, nel commisurare la pena, il giudice si confronta con due vincoli legali: «quelli del primo tipo tendono a preservare le fondamentali opzioni legislative in ordine al disvalore del fatto reato astrattamente inteso; gli altri indirizzano e regolano la discrezionalità giudiziale nell'apprezzamento 5del disvalore del fatto reato storicamente concretizzatosi ai fini della individualizzazione della pena», sicchè «ogni violazione del primo travolge le prerogative del legislatore ed i valori per i quali esse sono riconosciute (nello Stato di diritto di stampo liberale, tali valori fanno capo all'individuo): la pena così determinata è illegale.

La violazione delle regole che disciplinano l'uso del potere commisurativo - che resti rispettoso della determinazione legale - pone invece una questione di legittimità della pena» (Sez.

U. n. 47182 del 2022, Savini, cit.).

5.3. Nel quadro così delineato, la pena applicata all'imputato per effetto dell'accordo tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. nella misura di due anni e sei mesi di reclusione non può dirsi illegale, in quanto sanzione prevista dall'ordinamento e commisurata entro i limiti edittali previsti dalla legge.

La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen., all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti - una delle quali prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1 L. Fall. - è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

Va, dunque, ribadito che la pena è illegale non quando consegua ad un'erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie a quella individuata dal legislatore.

Mentre all'applicazione di una pena illegittima l'ordinamento reagisce mediante gli ordinari strumenti impugnatori, l'applicazione della pena illegale deve essere espunta dal mondo giuridico anche tramite l'intervento diretto del giudice, trattandosi di sanzione in contrasto con disposizioni poste a presidio delle libertà fondamentali della persona, rispetto alle quali anche l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, garantita dall'intangibilità del giudicato, assume un valore recessivo (Corte cost., sentenza n. 210 del 18 luglio 2013).

Precisato, pertanto, che la determinazione della pena, operata dal giudice di appello in violazione della c.d. continuazione fallimentare integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, occorre chiedersi se il suddetto errore nella determinazione della pena possa essere fatto valere con il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ossia, a seguito di concordato in appello. 6Come affermato nella recente decisione delle Sezioni unite, deliberata all'udienza del 9 luglio 2026, che ha risolto - come risulta dall'informazione provvisoria - la questione della deducibilità con il ricorso per cassazione averso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. dei vizi attinenti alla determinazione della pena che non ne comportino l'illegalità, il ricorso volto alla deduzione di un mero errore di calcolo è inammissibile.

Ne discende come, nel caso in esame, non ravvisandosi alcun profilo di illegalità della pena, il ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

Deve, dunque, ribadirsi che il controllo di legittimità sulla sentenza emessa in esito a concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. resta circoscritto ai soli profili che attengono alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla conformità della pronuncia all'accordo intervenuto e, appunto, all'illegalità della pena finale, restando preclusa ogni ulteriore contestazione coperta dall'accordo e dalla rinuncia ai motivi di appello.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Catania ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio ex art. 599-bis cod. proc. pen., la decisione del Tribunale in sede del 31 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale, nella qualità di amministratore unico di C.I.T.S. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 6 novembre 2014. 2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, l'illegalità della pena in conseguenza dell'aumento disposto, a titolo di continuazione, nonostante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219, L. fall. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso 4. Il ricorso è inammissibile. 5. L'impugnazione all'odierno vaglio pone due questioni interdipendenti, poiché è dalla qualificazione giuridica della pena determinata per la c.d. continuazione fallimentare che discende, o meno, l'esperibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia, invero, l'illegalità della pena, erroneamente determinata computando due volte l'aggravamento sanzionatorio ex art. 219, comma secondo, n.1 L. fall., dapprima, correttamente, quale circostanza aggravante, confluita nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, quindi, una seconda volta, aumentando il calcolo della pena ex art. 81 cpv. cod. pen., considerato nuovamente il disvalore aggiuntivo derivato dalla commissione di plurime condotte di bancarotta fraudolenta nell'ambito del medesimo fallimento. 5.1. Va, al riguardo, in primis rilevato come questa Corte abbia, da tempo, chiarito il complesso inquadramento giuridico che si ricollega alla disposizione formalmente aggravatrice di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, L. fall., evidenziando che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una 2pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.; disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665). La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha costruito con chiarezza le conseguenze di siffatta impostazione ermeneutica, facendone derivare che la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, L. fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013, Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261346). Il metodo valutativo sanzionatorio che ne consegue delinea la cd. continuazione fallimentare come istituto peculiare che, pur descrivendo una speciale forma di continuazione, appositamente prevista per i reati fallimentari relativi alla medesima procedura concorsuale, impone, tuttavia, l'applicazione della disciplina delle circostanze aggravanti per quanto concerne il concreto computo di siffatto elemento. 5.2. Un primo orientamento giurisprudenziale ha qualificato come "illegale" la pena costruita ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 219, comma secondo, n. 1, L. fall. (Sez. 5, n. 26412 del 26/4/2022, Farruggia, Rv. 283526; Sez. 5, n.45360 del 4/10/2019, Quercia, Rv. 277956; Sez. 5, n. 48361 del 17/9/2018, C., Rv. 274182); altro indirizzo considera, invece, soltanto illegittima la pena determinata sulla base dell'erroneo metodo di calcolo della continuazione fallimentare, basato sull'applicazione della disciplina ordinaria del reato continuato, piuttosto che di quella specifica costruita come circostanza aggravante, soggetta a bilanciamento (Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990 - 01 PSez. 5, A n. 3550 del 21/11/2018, dep. 2019, Cornicelli, Rv.275369). Siffatta duplice opzione ermeneutica deve essere riguardata alla luce della nozione di pena illegale, come definita dall'elaborazione teorica del Supremo consesso di questa Corte, che ravvisa l'illegalità «nell'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale» e «spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche 3in presenza di ricorso inammissibile, di rilevarla» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). Al lume di siffatta indicazione, deve ritenersi come la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., integri un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale - come tale non rilevabile d'ufficio - salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. Le Sezioni unite di questa Corte (n. 5352 del 28/9/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851; n. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; n. 47182 del 31/3/2022, Savini, Rv. 283818- 01) hanno ricostruito il paradigma della pena illegale nel contesto della disciplina del patteggiamento, rispetto alla quale il tema dell'illegalità è - al pari del c.d. concordato con rinuncia ai motivi - essenziale in ordine all'ammissibilità del ricorso, precisando i principi già affermati dalla giurisprudenza precedente (per tutte, si rimanda alla ricostruzione contenuta nella sentenza Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01). In particolare, secondo la sentenza Sacchettino, la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. Sezioni Unite n. 5352 del 2024, d'altro canto, ispirandosi alla stessa linea interpretativa, hanno escluso la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen. necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, poiché tale omissione non dà luogo ad un'ipotesi di illegalità della pena. Tali due ultime pronunce hanno nuovamente evidenziato come dalla stessa giurisprudenza del massimo collegio nomofilattico emerga che la categoria della pena illegale ingloba in sé ipotesi disomogenee, elaborate secondo prospettive e a fini profondamente diversi. 4Si distingue, così, tra illegalità originaria, in caso di applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dall'ordinamento, ed illegalità sopravvenuta, che può essere determinata da abolitio criminis, da declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice o di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio, dall'intervento di una lex mitior. E', senz'altro, pena illegale ab origine quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (cfr. Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01, entrambe in motivazione, nonché la citata pronuncia Sez. U Sacchettino). Nel quadro dei fondamenti costituzionali e sovranazionali del principio di legalità della pena, indefettibile per qualsiasi ordinamento democratico, le Sezioni Unite hanno costantemente ribadito, e da ultimo rafforzato con le più recenti sentenze già richiamate, che non rientrano nella nozione di pena illegale i modi del concreto esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice di merito e, pertanto, il regime applicativo con i profili di erronea applicazione dei criteri commisurativi, a meno che tali errori non comportino la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità (cfr. in tema, oltre a quelle citata, anche Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). In altri termini, la pena può essere considerata illegale non quando consegua a una mera erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento, ovvero sia superiore o inferiore ai limiti edittali previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Sez. U, Savini, nel ribadire la nozione anzidetta di pena illegale, ha argomentato che è solamente la violazione delle cornici edittali - che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena — ad integrare la pena illegale, e che «ogni altra violazione delle regole che occorre potere commisurativo e dà luogo a una pena che è illegittima», ma non illegale; e tanto poiché «il tema della pena è il tema della coesistenza di due domini, quello del legislatore e quello del giudice, tra loro interrelati e tuttavia non confondibili»: il primo costituente espressione del potere di determinare il disvalore del tipo (ed eventualmente del sottotipo) astratto; il secondo del potere di determinare il disvalore del fatto concreto. Pertanto, nel commisurare la pena, il giudice si confronta con due vincoli legali: «quelli del primo tipo tendono a preservare le fondamentali opzioni legislative in ordine al disvalore del fatto reato astrattamente inteso; gli altri indirizzano e regolano la discrezionalità giudiziale nell'apprezzamento 5del disvalore del fatto reato storicamente concretizzatosi ai fini della individualizzazione della pena», sicchè «ogni violazione del primo travolge le prerogative del legislatore ed i valori per i quali esse sono riconosciute (nello Stato di diritto di stampo liberale, tali valori fanno capo all'individuo): la pena così determinata è illegale. La violazione delle regole che disciplinano l'uso del potere commisurativo - che resti rispettoso della determinazione legale - pone invece una questione di legittimità della pena» (Sez. U. n. 47182 del 2022, Savini, cit.). 5.3. Nel quadro così delineato, la pena applicata all'imputato per effetto dell'accordo tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. nella misura di due anni e sei mesi di reclusione non può dirsi illegale, in quanto sanzione prevista dall'ordinamento e commisurata entro i limiti edittali previsti dalla legge. La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen., all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti - una delle quali prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1 L. Fall. - è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. Va, dunque, ribadito che la pena è illegale non quando consegua ad un'erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie a quella individuata dal legislatore. Mentre all'applicazione di una pena illegittima l'ordinamento reagisce mediante gli ordinari strumenti impugnatori, l'applicazione della pena illegale deve essere espunta dal mondo giuridico anche tramite l'intervento diretto del giudice, trattandosi di sanzione in contrasto con disposizioni poste a presidio delle libertà fondamentali della persona, rispetto alle quali anche l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, garantita dall'intangibilità del giudicato, assume un valore recessivo (Corte cost., sentenza n. 210 del 18 luglio 2013). Precisato, pertanto, che la determinazione della pena, operata dal giudice di appello in violazione della c.d. continuazione fallimentare integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, occorre chiedersi se il suddetto errore nella determinazione della pena possa essere fatto valere con il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ossia, a seguito di concordato in appello. 6Come affermato nella recente decisione delle Sezioni unite, deliberata all'udienza del 9 luglio 2026, che ha risolto - come risulta dall'informazione provvisoria - la questione della deducibilità con il ricorso per cassazione averso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. dei vizi attinenti alla determinazione della pena che non ne comportino l'illegalità, il ricorso volto alla deduzione di un mero errore di calcolo è inammissibile. Ne discende come, nel caso in esame, non ravvisandosi alcun profilo di illegalità della pena, il ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Deve, dunque, ribadirsi che il controllo di legittimità sulla sentenza emessa in esito a concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. resta circoscritto ai soli profili che attengono alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla conformità della pronuncia all'accordo intervenuto e, appunto, all'illegalità della pena finale, restando preclusa ogni ulteriore contestazione coperta dall'accordo e dalla rinuncia ai motivi di appello. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33692/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris