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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33318/2026

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o il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte diappello di Bari - Sezione per i minorenni ha confermato la sentenza di condannadel 24 aprile 2025 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per iminorenni di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiagli artt. 4, commi 2 e 3, e 5, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, commessoil 26 ottobre 2022;rilevato che il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego dell’attenuante della lieve entità e delleritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate;ritenuto che l’esclusione dell’attenuante della lieve entità è statalogicamente motivata dal giudice di merito in ragione della personalitàdell’imputato e delle modalità e delle circostanze spazio-temporali del porto dellapistola a salve: il ricorrente, gravato da precedente per rapina e da pendenze pergravi fatti (cfr. Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640,secondo cui «costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezionedell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto lapresenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguentegiudizio negativo sulla sua personalità»), era sorpreso, travisato con uncappuccio, mentre brandiva la pistola carica con tre cartucce a salve nei pressi diun istituto scolastico;constatato che la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuantigeneriche, in ragione dell’assenza di elementi positivi valutabili a favoredell’imputato, rilevando che, contrariamente alla prospettazione difensiva di unintrapreso percorso di resipiscenza, il ricorrente aveva perseverato nelle condotteillecite in epoca successiva al fatto, riportando condanna per una rapinacommessa il 24 settembre 2023;considerato che il giudice di merito ha dato conto della congruità deltrattamento sanzionatorio, connotato da un contenuto scostamento dal minimoedittale, rapportato alla gravità del fatto;considerato che alla declaratoria d’inammissibilità non segue, trattandosi disoggetto minore all’epoca del fatto, la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte diappello di Bari - Sezione per i minorenni ha confermato la sentenza di condannadel 24 aprile 2025 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per iminorenni di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiagli artt. 4, commi 2 e 3, e 5, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, commessoil 26 ottobre 2022;rilevato che il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego dell’attenuante della lieve entità e delleritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate;ritenuto che l’esclusione dell’attenuante della lieve entità è statalogicamente motivata dal giudice di merito in ragione della personalitàdell’imputato e delle modalità e delle circostanze spazio-temporali del porto dellapistola a salve: il ricorrente, gravato da precedente per rapina e da pendenze pergravi fatti (cfr. Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640,secondo cui «costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezionedell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto lapresenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguentegiudizio negativo sulla sua personalità»), era sorpreso, travisato con uncappuccio, mentre brandiva la pistola carica con tre cartucce a salve nei pressi diun istituto scolastico;constatato che la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuantigeneriche, in ragione dell’assenza di elementi positivi valutabili a favoredell’imputato, rilevando che, contrariamente alla prospettazione difensiva di unintrapreso percorso di resipiscenza, il ricorrente aveva perseverato nelle condotteillecite in epoca successiva al fatto, riportando condanna per una rapinacommessa il 24 settembre 2023;considerato che il giudice di merito ha dato conto della congruità deltrattamento sanzionatorio, connotato da un contenuto scostamento dal minimoedittale, rapportato alla gravità del fatto;considerato che alla declaratoria d’inammissibilità non segue, trattandosi disoggetto minore all’epoca del fatto, la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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