CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte: del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi linammissibilità dei ricorsi lette le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse della curatela fallimentare della Cedes s.r.I., costituita parte civile e del Cambriani. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/10/2020 la Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili del reato di bancarotta distrattiva fallimentare, rispettivamente di una gru e del prezzo del vendita di vari veicoli, loro attribuiti nella qualità di legale rappresentante, il primo, e di amministratore di fatto, il secondo, della Cedes s.r.I., dichiarata fallita in data 22/10/2015. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Fedriga 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.438, 441, 422, 183 cod. proc. pen., rilevando che erroneamente il g.u.p., a fronte delle distinte scelte processuali degli imputati (il Fedriga avendo optato per il giudizio abbreviato ordinario, il [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio abbreviato condizionato) non aveva disposto la separazione dei procedimenti, in tal modo finendo per utilizzare, nonostante l'eccezione della difesa, anche nei confronti del Fedriga, le risultanze della testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], addotti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che, non avendo il g.u.p. ritenuto di disporre alcuna integrazione probatoria, erano state valorizzate, ai fini della decisione, prove inutilizzabili, senza che potesse ipotizzarsi una sanatoria - attesa la tempestiva eccezione difensiva - e senza che potesse ritenersi sussistente una accettazione degli effetti dell'atto, anche perché non conoscibili prima dell'emanazione della sentenza. Il fatto che la difesa del Fedriga avesse controesaminato i testi non poteva comportare la trasformazione del rito, così come non poteva comportare l'utilizzazione della documentazione prodotta dalla difesa del coimputato. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli art.546 e 547 cod. proc. pen., per avere omesso la Corte territoriale di confrontarsi con la sentenza del 05/09/2018 del Tribunale di Rovereto, passata in giudicato, che aveva assolto il Fedriga dal reato di cui all'art. 5 d. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 74, ascrittogli quale legale rappresentante della Cedes s.r.I., per non avere compiuto alcun atto di amministrazione. Si osserva che tale dato era coerente con l'opera di spoliazione perpetrata dal solo [OSCURATO:PERSONA], il quale del tutto inspiegabilmente, a voler seguire la Corte territoriale, dopo avere sottratto i veicoli, avrebbe omesso di occuparsi della gru. 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. nonché vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, pur affermando di condividere la natura del reato di bancarotta come reato di pericolo concreto, omesso di considerare le deduzioni, sviluppate nell'atto di appello, con le quali si esaminavano le singole cessioni dei veicoli, sia per smentire che il prezzo pattuito fosse inferiore al valore di mercato sia per escludere la portata distrattiva dell'operazione in relazione al patrimonio sociale, in mancanza di un concreto ed effettivo pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale creditoria. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. nonché vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, da intendersi come consapevolezza del futuro fallimento. Si osserva: a) che nel momento in cui le cessioni erano state effettuate non era affatto chiaro che la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe fallita, alla luce del significativo reddito imponibile registrato nel 2015, dell'esistenza di cantieri in corso da ultimare, del valore di oltre un milione di euro, dell'esposizione personale dell'imputato e dei suoi familiari - il cui patrimonio era, infatti, successivamente, stato aggredito - per le obbligazioni sociali; b) che il ricorrente aveva collaborato con il curatore; c) che il mancato incasso di parte del prezzo delle cessioni - al pari del mancato deposito del bilancio - non poteva essere imputato al Cembriani, che, a far data dal 25/02/2015, non era più amministratore, neanche di fatto, della società; d) che tra le cessioni e il fallimento era trascorso un periodo di otto mesi nel corso del quale la gestione era stata affidata ad altri; e) che l'aumento del prezzo di rivendita dei veicoli, peraltro minimo, era spiegabile con le modifiche o le migliorie apportate alle autovetture prima dell'ulteriore rivendita. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. nonché vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento della scriminante, quantomeno putativa, dello stato di necessità, con riferimento alla mancata riscossione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società Gammatre per euro 5.845,00, in dipendenza della cessione della vettura [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che illogicamente era stata respinta la censura sviluppata nell'atto di appello, quanto alla dipendenza dell'atto dispositivo dalle minacce subite dal [OSCURATO:PERSONA] ad opera del fratello di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare come, proprio l'inutilità delle denunce presentate, poteva generare nell'imputato il ragionevole convincimento di essere esposto ad un grave pericolo per l'incolumità propria e dei propri familiari. 4.4. Con il quarto motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. nonché vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, da apprezzarsi in relazione alla generale situazione patrimoniale della società che, per quanto sopra detto, era stata florida sino a quando era stata amministrata dal [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Con il quinto motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. nonché vizi motivazionali, in relazione alla eccessività del danno liquidato in favore della parte civile e delle spese da rifondere in favore di quest'ultima. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte: del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; della curatela fallimentare della Cedes s.r.I., costituita parte civile; del Cambriani. Considerato in diritto 1. Ricorso Fedriga. Il primo, assorbente motivo di ricorso è fondato. Secondo quanto condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, in caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la trattazione del simultaneus processus modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale (Sez. 3, n. 4983 del 14/11/2007 - dep. 2008, Simmons, Rv. 238800 - 01; nello stesso senso, v. anche Sez. 4, n. 7284 del 18/11/2008 - dep. 2009, Franca, Rv. 242858 - 01 e, più di recente, (Sez. 3, n. 42124 del 16/05/2019, Zanda, Rv. 277060 - 01). Il fatto che la giurisprudenza appena ricordata abbia, da siffatto principio, tratto la conseguenza che la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse, non implica affatto che l'eventuale partecipazione del difensore dell'imputato ammesso al rito abbreviato secco all'assunzione delle prove richieste dal coimputato valga a trasformare il rito né a configurare alcuna sanatoria. Le regole formali (art. 438, comma 3, cod. proc. pen.) che presiedono alla richiesta del giudizio abbreviato escludono, infatti, che iniziative difensive non sicuramente riconducibili alla volontà dell'imputato possano stravolgere le regole di utilizzazione delle prove che quest'ultimo ha accettato. D'altra parte, nel caso di specie, non emerge in alcun modo che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.2. Ne consegue che l'utilizzazione, al fine di decidere sulla posizione del Fedriga, di risultanze probatorie estranee alla piattaforma che il giudice avrebbe potuto considerare ai fini della decisione comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo è infondato. Come da tempo chiarito da questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Ora, le conclusioni della Corte territoriale non ruotano affatto attorno al mero dato della distrazione, ma alle circostanze temporali e agli aspetti modali della condotta (il fatto che le vendite intervennero nei giorni immediatamente precedenti alla cessione della società e comunque a pochi mesi di distanza dalla dichiarazione di fallimento, in favore di soggetti di comodo o riconducibili al medesimo ricorrente, unitamente alla concorrente inattendibilità della situazione patrimoniale documentata della società: quest'ultimo dato viene qui assunto nella sua materialità, senza che in contrario rilevi l'assoluzione degli imputati dal reato di bancarotta fraudolenta documentale fondata dal primo giudice sul rilievo che la contestazione atteneva soltanto alla non dimostrata sottrazione del libro giornale) che, in una valutazione unitaria, priva di qualunque profilo di illogicità, sono apparsi rivelatori del carattere fraudolento e concretamente pericoloso della cessione degli unici beni che potevano ancora avere un valore di mercato, in vista della creazione di liquidità più facilmente sottraibile alle pretese creditorie. Le deduzioni che il ricorso reitera affrontano la vicenda in termini atomistici, laddove del tutto razionalmente la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del [OSCURATO:PERSONA], alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. In linea generale, il tema della imprevedibilità del dissesto è, già in astratto, del tutto fuori fuoco, dal momento che, per quanto si è rilevato esaminando il primo motivo del ricorso, la pericolosità della condotta va apprezzata rispetto al possibile pregiudizio delle ragioni creditorie e non in relazione al dissesto fallimentare. Per il resto, la responsabilità che il [OSCURATO:PERSONA] pretende di riversare, quanto ai profili documentali e alla mancata riscossione di parte del prezzo, sull'amministratore subentrato a seguito della cessione delle quote risulta una prospettazione meramente reiterativa, che non considera come, nella razionale ricostruzione dei giudici di merito, la condotta distrattiva fu appunto accompagnata da una serie di atti preordinati ad allontanare da sé i poteri di controllo della società ormai destinata al fallimento. In tale contesto, la menzione del reddito imponibile o dei cantieri da ultimare (senza specificazione dei mezzi con i quali affrontare l'impresa) è un dato in sé privo di significatività se non correlato ai restanti indicatori patrimoniali e finanziari della società; e ciò al pari della personale esposizione a titolo di garante, che, sul piano delle deduzioni, non si accompagna ad alcuna specificazione della concreta entità del pregiudizio patrimoniale sofferto per tale titolo e che, in tesi, dimostrerebbe l'illogicità di compiere gli atti distrattivi attribuiti all'imputato. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile poiché, sebbene lamentando anche il vizio di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 I. fall., si traduce nella aspirazione - fondata peraltro su premesse congetturali - ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede. 3.4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, nella misura in cui pretende di individuare la speciale tenuità del danno in correlazione alle asseritamente floride condizioni della società, laddove, come sopra rilevato, per la Corte d'appello, le cessioni privarono la società degli unici beni che potevano avere un qualche valore di mercato. 3.5. Il quinto motivo è fondato, in relazione al profilo - assorbente rispetto al tema dell'entità delle spese - della quantificazione del danno.La Corte territoriale, dopo avere osservato che la somma di 12.000,00 euro doveva ritenersi comprensiva, nella liquidazione del primo giudice, sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, ha osservato che «secondo i calcoli che sono esposti nelle pagine 31-35 della relazione ex art. 33 L.F., il danno patrimoniale per le vendite e i mancati incassi, fatta la somma, parrebbe superiore ad euro 12.000, sicché quanto liquidato in sentenza corrisponde di fatto al solo danno patrimoniale». Ora, per un verso, l'uso del condizionale denuncia una perplessità argomentativa non superabile in alcun modo e, per altro verso, la Corte d'appello somma il danno che sarebbe stato costituito dalle vendite a quello che deriverebbe dai mancati incassi, senza spiegare in alcun modo le ragioni dell'addizione. 3.6. Dalle superiori considerazioni discende che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione del risarcimento del danno, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche in relazione alla regolamentazione delle spese sostenute dalla parte civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame alla sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione del risarcimento del danno, con rinvio per nuov