Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24137/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32468/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaE. de' Cavalieri, n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L.,in persona del curatore p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Suso, n.1, presso lo studio dello Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Giam- paolo Antonelli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;–controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Ancona n. 417 / 19 , depositata il 27 marzo2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. in liquidazione pro- pose ricorso per sequestro conservativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], già amministratori della società, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli già ammi- nistratore, sostenendo che gli stessi, nella predetta qualità, erano responsa- bili del dissesto economico e finanziario della [OSCURATO:PERSONA], avendo agito in violazione degli obblighi posti a loro carico dalla legge e dallo statuto.

1.1. Il Tribunale di Fermo, dopo aver autorizzato con decreto del 18 luglio 2009, emesso inaudita altera parte, il sequestro conservativo nei confronti del Levantesi e del Concetti, con ordinanza emessa il 20 ottobre 2009, in contraddittorio con i resistenti, confermòil provvedimento soltanto nei con- fronti del Levantesi.

2. [OSCURATO:PERSONA] convennepertanto in giudizio gli amministratori, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, in misura corrispondente alla differenza tra l'attivo ed il passivo patrimoniale.

Premesso di aver dovuto cessare l'attività di produzione per mancanza della liquidità necessaria per il pagamento delle materie prime, sostenne che lo stato di dissesto era stato causato dalla condotta dissennata degli ammini- stratori, i quali, operando in conflitto d'interessi ed in violazione dei loro do- veri, avevano approfittato dellaloro carica per favorire le rispettive aziende agricole in danno della [OSCURATO:PERSONA], depauperandone il patrimonio.

Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto.

Su istanza dello Zanotti, fu autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], già revisore dei conti della [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituì in giudizio, sostenendo di aver diligentemente adempiuto i propri compiti.

Nel giudizio spiegò intervento volontario l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di creditrice della [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con sentenza del 26 maggio 2016, il Tribunale di Fermo dispose l'estromissione dal giudizio degli eredi dell'Antognozzi, in ragione della tran- sazione intervenutatra gli stessi e la società attrice, ed accolse la domanda proposta nei confronti del Concetti, del Toscanelli, del Levantesi, dello Zanotti e del Mecozzi, condannandoli in solido al pagamento della somma di Euro 7.816.251,98, oltre interessi legali.

3. Sugli appellipropostidal Mecozzi e dal Levantesi fu disposta la sospen- sione dell'esecutività della sentenza impugnata e fu dichiarata l'interruzione del giudizio, a causa dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della Coope- rativa.

3.1. Procedutosi alla riassunzione nei confronti del curatore del falli- mento, e riunite le impugnazioni, la Corte d'appello di Ancona,con sentenza del 27 marzo 2019, ha accolto l'appello proposto dal Mecozzi, rigettando la domanda proposta nei suoi confronti, e rigettato l'appello proposto dal Le- vantesi nonché gli appelli incidentali proposti dal Concettie dal Toscanelli.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto affermato la ritua- lità della chiamata in causa del Mecozzi, osservando che, in quanto qualifica- bile come chiamata del terzo responsabile, la stessa comportava l'automatica estensione della domanda al terzo chiamato, anche in assenza di una richiesta del chiamante, ed escludendo pertanto la configurabilità del vizio di extrape- tizione.

Nel merito, premesso che il richiamo della sentenza di primo grado alla colpevole inerzia del Mecozzi, non adoperatosi per segnalare una situazione potenzialmente esplosiva, doveva intendersi riferito ai doveri previsti dall'art. 2409-ter, lett. c)e d) , cod. civ., e precisato che fino all'entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 la responsabilità dei soggetti incaricati del con- trollo contabile ricalcava quella dei componenti del collegio sindacale,illimi- tata ma non oggettiva, ha affermato che la diligenza richiesta al revisore era analoga a quella richiesta ai sindaci, e comprendeva l'accertamento di situa- zioni anomale nella gestione economica della società.

Ritenuto provato che il Mecozzi aveva presentato al consiglio di amministrazione una richiesta d'in- formazioni del socio Farmavetin ordine all'anomala esposizione debitoria dei soci e degli amministratori nei confronti della società, invitando il presidente ad intervenire per evitare la degenerazione della situazione finanziaria, ha osservato che con tali iniziative il revisore aveva messo gli amministratori ed i soci nella condizione di apprezzare l'estrema gravità della situazione.

Ha aggiunto che il consiglio di amministrazione, informato dal presidente del ve- nir meno dell'obbligo degli associati di pagare forniture e servizi entro due mesi dalla fatturazione, si era limitato disporre l'abbreviazione del termine ed ad autorizzareil presidente ad adire le vie legali, confermando tale determi- nazione anche a seguito della comunicazione della nota trasmessa dalla Far- mavet.

Ha pertanto concluso che l'omesso controllo addebitato al Mecozzi dalla sentenza di primo grado si poneva in contrasto con la chiara scelta del consiglio di amministrazione di ignorare le criticità da lui segnalate e conti- nuare a favorire gl'interessi di alcuni amministratori.

Quanto al Concetti ed al Toscanelli, premesso che gli stessi, pur essendo stati informati dell'ingente esposizione debitoria degli altri amministratori, avevano preferito ignorare la nota della Farmavet, omettendo di formalizzare il proprio dissenso in ordine alla predetta situazione, la Corte ha escluso la configurabilità di un'ignoranza incolpevole del conflitto d'interessi e della cre- scente criticità dell'esposizione debitoria, richiamando le deposizioni rese dai testi, da cui si evinceva che il dissenso era stato formalizzato soltanto quando si erano già determinati pregiudizi irreversibili.

Ha pertanto affermato che la loro responsabilità non dipendeva tanto dalla possibilità di evitare in concreto il danno, quanto dal consenso prestato alle ingenti forniture effettuate a cre- dito in favore degli altri amministratori in assenza di garanzie, e dal non aver fatto il possibile per impedire tale anomala apertura di credito, apprezzabile anche in mancanza di particolare cultura e competenza.

In ordine alla posizione del Levantesi, la Corte ha infine richiamato la documentazione prodotta, quella acquisita dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio e le deposizioni rese dai testi, ritenute utilizzabili a fini probatori, osservando che l'appellante aveva agito, al pari degli amministratori indebi- tatisi con la [OSCURATO:PERSONA], in evidente conflitto d'interessi, al fine di ottenere ingenti approvvigionamenti in mancanza di mezzi adeguati ad assolvere le relative obbligazioni, in tal modo determinando il dissesto della [OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso la predetta sentenza hannoproposto ricorso per cassazione il Concetti ed il Toscanelli, per un solo motivo, illustratoanche con memoria.

Il curatore del fallimento ed il Mecozzi hanno resistito con controricorsi.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrent i denuncia no la viola- zione ela falsa applicazione degli artt. 1223, 2392 e 2697 cod. civ., degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la loro responsabilità, in mancanza dell'allegazione e della prova dell'inadempimento dei loro doveri e del nesso di causalità con il danno lamentato.Rilevano infatti che la Corte di merito, oltre ad aver escluso che essi avessero operato in conflitto d'interessi o avessero tratto profitto dalla politica gestionale del consiglio di amministra- zione, è incorsa in contraddizione, avendo da un lato riconosciuto la concreta impossibilità di evitare il dissesto della società, ed avendo dall'altro affermato la loro responsabilità per non aver fatto tutto il possibile per scongiurarlo, senza peraltro specificare ciò che essi avrebbero dovuto fare.

Premesso inol- tre che sia i soci che gli altri amministratori erano a conoscenza della situa- zione debitoria, osservano che l'apertura di credito a favore delle impresedel Levantesi, dello Zanotti e dell'Antognozzi costituiva una scelta aziendale con- divisa, insindacabile in sede giurisdizionale,alla quale essi si erano dichiarati contrari, pur senza far annotare il loro dissenso, formalizzato non appena l'irreversibilità della predetta situazione era divenuta percepibile.

Aggiungono che la sceltain questione, così come quella di consentire un graduale rientro dell'esposizione debitoria, era giustificata dalla circostanza che le imprese de- bitrici erano le maggiori clienti della [OSCURATO:PERSONA], precisando comunque la loro opposizione sarebbe risultata inutile, dal momento che essi rappresenta- vano la minoranza del consiglio di amministrazione.

Rilevano infine che la Corte di merito, oltre a non aver tenuto conto della crisi economica soprag- giunta nel periodo in questione, particolarmente incidente nel settore agri- colo, ha illogicamente assolto il Mecozzi da qualsiasi addebito, nonostante l'approvazione da lui data ai piani di rientro concordati con le imprese debitrici e la specifica competenza e esperienza di cui egli era dotato in materia eco- nomica.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Le censure proposte dai ricorrenti cumulano infatti in un unico contesto la denuncia di vizi diversi, concernenti in parte la ricostruzione dei fatti com- piuta dalla sentenza impugnata ed in parte l'interpretazione e l'applicazione delle norme di diritto ritenute pertinenti alla fattispecie in esame, sofferman- dosi, nella relativa illustrazione, ora sulle incongruenze del percorso logico seguito per giungere alla decisione, ora sull'individuazione dei principi giuri- dici richiamati a sostegno della stessa, senza distinguere chiaramente tra i due aspetti, sì da rendere impossibile una chiara identificazione delle que- stioni sottoposte all'esame di questa Corte.

Tali modalità di formulazione si pongono in contrasto con il principio di specificità dell'impugnazione, consacrato nell'art. 366, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., il quale, pur non escludendo in linea di principio la possibilità di articolare un singolo motivo in più profili di doglianza, esige che questi ultimi vengano enunciati in modo tale da consentire a questa Corte di esami- narli separatamente, come se fossero stati esposti in modo autonomo, senza dover isolare le questioni teoricamente proponibili, prima ancora di pronun- ciarsi sulle stesse (cfr. Cass., Sez.

Un., 6/05/2015, n. 9100; Cass., Sez.

VI, 17/03/2017, n. 7009; Cass., Sez.

II, 23/10/2018, n. 26790).

E' la natura stessa del giudizio di cassazione, quale rimedio a critica vincolata, il cui og- getto è delimitato dai motivi d'impugnazione, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., a richiedere che le censure proposte rivestano caratteri di specificità, comple- tezza e riferibilità alla decisione impugnata, aifini dei quali risulta necessaria, oltre all'esatta individuazione del capo in contestazione, l'esposizione di ra- gioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di legge o le carenze da cui è affetta la motivazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 28/10/ 2020, n. 23745; Cass., Sez. lav., 18/08/2020, n. 17224; Cass., Sez.

I, 5/08/ 2020, n. 16700).In particolare, le censure di violazione di legge devono po- tersi distinguere chiaramente da quelle concernenti vizi motivazionali, consi- stendo le prime nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del prov- vedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica necessariamente una questione interpretativa, e le seconde nella allegazione di un'erronea ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che, in quanto inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, non può eccedere l'individuazione del fatto storico da que- st'ultimo trascurato o delle lacune o delle carenze argomentative nelle quali egli sia incorso (cfr. Cass., Sez.

I, 13/10/2017, n. 24155; Cass., Sez. lav., 11/01/2016, n. 195): pertanto, anche nel caso in cui i predetti vizi vengano fatti valere cumulativamente, è necessario che dalla lettura del motivo si evincano con chiarezza i profili di diritto e di fatto investiti dalle censure, non potendosi pretendere dal Giudice di legittimità un intervento integrativo volto a far emergere compiutamente il contenuto del motivo, attraverso l'indivi- duazione, per ciascuna delle doglianze, dello specifico vizio denunciato (cfr. Cass., Sez.

V, 14/09/2016, n. 18021; Cass. Sez.

I, 20/09/2013, n. 21611; Cass., Sez. lav., 11/04/2008, n. 9470).

Tale onere di specificazione non può ritenersi adeguatamente adempiuto dai ricorrenti, i quali, nel contestare l'affermazione della loro responsabilità, insistono di volta in volta sulla conformità del loro comportamento alle norme che disciplinano i doveri degli amministratori, sull'insindacabilità in sede giu- risdizionale delle scelte riguardanti la politica aziendale, sulla necessità di va- lutare i relativi effetti ex ante, anziché ex post, sulla riconducibilità di tali scelte a decisioni adottate con il voto favorevole della maggioranza dei com- ponenti del consiglio di amministrazione e sul dissenso da loro manifestato al riguardo, nonché sull'irrilevanza della mancata formalizzazione di tale dis- senso in sede di verbalizzazione delle relative deliberazioni, sollevando per- tanto questioni eterogenee, senza circoscrivere con esattezza i profili logici e giuridici distintamente afferenti a ciascuna di esse.

Nel censurare l'apprezzamento compiuto in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'inerzia loro addebitata ed il dissesto della società, essi lamentano poi l'omessa valutazione di elementi di fatto in parte puntualmente presi in considerazione dalla sentenza impugnata, e dalla stessa ritenuti in- sufficienti ad escludere il loro concorso nella causazione dell'evento dannoso, e in parte inidonei ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto supe- rati da altre considerazioni: il dissenso informalmente manifestato dai ricor- renti in ordine alle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione è stato infatti ritenuto irrilevante dalla Corte territoriale, a fronte della mancata assunzione di qualsiasi iniziativa da parte degli stessi, aggravata dalla consa- pevolezza dell'anomala concessione di crediti in favore delle aziende gestite dagli altri amministratori e del conflitto d'interessi in cui questi ultimi opera- vano rispetto alla società amministrata; l'asserita idoneità della sfavorevole congiuntura economicaa determinare, da sola, la situazione d'illiquidità che ha impedito la prosecuzione dell'attività d'impresa, si pone invece in contrasto con l'osservazione della sentenza impugnata, secondo cui, nonostante la cre- scente criticità dell'esposizione delle aziende debitrici, le forniture in favore delle stesse avevano subìto addirittura un incremento nel periodo conside- rato, senza che alle stesse fosserichiesto neppure il rilascio di garanzie.

L'insistenza dei ricorrenti sul valore delle predette circostanze si risolve pertanto nella sollecitazione di una diversa valutazione dei fatti, non consen- tita a questa Corte, alla quale non spetta il compito diriesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza lo- gico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/2017, n. 19547).

2. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, con la con- danna dei ricorrenti al pagamento delle spese p rocessuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di leggein favore del fallimento della Coo- perativa [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r. in liquidazione, ed in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32468/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaE. de' Cavalieri, n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L.,in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Suso, n.1, presso lo studio dello Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Giam- paolo Antonelli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;–controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Ancona n. 417 / 19 , depositata il 27 marzo2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. in liquidazione pro- pose ricorso per sequestro conservativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], già amministratori della società, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli già ammi- nistratore, sostenendo che gli stessi, nella predetta qualità, erano responsa- bili del dissesto economico e finanziario della [OSCURATO:PERSONA], avendo agito in violazione degli obblighi posti a loro carico dalla legge e dallo statuto. 1.1. Il Tribunale di Fermo, dopo aver autorizzato con decreto del 18 luglio 2009, emesso inaudita altera parte, il sequestro conservativo nei confronti del Levantesi e del Concetti, con ordinanza emessa il 20 ottobre 2009, in contraddittorio con i resistenti, confermòil provvedimento soltanto nei con- fronti del Levantesi. 2. [OSCURATO:PERSONA] convennepertanto in giudizio gli amministratori, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, in misura corrispondente alla differenza tra l'attivo ed il passivo patrimoniale. Premesso di aver dovuto cessare l'attività di produzione per mancanza della liquidità necessaria per il pagamento delle materie prime, sostenne che lo stato di dissesto era stato causato dalla condotta dissennata degli ammini- stratori, i quali, operando in conflitto d'interessi ed in violazione dei loro do- veri, avevano approfittato dellaloro carica per favorire le rispettive aziende agricole in danno della [OSCURATO:PERSONA], depauperandone il patrimonio. Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto. Su istanza dello Zanotti, fu autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], già revisore dei conti della [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituì in giudizio, sostenendo di aver diligentemente adempiuto i propri compiti. Nel giudizio spiegò intervento volontario l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di creditrice della [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con sentenza del 26 maggio 2016, il Tribunale di Fermo dispose l'estromissione dal giudizio degli eredi dell'Antognozzi, in ragione della tran- sazione intervenutatra gli stessi e la società attrice, ed accolse la domanda proposta nei confronti del Concetti, del Toscanelli, del Levantesi, dello Zanotti e del Mecozzi, condannandoli in solido al pagamento della somma di Euro 7.816.251,98, oltre interessi legali. 3. Sugli appellipropostidal Mecozzi e dal Levantesi fu disposta la sospen- sione dell'esecutività della sentenza impugnata e fu dichiarata l'interruzione del giudizio, a causa dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della Coope- rativa. 3.1. Procedutosi alla riassunzione nei confronti del curatore del falli- mento, e riunite le impugnazioni, la Corte d'appello di Ancona,con sentenza del 27 marzo 2019, ha accolto l'appello proposto dal Mecozzi, rigettando la domanda proposta nei suoi confronti, e rigettato l'appello proposto dal Le- vantesi nonché gli appelli incidentali proposti dal Concettie dal Toscanelli. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto affermato la ritua- lità della chiamata in causa del Mecozzi, osservando che, in quanto qualifica- bile come chiamata del terzo responsabile, la stessa comportava l'automatica estensione della domanda al terzo chiamato, anche in assenza di una richiesta del chiamante, ed escludendo pertanto la configurabilità del vizio di extrape- tizione. Nel merito, premesso che il richiamo della sentenza di primo grado alla colpevole inerzia del Mecozzi, non adoperatosi per segnalare una situazione potenzialmente esplosiva, doveva intendersi riferito ai doveri previsti dall'art. 2409-ter, lett. c)e d) , cod. civ., e precisato che fino all'entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 la responsabilità dei soggetti incaricati del con- trollo contabile ricalcava quella dei componenti del collegio sindacale,illimi- tata ma non oggettiva, ha affermato che la diligenza richiesta al revisore era analoga a quella richiesta ai sindaci, e comprendeva l'accertamento di situa- zioni anomale nella gestione economica della società. Ritenuto provato che il Mecozzi aveva presentato al consiglio di amministrazione una richiesta d'in- formazioni del socio Farmavetin ordine all'anomala esposizione debitoria dei soci e degli amministratori nei confronti della società, invitando il presidente ad intervenire per evitare la degenerazione della situazione finanziaria, ha osservato che con tali iniziative il revisore aveva messo gli amministratori ed i soci nella condizione di apprezzare l'estrema gravità della situazione. Ha aggiunto che il consiglio di amministrazione, informato dal presidente del ve- nir meno dell'obbligo degli associati di pagare forniture e servizi entro due mesi dalla fatturazione, si era limitato disporre l'abbreviazione del termine ed ad autorizzareil presidente ad adire le vie legali, confermando tale determi- nazione anche a seguito della comunicazione della nota trasmessa dalla Far- mavet. Ha pertanto concluso che l'omesso controllo addebitato al Mecozzi dalla sentenza di primo grado si poneva in contrasto con la chiara scelta del consiglio di amministrazione di ignorare le criticità da lui segnalate e conti- nuare a favorire gl'interessi di alcuni amministratori. Quanto al Concetti ed al Toscanelli, premesso che gli stessi, pur essendo stati informati dell'ingente esposizione debitoria degli altri amministratori, avevano preferito ignorare la nota della Farmavet, omettendo di formalizzare il proprio dissenso in ordine alla predetta situazione, la Corte ha escluso la configurabilità di un'ignoranza incolpevole del conflitto d'interessi e della cre- scente criticità dell'esposizione debitoria, richiamando le deposizioni rese dai testi, da cui si evinceva che il dissenso era stato formalizzato soltanto quando si erano già determinati pregiudizi irreversibili. Ha pertanto affermato che la loro responsabilità non dipendeva tanto dalla possibilità di evitare in concreto il danno, quanto dal consenso prestato alle ingenti forniture effettuate a cre- dito in favore degli altri amministratori in assenza di garanzie, e dal non aver fatto il possibile per impedire tale anomala apertura di credito, apprezzabile anche in mancanza di particolare cultura e competenza. In ordine alla posizione del Levantesi, la Corte ha infine richiamato la documentazione prodotta, quella acquisita dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio e le deposizioni rese dai testi, ritenute utilizzabili a fini probatori, osservando che l'appellante aveva agito, al pari degli amministratori indebi- tatisi con la [OSCURATO:PERSONA], in evidente conflitto d'interessi, al fine di ottenere ingenti approvvigionamenti in mancanza di mezzi adeguati ad assolvere le relative obbligazioni, in tal modo determinando il dissesto della [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la predetta sentenza hannoproposto ricorso per cassazione il Concetti ed il Toscanelli, per un solo motivo, illustratoanche con memoria. Il curatore del fallimento ed il Mecozzi hanno resistito con controricorsi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrent i denuncia no la viola- zione ela falsa applicazione degli artt. 1223, 2392 e 2697 cod. civ., degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la loro responsabilità, in mancanza dell'allegazione e della prova dell'inadempimento dei loro doveri e del nesso di causalità con il danno lamentato.Rilevano infatti che la Corte di merito, oltre ad aver escluso che essi avessero operato in conflitto d'interessi o avessero tratto profitto dalla politica gestionale del consiglio di amministra- zione, è incorsa in contraddizione, avendo da un lato riconosciuto la concreta impossibilità di evitare il dissesto della società, ed avendo dall'altro affermato la loro responsabilità per non aver fatto tutto il possibile per scongiurarlo, senza peraltro specificare ciò che essi avrebbero dovuto fare. Premesso inol- tre che sia i soci che gli altri amministratori erano a conoscenza della situa- zione debitoria, osservano che l'apertura di credito a favore delle impresedel Levantesi, dello Zanotti e dell'Antognozzi costituiva una scelta aziendale con- divisa, insindacabile in sede giurisdizionale,alla quale essi si erano dichiarati contrari, pur senza far annotare il loro dissenso, formalizzato non appena l'irreversibilità della predetta situazione era divenuta percepibile. Aggiungono che la sceltain questione, così come quella di consentire un graduale rientro dell'esposizione debitoria, era giustificata dalla circostanza che le imprese de- bitrici erano le maggiori clienti della [OSCURATO:PERSONA], precisando comunque la loro opposizione sarebbe risultata inutile, dal momento che essi rappresenta- vano la minoranza del consiglio di amministrazione. Rilevano infine che la Corte di merito, oltre a non aver tenuto conto della crisi economica soprag- giunta nel periodo in questione, particolarmente incidente nel settore agri- colo, ha illogicamente assolto il Mecozzi da qualsiasi addebito, nonostante l'approvazione da lui data ai piani di rientro concordati con le imprese debitrici e la specifica competenza e esperienza di cui egli era dotato in materia eco- nomica. 1.1. Il motivo è inammissibile. Le censure proposte dai ricorrenti cumulano infatti in un unico contesto la denuncia di vizi diversi, concernenti in parte la ricostruzione dei fatti com- piuta dalla sentenza impugnata ed in parte l'interpretazione e l'applicazione delle norme di diritto ritenute pertinenti alla fattispecie in esame, sofferman- dosi, nella relativa illustrazione, ora sulle incongruenze del percorso logico seguito per giungere alla decisione, ora sull'individuazione dei principi giuri- dici richiamati a sostegno della stessa, senza distinguere chiaramente tra i due aspetti, sì da rendere impossibile una chiara identificazione delle que- stioni sottoposte all'esame di questa Corte. Tali modalità di formulazione si pongono in contrasto con il principio di specificità dell'impugnazione, consacrato nell'art. 366, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., il quale, pur non escludendo in linea di principio la possibilità di articolare un singolo motivo in più profili di doglianza, esige che questi ultimi vengano enunciati in modo tale da consentire a questa Corte di esami- narli separatamente, come se fossero stati esposti in modo autonomo, senza dover isolare le questioni teoricamente proponibili, prima ancora di pronun- ciarsi sulle stesse (cfr. Cass., Sez. Un., 6/05/2015, n. 9100; Cass., Sez. VI, 17/03/2017, n. 7009; Cass., Sez. II, 23/10/2018, n. 26790). E' la natura stessa del giudizio di cassazione, quale rimedio a critica vincolata, il cui og- getto è delimitato dai motivi d'impugnazione, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., a richiedere che le censure proposte rivestano caratteri di specificità, comple- tezza e riferibilità alla decisione impugnata, aifini dei quali risulta necessaria, oltre all'esatta individuazione del capo in contestazione, l'esposizione di ra- gioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di legge o le carenze da cui è affetta la motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 28/10/ 2020, n. 23745; Cass., Sez. lav., 18/08/2020, n. 17224; Cass., Sez. I, 5/08/ 2020, n. 16700).In particolare, le censure di violazione di legge devono po- tersi distinguere chiaramente da quelle concernenti vizi motivazionali, consi- stendo le prime nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del prov- vedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica necessariamente una questione interpretativa, e le seconde nella allegazione di un'erronea ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che, in quanto inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, non può eccedere l'individuazione del fatto storico da que- st'ultimo trascurato o delle lacune o delle carenze argomentative nelle quali egli sia incorso (cfr. Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24155; Cass., Sez. lav., 11/01/2016, n. 195): pertanto, anche nel caso in cui i predetti vizi vengano fatti valere cumulativamente, è necessario che dalla lettura del motivo si evincano con chiarezza i profili di diritto e di fatto investiti dalle censure, non potendosi pretendere dal Giudice di legittimità un intervento integrativo volto a far emergere compiutamente il contenuto del motivo, attraverso l'indivi- duazione, per ciascuna delle doglianze, dello specifico vizio denunciato (cfr. Cass., Sez. V, 14/09/2016, n. 18021; Cass. Sez. I, 20/09/2013, n. 21611; Cass., Sez. lav., 11/04/2008, n. 9470). Tale onere di specificazione non può ritenersi adeguatamente adempiuto dai ricorrenti, i quali, nel contestare l'affermazione della loro responsabilità, insistono di volta in volta sulla conformità del loro comportamento alle norme che disciplinano i doveri degli amministratori, sull'insindacabilità in sede giu- risdizionale delle scelte riguardanti la politica aziendale, sulla necessità di va- lutare i relativi effetti ex ante, anziché ex post, sulla riconducibilità di tali scelte a decisioni adottate con il voto favorevole della maggioranza dei com- ponenti del consiglio di amministrazione e sul dissenso da loro manifestato al riguardo, nonché sull'irrilevanza della mancata formalizzazione di tale dis- senso in sede di verbalizzazione delle relative deliberazioni, sollevando per- tanto questioni eterogenee, senza circoscrivere con esattezza i profili logici e giuridici distintamente afferenti a ciascuna di esse. Nel censurare l'apprezzamento compiuto in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'inerzia loro addebitata ed il dissesto della società, essi lamentano poi l'omessa valutazione di elementi di fatto in parte puntualmente presi in considerazione dalla sentenza impugnata, e dalla stessa ritenuti in- sufficienti ad escludere il loro concorso nella causazione dell'evento dannoso, e in parte inidonei ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto supe- rati da altre considerazioni: il dissenso informalmente manifestato dai ricor- renti in ordine alle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione è stato infatti ritenuto irrilevante dalla Corte territoriale, a fronte della mancata assunzione di qualsiasi iniziativa da parte degli stessi, aggravata dalla consa- pevolezza dell'anomala concessione di crediti in favore delle aziende gestite dagli altri amministratori e del conflitto d'interessi in cui questi ultimi opera- vano rispetto alla società amministrata; l'asserita idoneità della sfavorevole congiuntura economicaa determinare, da sola, la situazione d'illiquidità che ha impedito la prosecuzione dell'attività d'impresa, si pone invece in contrasto con l'osservazione della sentenza impugnata, secondo cui, nonostante la cre- scente criticità dell'esposizione delle aziende debitrici, le forniture in favore delle stesse avevano subìto addirittura un incremento nel periodo conside- rato, senza che alle stesse fosserichiesto neppure il rilascio di garanzie. L'insistenza dei ricorrenti sul valore delle predette circostanze si risolve pertanto nella sollecitazione di una diversa valutazione dei fatti, non consen- tita a questa Corte, alla quale non spetta il compito diriesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza lo- gico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 2. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, con la con- danna dei ricorrenti al pagamento delle spese p rocessuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di leggein favore del fallimento della Coo- perativa [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r. in liquidazione, ed in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito d
Sentenza Cassazione n. 24137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris