Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02251/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sulla segnalazione del Presidente del Collegio della Sesta sezione penale del 12 dicembre 2024, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024 nel proc. n. 20761/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] +

8. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'istanza di correzione dell'errore materiale è fondata.

Nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024, nel proc. n. 20761/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 8, è stata inserita per mero refuso la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile Comune di Scanzano ionico, là dove le statuizioni civili, relative al solo capo A) dell'imputazione, erano state revocate nella sentenza emessa dalla Corte di appello in ragione della pronuncia assolutoria per detto reato, statuizione questa confermata da questa Corte di legittimità.

Deve quindi disporsi la correzione del dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024 nel proc. n. 20761/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 8, laddove, dopo le parole "C) Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processuali.", debbono essere espunte le parole" D) Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Scanzano ionico, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge." P.Q.M.

Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale che figura nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024, nel proc. n. 20761/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 8, disponendo che siano espunte le seguenti parole: "D) Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Scanzano ionico, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge." Manda alla Cancelleria per le annotazioni sul provvedimento originale.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla segnalazione del Presidente del Collegio della Sesta sezione penale del 12 dicembre 2024, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024 nel proc. n. 20761/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 8. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'istanza di correzione dell'errore materiale è fondata. Nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024, nel proc. n. 20761/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 8, è stata inserita per mero refuso la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile Comune di Scanzano ionico, là dove le statuizioni civili, relative al solo capo A) dell'imputazione, erano state revocate nella sentenza emessa dalla Corte di appello in ragione della pronuncia assolutoria per detto reato, statuizione questa confermata da questa Corte di legittimità. Deve quindi disporsi la correzione del dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024 nel proc. n. 20761/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 8, laddove, dopo le parole "C) Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processuali.", debbono essere espunte le parole" D) Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Scanzano ionico, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge." P.Q.M. Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale che figura nel dispositivo risultante dal ruolo di udienza pubblica di questa Sezione del giorno 12 dicembre 2024, nel proc. n. 20761/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 8, disponendo che siano espunte le seguenti parole: "D) Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Scanzano ionico, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge." Manda alla Cancelleria per le annotazioni sul provvedimento originale. Così d
Sentenza Cassazione n. 02251/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris