CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 1970
Cassazione n. 11348/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1970 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato invero che l'ordinanza impugnata aveva definito i motivi di appello generici poiché non contenevano una censura puntuale delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado (nella specie, non si confrontavano con l'accertamento dell'elemento psicologico del reato, quale risultante a pag. 3 della sentenza di primo grado; né con le ragioni del diniego delle attenuanti generiche) e in questa sede il ricorrente si è limitato ad astratte considerazioni in punto di diritto e per sostenere la incompletezza della sentenza di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso/il 2