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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 1997

Cassazione n. 03051/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KCLVV) nato il 09/06/1997 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione circa la responsabilità per il reato ascrittogli, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non evidenzia manifeste illogicità nell'argomentazione con la quale la Corte d'appello ha escluso che la droga fosse da lui detenuta per uso esclusivamente personale; ritenuto, pertantoiche il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KCLVV) nato il 09/06/1997 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione circa la responsabilità per il reato ascrittogli, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non evidenzia manifeste illogicità nell'argomentazione con la quale la Corte d'appello ha escluso che la droga fosse da lui detenuta per uso esclusivamente personale; ritenuto, pertantoiche il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025
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