CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha accolto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordi- nanza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che a sua volta aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Direttore dell'istituto penitenziario lo aveva richiamato per il contegno non regolamentare tenuto. Nell'ordinanza si prende atto che la contestazione non era avvenuta secondo le forme dell'art. 81 Reg. Es., essendo stata la contestazione notificata da un delegato, senza la presenza del Comandante della Polizia penitenziaria. Ma, a differenza della prima ordinanza, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il vizio non era stato eccepito tempestivamente e l'atto di notificazione aveva raggiunto il suo scopo. Pertanto, in accoglimento del reclamo, ha annullato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 35 bis e 69, comma 6, L. n. 354 del 1975, in relazione agli articoli della Costituzione posti a presidio del diritto di difesa. Il ricorrente afferma che il Tribunale ha disconosciuto una grave irregola- rità formale della procedura sanzionatoria instaurata nei confronti del Martinelli, sostenendo che costui avrebbe avuto piena conoscenza del rilievo disciplinare ascrittogli, senza che sul diritto di difesa potesse spiegare alcuna influenza effettiva il mero dato formale della firma dell'atto di contestazione della viola- zione in presenza o meno del Comandante del reparto di Polizia penitenziaria al momento della notifica dell'atto all'interessato. Il ricorrente contesta che si tratti di una mera irregolarità, sanabile per il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto: invece, non vi sarebbe alcuna sanatoria in quanto non prevista dall'ordinamento, né elaborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Si citano sul punto alcuni arresti di questa Corte, che affermano che l'inosservanza della regola procedurale posta dall'art. 81 del Regolamento di esecuzione, in base alla quale l'applicazione della sanzione disciplinare deve essere sempre preceduta dalla contestazione della violazione, determina l'illegittimità della decisione adottata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato, nei seguenti termini. 2 t/ 4.1. Correttamente la Corte territoriale ha valorizzato il raggiungimento dello scopo dell'atto - comunicazione della contestazione disciplinare all'interes- sato da parte del Direttore dell'istituto penitenziario, pur non in presenza del comandante del reparto di Polizia penitenziaria - con conseguente sanatoria della irregolarità, in tali termini definita anche dal difensore del Martinelli. Invero, deve convenirsi che nessuna lesione al diritto di difesa è conseguita da tale modalità comunicativa, essendo stato il detenuto reso edotto della contestazione a suo carico ed avendo personalmente partecipato alla convocazione del Consiglio di Disciplina, difendendosi esclusivamente nel merito dell'addebito disciplinare e senza eccepire alcunché quanto alle modalità di comunicazione del medesimo. 4.2. In tali termini si è già convincentemente pronunciata la giurispru- denza di questa Corte, con sentenze alle quali si intende dare continuità, in cui si è affermato che «In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila, Rv. 278894; Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733). Del resto, l'accettazione del contraddittorio ed il pieno dispiegamento in tale sede di difese sul merito dell'addebito disciplinare denotano l'insussistenza dell'interesse del detenuto a dedurre una violazione solo in astratto configurabile, ma priva di incidenza sulle garanzie fondamentali in tema di difesa nel procedimento disciplinare. 2. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 mar