CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41338/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 16.3.2020 dal Tribunale di Savona che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e lo aveva condannato alla pena di 10 mesi di reclusione e 1.666,00 euro di multa. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo di censure formulate in appello e già disattese in sentenza con motivazione lineare e congrua, che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, tiene conto della specificità dei precedenti e della continuità delle condotte delittuose, alla luce delle quali il nuovo reato segnala la persistente e più spiccata pericolosità dell'imputato. meritevole di aggravio sanzionatorio. Considerato che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411), i giudici danno atto dell'assenza di elementi positivi valutabili. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 4P) Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA] o Stef